Cass. pen., sez. feriale, sentenza 27/08/2013, n. 41646
CASS
Sentenza 27 agosto 2013

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Ai fini della configurazione del reato di violazione di domicilio, il concetto di privata dimora è più ampio di quello di casa d'abitazione, comprendendo ogni altro luogo che, pur non essendo destinato a casa di abitazione, venga usato, anche in modo transitorio e contingente, per lo svolgimento di una attività personale rientrante nella larga accezione di libertà domestica.

Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche se ad esse è affidata la vigilanza sulla applicazione della l. 11 febbraio 1992 n. 157 sulla caccia, con la conseguenza che alle stesse non è consentito di operare il sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia, che spetta, ex art. 28 della citata legge, ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Commentario1

  • 1Art. 614 c.p. - Violazione di domicilio
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 27/08/2013, n. 41646
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41646
Data del deposito : 27 agosto 2013

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