Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18207 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE7 1 8207702 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente- R.G.N. 21973/00 Dott. Michele DE LUCA Consigliere - 25261/00 Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere- Cron. 42911 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Ud.23/10/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAIM AMBIENTE S.R.L., in persona del legale + rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. A. RACCHIA 21 presso lo studio dell'avvocato RICCARDO CONTARDI, rappresentato e difeso dagli avvocati FILIPPO COSIGNANI, ANDREA MASTROIANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
TALAMONI ROMANO, A.C.P. S.R.L.; intimati e sul 2° ricorso n° 25261/00 proposto da: 2002 ROMANO, elettivamente domiciliato in ROMA 4169 TALAMONI -1- LUNGOTEVERE DEI MELLINI 35, presso 10 studio dell'avvocato GIUSEPPE MIANI, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE CONTE, RICCARDO CONTE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
SAIM AMBIENTE S.R.L., A.C.P. S.R.L.; intimati avverso la sentenza n. 9888/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 12/11/99 R.G.N. 989/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato CONTE FABRIZIO per delega CONTE RAFFAELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine il rigetto del del ricorso aassorbimento ricorso principale, incidentale. -2- 1 21973/00 Svolgimento del processo Con ricorso del 9 gennaio 1996 al Pretore di Milano, sezione distaccata di Abbiategrasso, MA LA esponeva: di essere stato assunto in data 1 marzo 1994 dalla soc. A.C.P. srl con sede in Magenta con qualifica di dirigente;
che detta iniziativa della SOC. IMsocietà era stata costituita ad Italia dei prodotti dellaIE per la vendita nel Nord IM;
che le direttive di vendita e la retribuzione gli erano sempre pervenuti dalla IM;
che dopo la chiusura della sede di Magenta nel settembre del 1995 era stato licenziato dalla nella fattispecie era ravvisabile una A.C.P.; che interposizione fittizia nella costituzione del rapporto di lavoro, in quanto la costituzione e la cessazione del rapporto Юрой medesimo era stato deciso dalla IM che aveva anche organizzato l'attività di lavoro sopportandone tutte le spese. Ciò premesso il ricorrente chiedeva la condanna in solido delle due società al pagamento delle competenze di fine rapporto ratei di tredicesima, indennità sostitutiva di ferie), (TFR, dell'indennità sostitutiva di preavviso e dell'indennità supplementare ex art. 19 CCNL, ricomprendendo nella base di calcolo anche le incidenze del benfit auto da lui goduto. Le società convenute si costituivano e si opponevano alle richieste del LA. Il Pretore, con provvedimento ex art. 423 c.p.c. ordinava alla sola A.C.P. di provvedere al pagamento delle somme dovute per competenze di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso. Quindi, in esito all'istruzione, con sentenza n. 197 del 1998, condannava in solido le SOC. A.C.P. e IM IE al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma 2 di lire 316.489.830. Secondo il Pretore il LA, benchè formalmente assunto dalla A.C.P., in effetti aveva lavorato sempre alle dipendenze della IM;
nella specie si sarebbe dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 con la conseguenza della ingiustificatezza del licenziamento intimato dalla A.C.P. per chiusura della sede di Magenta e la solidarietà delle due società circa l'adempimento delle obbligazioni a favore dell'ex dirigente. proponevano appello entrambe le Avverso detta sentenza società. Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 12 novembre 1999, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava non dovuti gli importi di cui ai nn. 6, 7 e 8 della Desi sentenza pretorile, che confermava per il resto. In motivazione il Tribunale precisava che nella specie non era ravvisabile una ipotesi di interposizione fittizia nel rapporto di lavoro in quanto dalle risultanze istruttorie era emerso che la SOC. A.C.P. aveva una propria struttura societaria, distinta da quella della IM A., aveva un proprio ufficio, propri arredi e proprio personale, aveva intrattenuto rapporti anche con società diverse dalla IM ed inviava i preventivi di spesa alla IM solo per conoscenza, sicchè la soppressione della sede di Magenta per i modesti risultati economici ivi conseguiti, giustificava appieno il licenziamento del LA. Di conseguenza al dirigente non spettava né l'indennità supplementare né l'indennità ridotta prevista per dalla contrattazione collettiva per il caso di crisi aziendale, mentre non vi era prova che 1'uso dell'auto aziendale costituisse un fringe benefit. 