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Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/07/2023, n. 32713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32713 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI HM, nato in [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 07/07/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA CI, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, da quantificarsi in C 50.000,00 di multa e inammissibilità nel resto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore con cui insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Ancona ha parzialmente riformato, per effetto della pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019, la pena inflitta all'imputato, con la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Macerata, riducendola nella misura di anni quattro e mesi dieci di reclusione e € 60.000,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione a plurime cessioni di sostanza stupefacente tipo eroina a numerosi acquirenti. In Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio da luglio 2017 ad aprile 2018. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32713 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 09/05/2023 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. - Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La corte territoriale avrebbe escluso il riconoscimento del fatto lieve disattendendo i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo enunciati dalle Sezioni Unite Murolo, non considerando che le cessioni erano avvenute in un arco temporale circoscritto, il numero di cessionario era limitato e i quantitativi ceduti erano esigui. - Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e segnatamente della misura della pena pecuniaria rimasta invariata rispetto a quella fissata dal giudice di primo grado in C 60.000,00 di multa. Omessa modulazione della pena pecuniaria sproporzionata ai fatti. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Errata calcolo della diminuzione della pena pecuniaria per effetto dell'art. 442 cod.proc.pen.. La pena per effetto della riduzione del rito doveva essere determinata in C 50.000,00. Pena illegale con riguardo all'aumento per i reati satellite, rimasto invariato, pur a fronte del mutamento del quadro normativo per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il primo motivo, risolvendosi nella prospettazione di un diverso apprezzamento degli elementi di prova, è inammissibile. Costituisce ius receptum di questa Corte di legittimità quello secondo il quale la fattispecie del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, conv. nella legge 10 febbraio 2014, n. 10, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo quest'ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva (Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, 2 Rv. 270562; Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Rv. 256610). In tale senso, si erano già espresse le Sezioni Unite ove, nel riconoscere la fattispecie in parola solo in ipotesi di "minima offensività penale della condotta", desumibile dalla valutazione dei parametri richiamati dalla disposizione - salvo uno di essi non sia di per sé suscettibile di arrecare un'offesa e/o di realizzare una messa in pericolo del bene tutelato così significative da renderlo assorbente - si osservava come la questione circa l'applicabilità o meno della norma in parola «non possa essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, tenuto conto di volta in volta di tutte le specifiche e concrete circostanze» (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911; Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). Nel solco delle citate pronunce si pone la successiva giurisprudenza che con indirizzo condiviso e consolidato ha affermato che, ai fini del riconoscimento della fattispecie incriminatrice del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto a valutare, secondo una visione unitaria e globale, tutti gli elementi normativamente indicati, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attenenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) come manifestatisi nel peculiare caso di specie (da ultimo Sez. 6, n. 812 del 29/11/2022, Caccavallo, non mass.). Nella medesima prospettiva si colloca un'altra pronuncia, resa da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, che ha fatto applicazione di tali principi affermando che la diversità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato in esame, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una "valutazione complessiva" degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. Sulla scorta di tali principi deve rilevarsi la correttezza della motivazione della sentenza impugnata che in continuità con quella di primo grado, ha escluso la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in ragione della