Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2001, n. 7709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7709 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 7709. 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POROLO LIAND D ASSAZIONE LA CO Oggetto SEZ ONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI R.G.N. 458/99 MILEO Consigliere Cron. 17737 Dott. Vincenzo Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep GUGLIELMUCCI -Rel.Consigliere- Ud. 08/02/01 Dott. Corrado D'AGOSTINO Consigliere Dott. Giancarlo CORTE SUPREMA DICASSAZIONE UFFICIO QUAE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SE N TENZA per diritti L3002 1 GIU, 2001 sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE CI TT RD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PRATI FISCALI 284, presso lo studio dell'avvocato COLELLA STEFANO, rappresentato e difeso CANCELLERIA Put dall'avvocato BUTI PIERO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DI RIPETTA 22, rappresentate e difese dall'avvocato VESCI GERARDO, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 684 -1- avversO la sentenza n. 256/97 del Tribunale di TERNI, depositata il 16/01/98 R.G.N. 815/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sign. AR EN AL ha convenuto, con ricorso del 12.10. 92, la spa Ferrovie dello Stato, di cui era dipendente, innanzi al Pretore di Terni, chiedendone la condanna al risarcimento del danno biologico conseguito all'infortunio occorsogli il 2.1.84, per il quale egli non aveva percepito né la rendita per indennità permanente né l'equo indennizzo, pur essendogli stata riconosciuta la causa di servizio. La Società convenuta aveva eccepito l'insussistenza di ogni sua responsabilità in ordine all'evento dannoso e la prescrizione del diritto al risarcimento. Il Pretore non si è pronunciato su questa eccezione ed ha condannato la convenuta a risarcire al ricorrente lire 7.500.000 ritenendo che a seguito della sentenza n. 184 del 1986 della Corte Costituzionale per il danno biologico conseguito ad infortunio sul lavoro potesse prescindersi dalla responsabilità del datore di lavoro. Il Tribunale della stessa città ha riformato la sentenza pretorile ritenendo che : il diritto,ai sensi dell'art.2947 cc, fosse prescritto avendo l'appellato richiesto il risarcimento per il predetto danno per l'infortunio occorsogli il 2.1.84, per la prima volta con il ricorso al Pretore;
il momento da cui doveva esser calcolato il termine di prescrizione non poteva farsi risalire al rigetto della domanda di equo indennizzo riguardando tale provvedimento una richiesta totalmente diversa dalla domanda di risarcimento del danno biologico;
- la domanda era altresì infondata anche in ordine alla sussistenza del diritto al risarcimento: mancava infatti qualsiasi prova in ordine alla responsabilità del datore di lavoro relativamente all'infortunio nonché al nesso di causalità. Non sussiste, ha rilevato il Tribunale, in capo al datore di lavoro una responsabilità oggettiva ma occorre rifarsi ai principi generali di cui all'art.2043 cc.in relazione agli art.2050 e 2087 cc. Il sign.EN AL chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi. La spa Ferrovie dello Stato resiste con controricorso. Le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per inosservanza del termine breve previsto dall'art. 325 cpc. Ed infatti, essendo stata la sentenza notificata il 28 .10.98, la notifica del ricorso avvenuta il 28.12.98, fu del tutto rituale in quanto il giorno in cui il termine stesso scadeva (27.12.98) era festivo sicchè esso, ai sensi dell'art. 155 cpc, era prorogato al giorno successivo. Con il primo motivo il ricorrente denuncia falsa applicazione e violazione dell'art.2043 cc. del dpr n.1124/65 2 L'infortunio occorso al EN si verificò in itinere: l'azione promossa innanzi al Pretore di Terni era diretta ad ottenere il risarcimento del danno biologico e non già la declaratoria di responsabilità del datore di lavoro. Premesso che a seguito della sentenza n.451 del 1989 della Corte Costituzionale in base all'art. 10 del dpr n.1124/65 il lavoratore è comunque titolare di azione nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento in via autonoma e non residuale del danno biologico, esso ricorrente non ha fornito prova della responsabilità del datore di lavoro, non essendo essa necessaria per non aver egli proposto domanda di dichiarazione di responsabilità delle Ferrovie dello Stato. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art.2946 cc. con conseguente falsa applicazione dell'art.2947 cc. per aver ritenuto il giudice d'appello applicabile, nel caso di specie, il termine prescrizionale relativo ai fatti illeciti anzicchè quello prescrizionale ordinario. Il diritto vantato dal ricorrente non è infatti legato alla previsione di risarcimento del danno ex art.2043 cc per cui è sottoposto alla prescrizione ordinaria decennale. Nel caso di specie trova inoltre applicazione l'art.2944 cc per essere stato interrotto il termine prescrizionale essendo avvenuto il riconoscimento del diritto da parte delle Ferrovie. In data 25.6.84, avendo egli iniziato la procedura per l'equo indennizzo, le Ferrovie risposero in conformità ;in data 10.10.90 venne denegato il predetto beneficio;
il ricorso introduttivo del giudizio fu notificato in data 10.10.92 prima quindi che fosse maturata la prescrizione. 3 In ordine logico giuridico va preliminarmente esaminato questo secondo motivo, il quale è infondato. Va premesso che le argomentazioni relative alla pretesa interruzione della prescrizione sono inammissibili perché prospettate per la prima volta nella presente sede. L'asserzione relativa alla indipendenza del diritto fatto valere da quello al risarcimento per responsabilità aquiliana, e la conseguente affermazione della applicazione della prescrizione ordinaria, risultano prive di ogni giustificazione love :sicchè non è dato individuarne quale sia il sua fondamento ( al massimo può ipotizzarsi che essa si ricolleghi alla precedente censura secondo cui per tale tipo di danno in sede infortunistica si prescinde da qualsiasi responsabilità datoriale). In relazione all'asserita violazione dell'art.2946 cc. deve rilevarsi che il ricorrente ,senza muovere specifica censura all'interpretazione data dalla sentenza alla domanda, afferma apoditticamente che è applicabile il termine di prescrizione ordinaria (art.2946 cc): il che contrasta con la qualificazione data dal Tribunale all'azione come risarcitoria per cui risulta applicabile l'art.2947 cc. e ciò con corretta e congrua motivazione. Il rigetto della censura avente carattere preliminare dispensa la sorte dall'esame dell'altra che sostiene il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo motivo Condanna il ricorrente alle spese Oltre lire 2.000.000peronorari. Roma 8 febbraio 2001 Il Consigliere es. Porrad: Sughelin . Jillia IL CANCELLIERS Deposit 7 GIU, 2001 del ricorso, dichiara assorbito il primo. f 59000. Il Presidente Можно встралий I D , A O S L S 0 L 1 A O T . 3 , B T 3 I A R 5 S D 'A E P A L S N L T I E S N 3 D O 7 G P I - O S -8 IM N A 1 E D A 1 S D E I , E A E O T G R O N G T T E IS E IT S L E G IR E R A D L L O E D 5