3 Avverso questa sentenza la SOC. IM IE ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. Il LA, che resiste con controricorso, ha proposto a sua incidentale condizionato con due motivi volta ricorso illustrato da memoria. La soc. A.C.P. non si è costituita. Motivi della decisione Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Con l'unico motivo del ricorso principale la SOC. IM IE, denunciando omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che il Tribunale ha erroneamente affermato che non erano stati svolti motivi di impugnazione contro le statuizioni da 1 a 5 della sentenza impugnata, inerenti gli istituti contrattuali (con i relativi importi) oggetto del provvedimento interinale adottato dal Pretore ai sensi dell'art. 423 c.p.c. Rileva al riguardo la ricorrente che nella sentenza impugnata non si precisa а quale delle società appellanti sia attribuibile l'omessa impugnativa ed а chi faccia carico il contenuto della sentenza pretorile nella parte non soggetta а riforma. Solo in via deduttiva può infatti ritenersi che dette statuizioni facciano carico unicamente alla soc. A.C.P., nei cui confronti è stato adottato dal Pretore il provvedimento interinale, posto che il Tribunale ha escluso l'obbligazione solidale della IM A. non ravvisando nella fattispecie una illecita intermediazione. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato il LA, dell'art. 112 c.p.c. e denunciando violazione dell'art. 1362 e segg. C.C. in relazione all'allegato al CCNL 27 aprile 1995, nonché vizi di motivazione, osserva che 4 l'indennità supplementare nella misura ridotta, richiesta nella memoria di costituzione in appello, spetta al dirigente anche in caso di messa in liquidazione volontaria della società e non solo, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, in caso di "crisi aziendale". Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 nonché vizi di motivazione, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la intermediazione nel contratto di lavoro e ribadisce che le risultanze istruttorie, malamente interpretate dai giudici di appello, avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ritenere sussistente nella specie la violazione dell'art. 1 della legge sopra indicata. Depart Il ricorso principale è infondato. Il Tribunale, interpretando i ricorsi in appello proposti dalla A.C.P. e dalla IM IE, ha ritenuto che non fossero stati svolti motivi di impugnazione contro le statuizioni inerenti gli istituti oggetto del provvedimento interinale pretorile ex art. 423 primo comma c.p.c., di cui si occupavano i numeri da uno a cinque del dispositivo della sentenza del Pretore, e di conseguenza ha confermato in parte qua la sentenza impugnata. La SOC. IM IE ricorre contro tale decisione del giudice di appello lamentando assoluta carenza di motivazione per non avere il Tribunale nulla specificato circa la pretesa impugnativa e per non aver indicato a quale delle omessa società appellanti tale omissione sia attribuibile. Le censure della attuale ricorrente, invero, non hanno alcun fondamento, evicendosi chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata che nessuna delle due società appellanti 5 ebbe ad impugnare le statuizioni della sentenza di primo grado contenute nei numeri da uno a cinque del dispositivo, con il conseguente passaggio in giudicato di dette statuizioni. Detta motivazione non abbisogna di ulteriori specificazioni ed è certamente idonea a sorreggere la decisione. Vero è, invece, che era onere dell'attuale ricorrente, in aderenza al principio di autosufficienza del ricorso, indicare in quale parte dell'atto di appello aveva impugnato espressamente le suddette statuizioni, magari riproducendone il contenuto nel ricorso per cassazione, posto che nulla si può evincere dalle generiche conclusioni prese in appello dalla IM e riprodotte nell'intestazione della sentenza impugnata. Dhoni Le doglianze della ricorrente, dunque, sono del tutto prive di specificità e non sono idonee ad invalidare la sentenza impugnata. Il ricorso principale, pertanto, deve essere respinto. Il rigetto del ricorso principale comporta di conseguenza l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dal LA. La società ricorrente deve essere condannata al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente IM IE srl al pagamento delle ro 25,00 - oltrespese di questo giudizio, che liquida in euro ad euro duemila per onorari. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2002 6 Il Cons. estensore деть Двропіно IL CANCELLIERE Depositat incolieria 20/018 2007/ IL CANCELLERE Il Presidente"K ESENTE DA POSTA DI BOLIC, I REGISTRO, DA CANI SPOSA, TAS O DIRITTO AL SEG DELI ARK DELLA LEGGE 1.-4-7