circostanza che tutti gli acquirenti sentiti avevano dichiarato di essere soliti rivolgersi all'imputato da tempo e con cadenza bisettimanale e che l'imputato era sempre in grado di soddisfare le loro richieste "a semplice chiamata", in un contesto nel quale l'attività delittuosa si era protratta per un significativo lasso temporale (da luglio 2017 ad aprile 2018). Dalla capacità di rifornire "a chiamata" una vasta pletora di clienti e, dunque, dalla sua capacità di essere costantemente approvvigionato delle medesime sostanze, in uno con la non breve protrazione dell'attività illecita, i 3 giudici del merito hanno escluso la ricorrenza del fatto di minore offensività. Si tratta di una motivazione giuridicamente corretta e adeguatamente motivata. 5. Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, inammissibile. Va rilevato, in primo luogo, che la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del limite minimo di anni otto di reclusione, e non ha inciso sulla pena pecuniaria che è rimasta immutata in quella da C 26.000,00 a C 260.000,00 di multa. Dunque, la censura che si appunta sulla mancata rimodulazione della pena pecuniaria è manifestamente infondata. Il giudice non era tenuto affatto a rimodulare la pena pecuniaria per effetto della pronuncia della Corte costituzionale. Né la censura è fondata sotto l'ulteriore profilo della sproporzione e del difetto di motivazione. Come osservato dal Procuratore generale, in tema di determinazione della pena pecuniaria, non vi è alcun obbligo di stretta proporzionalità tra la stessa e la pena detentiva congiuntamente prevista dal legislatore, sussistendo, al contrario, una indipendenza nella determinazione delle stesse, poiché, mentre la pena detentiva è ugualmente afflittiva per qualsiasi soggetto, quella pecuniaria ha un'efficacia sanzionatoria proporzionata alla capacità economica dell'imputato» (Sez. 3, n. 27779 del 2016, Rv. 267051). Nel caso di specie, la pena pecuniaria irrogata per il reato più grave si discosta dal minimo edittale, ma non attinge né supera il cosiddetto medio edittale, avuto riguardo alla cornice sanzionatoria compresa tra i 26.000,00 e i 260.000.00 euro e trattandosi di una determinazione della pena al di sotto della mediana, la stessa non può ritenersi sproporzionata e la motivazione è soddisfatta dal riferimento ai criteri di congruità e al riferimento all'art 133 cod.pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv 256197; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). 6. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato con riguardo all'aumento di pena per i reati satellite per effetto per effetto della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale e del mutato quadro normativo, viceversa è fondata la censura con cui si deduce l'errato calcolo della pena pecuniaria per effetto della diminuzione del rito abbreviato. Come affermato da S.U. BA (S.U. n. 22471 del 26/02/2015, BA, Rv. 263717 - 01), l'aumento di pena calcolato a titolo di continuazione, per i reati- satellite in relazione alle così dette "droghe leggere" (ma il principio mantiene validità anche dopo la pronuncia n. 40 del 2019), deve essere oggetto di «specifica rivalutazione» da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale. 4 Peraltro, le citate Sezioni Unite hanno affermato che l'aumento di pena per i reati satellite deve essere oggetto di «specifica rivalutazione», ma non hanno escluso che, qualora debitamente argomentato, il giudice nel rimodulare la pena per effetto della mutata e più favorevole cornice normativa, possa mantenere la misura degli aumenti di pena per i reati satellite (Sez. 7, n. 22976 del 24/04/2019, Perdomo, Rv. 276295 - 01; Sez. 4, n. 38338 del 04/06/2015, Piromallo, Rv. 265245 - 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto di confermare la misura degli aumenti disposti dal primo giudice, per l'ammontare complessivo di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 15.000,00 di multa, da aggiungere alla pena base correttamente rideterminata per effetto della sentenza Corte cost. n. 40 del 2019, con determinazione dei singoli aumenti con riferimento alla contestazione ( distinguendo le cessioni di eroina in numero 84, la cessione della marijuana e delle altre tredici cessioni) motivazione che, avuto riguardo alla dimensione degli aumenti come specificamente determinati non pare manifestamente illogica, facendo riferimento al numero delle cessioni che denoterebbe particolare pervicacia e spiccata capacità a delinquere. Viceversa, è fondata la censura sulla errata diminuzione della pena pecuniaria in ragione del rito abbreviato. La pena pecuniaria è stata quantificata in C 75.000,00 di multa che, ridotta ai sensi dell'art. 442 cod.proc.pen., deve essere quantificata in C 50.000,00 di multa. La sentenza va, sul punto, annullata senza rinvio con rideterminazione della pena pecuniaria in C 50.000,00 di multa. