Sentenza 16 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2004, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo stadio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO BUZZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 11891/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 26/03/01 R.G.N. 8929/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato CAFFARATTI MIRELLA per delega VESCI;
udito l'Avvocato BUZZI ALBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per infondatezza del ricorso, rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma, OR Nocera, inquadrato nel profilo professionale di Capo Stazione Superiore (7^ categoria) conveniva in giudizio le Ferrovie dello Stato s.p.a. per ottenere l'inquadramento nel profilo di Capo Stazione Sovrintendente (8^ categoria), asserendo di aver espletato le mansioni superiori in quanto utilizzato come Dirigente Centrale Operativo (D.C.O.), con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive.
L'Ente Ferrovie dello Stato si costituiva e si opponeva alle domande. Il Pretore, con sentenza del 30.10.1996, accoglieva il ricorso, dichiarava il diritto del lavoratore ad essere inquadrato in 8^ categ. dal 5.5.1988 e condannava la società al pagamento delle differenze retributive.
L'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato veniva respinto dal tribunale di Roma con la sentenza qui impugnata.
Premesso che non era contestato che il dipendente avesse svolto dalla data indicata in ricorso mansioni di D.C.O. sul tratto di linea ivi indicati, sul quale era in funzione il sistema centralizzato di traffico e comprendente sia stazioni porta che numerosi posti di servizio periferici, il Tribunale rilevava che le mansioni di fatto svolte dall'appellato erano riconducibili a quelle proprie della 8^ categoria, così come desumibili dalle declaratorie contenute nel d.m. 14.5.1985 n. 1085 e dai successivi contratti collettivi, da ultimo il CCNL 1987/1989, essendo egli tenuto ad osservare soltanto direttive di carattere generale e operando, per il resto, in piena autonomia.
Per la cassazione di tale sentenza la soc. Rete Ferroviaria Italiana, già Ferrovie dello Stato s.p.a., ha proposto ricorso con un motivo, cui l'intimato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la società denuncia violazione degli artt. 2103 e 1362 c.c., in relazione al d.m. n. 1085 del 1985 ed al CCNL 1987/1989, nonché omessa ed insufficiente motivazione, e addebita al Tribunale di non aver esattamente individuato il contenuto delle mansioni proprie della 8^ categoria rivendicata dal dipendente, desumibili dal d.m. n. 1085/1985 e dalla contrattazione collettiva, secondo cui il Capo Stazione Sovrintendente era investito di un ruolo di cooperazione all'imprenditore per l'attuazione di programmi e obbiettivi ed operava con autonomia di carattere decisionale, mentre il Capo Stazione Superiore (7^ categoria) era un dipendente con elevato grado di professionalità che operava nel settore assegnatogli con una autonomia di carattere esclusivamente tecnico. Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il Tribunale nel caso in esame ha correttamente applicato il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il procedimento logico giuridico che il giudice deve seguire per la determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si articola in tre fasi e cioè l'accertamento in fatto delle mansioni lavorative in concreto svolte, l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dalla contrattazione collettiva e delle relative declaratorie, la comparazione tra le mansioni di fatto svolte dal dipendente e quelle previste dalla contrattazione collettiva (cfr. tra le tante Cass. N. 14608 del 2001, Cass. N. 2859 del 2001, Cass. N. 14981 del 2000). Infatti il Tribunale, dopo aver dettagliatamente descritto nella parte narrativa della sentenza le mansioni di fatto svolte dai lavoratori in qualità di dirigente centrale operativo nei tratti di linea loro assegnati e dopo aver ritenuto in fatto provata la veridicità delle suddette circostanze, ha individuato nel D.M. n. 1085 del 1985 la normativa generale utilizzabile per l'inquadramento del personale ferroviario nel periodo in esame;
ha quindi diligentemente riportato le norme del D.M. n. 1085 del 1985 (art. 2) che descrivono le mansioni del capo stazione sovrintendete (8^ categoria) e del capo stazione superiore (7^ categoria) ed ha richiamato anche il successivo art. 3, che ha interpretato nel senso della previsione della regola della alternatività delle singole attività descritte per ciascun profilo professionale ai fini dell'inquadramento; ha tenuto anche conto delle "Disposizioni per l'esercizio in telecomando", che per quanto dirette all'organizzazione dell'attività dell'azienda e non all'inquadramento del personale, descrivono tuttavia mansioni che possono essere attribuite al personale addetto a tali funzioni;
ha infine tenuto conto anche delle declaratorie di carattere generale successivamente individuate dalle parti collettive nel CCNL 1987/1989; non ha mancato di rilevare che le Ferrovie hanno riconosciuto l'inquadramento di tutti i D.C.O. nell'8^ categoria dal 1 dicembre 1991.
Ultimate le due preliminari operazioni ricostruttive, il Tribunale ha messo a raffronto le mansioni in concreto svolte dai lavoratori con quelle previste dalla normativa ed ha concluso che le mansioni da questi di fatto espletate come dirigente centrale operativo sono riconducibili a quelle proprie dell'8^ categoria, essendo essi tenuti ad osservare soltanto direttive di carattere generale e operando, per il resto, in piena autonomia nell'ambito territoriale loro affidato, comprendente sia stazioni principali che periferiche. Come è noto, per costante giurisprudenza di questa Corte: a) l'interpretazione dei contratti collettivi e degli atti amministrativi è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono sindacabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione;
b) la denuncia dell'errore nel procedimento ermeneutica deve sempre accompagnarsi ad una puntuale indicazione delle specifiche norme e dei criteri violati e deve essere diretta a dimostrare compiutamente - anche in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione - che se il giudice del merito avesse correttamente applicato quelle specifiche norme ermeneutiche, di cui si lamenta la violazione, sarebbe potuto pervenire, attraverso un condivisibile iter argomentativo, ad una decisione in termini differenti da quella adottata;
c) non vale in ogni caso ad integrare un valido motivo di ricorso per Cassazione una critica del risultato raggiunto dal giudice di merito che consista semplicemente nel contrapporre all'interpretazione data da questo giudice la diversa interpretazione sostenuta e ritenuta esatta dalla parte (cfr. tra le tante Cass. N. 7242 del 2001, Cass. N. 4342 del 2001). Nella specie la ricorrente, nel censurare le determinazioni del Tribunale, mentre non precisa in cosa si sostanzi la dedotta violazione dei canoni legali di ermeneutica, addebita genericamente alla sentenza impugnata carenze ed incongruenze sul piano della motivazione.
Le predette censure però non valgono a superare i limiti intrinseci alla prospettazione dei vizi di motivazione. La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, infatti, non conferisce al giudice di legittimità il potere di fornire una diversa interpretazione delle norme contrattuali, ne' di procedere alla revisione del "ragionamento decisorio" del giudice del merito, ossia dell'opzione che ha condotto quel giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (cfr. tra le tante Cass. n. 5945 del 2000, Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n. 3161 del 2002). Nella specie il Tribunale, dopo una attenta analisi della normativa contrattuale, ha dato compiuta ragione della decisione con un iter argomentativo nel quale non sono ravvisabili ne' incoerenze ne' vizi logici.
Le censure della ricorrente, in definitiva, si risolvono nella prospettazione di una interpretazione delle norme contrattuali diversa da quella data dal Tribunale ed in una richiesta di riesame nel merito della decisione impugnata, del tutto inammissibile in questa sede.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato. Consegue condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo, di cui va disposta la distrazione in favore del difensore dell'intimato che ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 14.70 oltre ad euro duemila per onorari, che distrae in favore dell'avv. Alberto Buzzi.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004