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria che ridetermina in C 50.000,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 09/05/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA CI, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, da quantificarsi in C 50.000,00 di multa e inammissibilità nel resto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore con cui insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Ancona ha parzialmente riformato, per effetto della pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019, la pena inflitta all'imputato, con la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Macerata, riducendola nella misura di anni quattro e mesi dieci di reclusione e € 60.000,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione a plurime cessioni di sostanza stupefacente tipo eroina a numerosi acquirenti. In Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio da luglio 2017 ad aprile 2018. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32713 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 09/05/2023 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. - Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La corte territoriale avrebbe escluso il riconoscimento del fatto lieve disattendendo i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo enunciati dalle Sezioni Unite Murolo, non considerando che le cessioni erano avvenute in un arco temporale circoscritto, il numero di cessionario era limitato e i quantitativi ceduti erano esigui. - Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e segnatamente della misura della pena pecuniaria rimasta invariata rispetto a quella fissata dal giudice di primo grado in C 60.000,00 di multa. Omessa modulazione della pena pecuniaria sproporzionata ai fatti. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Errata calcolo della diminuzione della pena pecuniaria per effetto dell'art. 442 cod.proc.pen.. La pena per effetto della riduzione del rito doveva essere determinata in C 50.000,00. Pena illegale con riguardo all'aumento per i reati satellite, rimasto invariato, pur a fronte del mutamento del quadro normativo per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il primo motivo, risolvendosi nella prospettazione di un diverso apprezzamento degli elementi di prova, è inammissibile. Costituisce ius receptum di questa Corte di legittimità quello secondo il quale la fattispecie del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, conv. nella legge 10 febbraio 2014, n. 10, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo quest'ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva (Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, 2 Rv. 270562; Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Rv. 256610). In tale senso, si erano già espresse le Sezioni Unite ove, nel riconoscere la fattispecie in parola solo in ipotesi di "minima offensività penale della condotta", desumibile dalla valutazione dei parametri richiamati dalla disposizione - salvo uno di essi non sia di per sé suscettibile di arrecare un'offesa e/o di realizzare una messa in pericolo del bene tutelato così significative da renderlo assorbente - si osservava come la questione circa l'applicabilità o meno della norma in parola «non possa essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, tenuto conto di volta in volta di tutte le specifiche e concrete circostanze» (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911; Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). Nel solco delle citate pronunce si pone la successiva giurisprudenza che con indirizzo condiviso e consolidato ha affermato che, ai fini del riconoscimento della fattispecie incriminatrice del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto a valutare, secondo una visione unitaria e globale, tutti gli elementi normativamente indicati, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attenenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) come manifestatisi nel peculiare caso di specie (da ultimo Sez. 6, n. 812 del 29/11/2022, Caccavallo, non mass.). Nella medesima prospettiva si colloca un'altra pronuncia, resa da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, che ha fatto applicazione di tali principi affermando che la diversità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato in esame, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una "valutazione complessiva" degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. Sulla scorta di tali principi deve rilevarsi la correttezza della motivazione della sentenza impugnata che in continuità con quella di primo grado, ha escluso la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in ragione della circostanza che tutti gli acquirenti sentiti avevano dichiarato di essere soliti rivolgersi all'imputato da tempo e con cadenza bisettimanale e che l'imputato era sempre in grado di soddisfare le loro richieste "a semplice chiamata", in un contesto nel quale l'attività delittuosa si era protratta per un significativo lasso temporale (da luglio 2017 ad aprile 2018). Dalla capacità di rifornire "a chiamata" una vasta pletora di clienti e, dunque, dalla sua capacità di essere costantemente approvvigionato delle medesime sostanze, in uno con la non breve protrazione dell'attività illecita, i 3 giudici del merito hanno escluso la ricorrenza del fatto di minore offensività. Si tratta di una motivazione giuridicamente corretta e adeguatamente motivata. 5. Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, inammissibile. Va rilevato, in primo luogo, che la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del limite minimo di anni otto di reclusione, e non ha inciso sulla pena pecuniaria che è rimasta immutata in quella da C 26.000,00 a C 260.000,00 di multa. Dunque, la censura che si appunta sulla mancata rimodulazione della pena pecuniaria è manifestamente infondata. Il giudice non era tenuto affatto a rimodulare la pena pecuniaria per effetto della pronuncia della Corte costituzionale. Né la censura è fondata sotto l'ulteriore profilo della sproporzione e del difetto di motivazione. Come osservato dal Procuratore generale, in tema di determinazione della pena pecuniaria, non vi è alcun obbligo di stretta proporzionalità tra la stessa e la pena detentiva congiuntamente prevista dal legislatore, sussistendo, al contrario, una indipendenza nella determinazione delle stesse, poiché, mentre la pena detentiva è ugualmente afflittiva per qualsiasi soggetto, quella pecuniaria ha un'efficacia sanzionatoria proporzionata alla capacità economica dell'imputato» (Sez. 3, n. 27779 del 2016, Rv. 267051). Nel caso di specie, la pena pecuniaria irrogata per il reato più grave si discosta dal minimo edittale, ma non attinge né supera il cosiddetto medio edittale, avuto riguardo alla cornice sanzionatoria compresa tra i 26.000,00 e i 260.000.00 euro e trattandosi di una determinazione della pena al di sotto della mediana, la stessa non può ritenersi sproporzionata e la motivazione è soddisfatta dal riferimento ai criteri di congruità e al riferimento all'art 133 cod.pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv 256197; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). 6. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato con riguardo all'aumento di pena per i reati satellite per effetto per effetto della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale e del mutato quadro normativo, viceversa è fondata la censura con cui si deduce l'errato calcolo della pena pecuniaria per effetto della diminuzione del rito abbreviato. Come affermato da S.U. BA (S.U. n. 22471 del 26/02/2015, BA, Rv. 263717 - 01), l'aumento di pena calcolato a titolo di continuazione, per i reati- satellite in relazione alle così dette "droghe leggere" (ma il principio mantiene validità anche dopo la pronuncia n. 40 del 2019), deve essere oggetto di «specifica rivalutazione» da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale. 4 Peraltro, le citate Sezioni Unite hanno affermato che l'aumento di pena per i reati satellite deve essere oggetto di «specifica rivalutazione», ma non hanno escluso che, qualora debitamente argomentato, il giudice nel rimodulare la pena per effetto della mutata e più favorevole cornice normativa, possa mantenere la misura degli aumenti di pena per i reati satellite (Sez. 7, n. 22976 del 24/04/2019, Perdomo, Rv. 276295 - 01; Sez. 4, n. 38338 del 04/06/2015, Piromallo, Rv. 265245 - 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto di confermare la misura degli aumenti disposti dal primo giudice, per l'ammontare complessivo di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 15.000,00 di multa, da aggiungere alla pena base correttamente rideterminata per effetto della sentenza Corte cost. n. 40 del 2019, con determinazione dei singoli aumenti con riferimento alla contestazione ( distinguendo le cessioni di eroina in numero 84, la cessione della marijuana e delle altre tredici cessioni) motivazione che, avuto riguardo alla dimensione degli aumenti come specificamente determinati non pare manifestamente illogica, facendo riferimento al numero delle cessioni che denoterebbe particolare pervicacia e spiccata capacità a delinquere. Viceversa, è fondata la censura sulla errata diminuzione della pena pecuniaria in ragione del rito abbreviato. La pena pecuniaria è stata quantificata in C 75.000,00 di multa che, ridotta ai sensi dell'art. 442 cod.proc.pen., deve essere quantificata in C 50.000,00 di multa. La sentenza va, sul punto, annullata senza rinvio con rideterminazione della pena pecuniaria in C 50.000,00 di multa. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria che ridetermina in C 50.000,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 09/05/2023