Sentenza 22 novembre 2005
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione richieste dal condannato che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, si trovi agli arresti domiciliari, competente a decidere in ordine alla richiesta é, secondo la regola generale dettata dall'art. 677, comma primo, cod. proc. pen., il Tribunale di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato al momento della presentazione della domanda.
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui spetta al magistrato di sorveglianza la competenza a provvedere sulla richiesta del condannatoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 ottobre 2021
La decisione in esame è assai interessante perché tratta un particolare caso in cui la competenza spetta al Magistrato di Sorveglianza. In tale pronuncia, infatti, si afferma che spetta al magistrato di sorveglianza la competenza a provvedere alla richiesta del condannato in via definitiva a pena detentiva, che sia agli arresti domiciliari in attesa dell'emissione dell'ordine di esecuzione, volta ad ottenere l'autorizzazione all'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per accertamenti sanitari. Indice: Il fatto Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Un avvocato, difensore di una persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2005, n. 44914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44914 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 22/11/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 3978
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 021121/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AC ER N. IL 31/05/1970;
avverso ORDINANZA del 12/04/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI ER;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Col provvedimento di cui in epigrafe, il tribunale di sorveglianza di Cagliari rigettava la richiesta di misure alternative alla detenzione, avanzata dal CA, affermando, in via preliminare, l'infondatezza della eccezione di incompetenza territoriale da costui formulata. Osservava, infatti, il tribunale che il CA si trovava agli arresti domiciliari nel momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, la pena inflitta dalla quale doveva essere eseguita;
l'art. 656 c.p.p., comma 10 - che esplicitamente regola tale ipotesi - faceva generico richiamo al comma 5 ma non al comma 6, che introduce una eccezione alla regola generale di determinazione della competenza territoriale (la quale viene individuata in relazione al locus custodiae del soggetto detenuto, o a quello di residenza - domicilio di quello libero), indicando quella del tribunale del luogo ove ha sede l'Ufficio del P.M. che cura l'esecuzione della sentenza. Quindi, era competente il tribunale di sorveglianza di Cagliari, luogo nella cui giurisdizione il CA si trovava agli arresti domiciliari, al momento della presentazione dell'istanza.
Nel merito della richiesta, osservava il giudice a quo che il CA aveva riportato condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti, mentre a suo carico pendeva un procedimento penale per partecipazione al narcotraffico organizzato;
per di più, egli aveva tenuto, nei colloqui preliminari cogli assistenti sociali, un atteggiamento minimizzante e manipolatorio, con ingiustificata proclamazione della propria innocenza, a riprova del difetto di un almeno iniziale procedimento di revisione critica del passato deviante.
Tale quadro molto negativo, ostava alla concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali;
ma neppure consentiva l'elargizione della detenzione domiciliare, perché, pur trovandosi il CA in regime di arresti domiciliari da cinque mesi senza dar luogo a rilievi, le finalità della misura in questione (non solo di contenimento della pericolosità sociale, ma anche di risocializzazione del condannato) non apparivano raggiungibili, stante il sopra descritto atteggiamento del soggetto. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il CA, che denunciava:
col primo motivo di ricorso, incompetenza territoriale del tribunale di sorveglianza di Cagliari. Il criterio derogatorio di cui all'art. 656 c.p.p., comma 6 doveva ritenersi implicitamente richiamato dal comma 10, in quanto disciplinante un caso avulso dalla normativa generale, nel quale deve essere valorizzato lo stretto collegamento fra Ufficio che cura l'esecuzione della pena e posizione del condannato in regime di arresti domiciliari. Alla luce di tale dato, doveva essere reinterpretata la disposizione di carattere generale, dettata dall'art. 677 c.p.p. in punto di competenza territoriale;
col secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione, in punto di diniego della concessione della detenzione domiciliare. Questa misura, nella sua forma generica, non riveste le finalità indicate dall'ordinanza impugnata, ma sostanzialmente quella deflattiva della popolazione carceraria, allorché il condannato non presenti aspetti di pericolosità sociale così elevata, da renderlo incompatibile colla misura alternativa. La mancanza dei presupposti per la concessione dell'affidamento, non poteva dunque qui escludere la concedibilità della detenzione domiciliare;
in ogni caso, il tribunale aveva ignorato i non pochi aspetti positivi dell'attuale condotta del ricorrente, orientata nel senso del riappropriamento di un corretto stile di vita, confermato anche dalle informazioni dei Carabinieri, oltre che dalla corretta osservanza del regime degli arresti domiciliari.
L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata. Questa Corte (ancorché antecedentemente alla modifica introdotta, ma ad altri fini e senza riflessi sulla specifica questione in esame, dalla L. n. 04 del 2001) ha già avuto modo di affermare che, in base alla letterale interpretazione dell'art. 656 c.p.p., comma 10, qualora il condannato, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, si trovi agli arresti domiciliari, l'esecuzione della pena deve ritenersi già in atto. Ne consegue che, non stabilendosi nella citata disposizione normativa alcun criterio di determinazione della competenza (poiché vi si richiama solo la situazione considerata dal comma 5 e non anche la disciplina speciale dettata in materia di competenza dal successivo comma 6), competente a decidere, nell'ipotesi data, sulla richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione è, secondo la regola generale dettata dall'art. 677 c.p.p., comma 1, il tribunale di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato al momento della presentazione di detta richiesta (cfr. Sez. 1^, 24/01/2000, Di Giovanni).
Correttamente, dunque, nella fattispecie, il tribunale di sorveglianza di Cagliari ha ritenuto di essere competente a decidere. Infondato è anche l'altro motivo di ricorso. Che la detenzione domiciliare sia vista anche in funzione della idoneità deflattiva della popolazione carceraria, non significa che essa debba essere automaticamente concessa, a prescindere dalla valutazione della personalità di chi la richieda;
anche la detenzione domiciliare, invero, come tutte le misure alternative alla detenzione, esige la previa formulazione di una prognosi positiva del suo svolgimento, come del resto dimostra il fatto che il giudice, all'atto della sua concessione, deve stabilire precise prescrizioni, la cui inosservanza è motivo di revoca della misura. E tali prescrizioni si riferiscono ad aspetti comportamentali che sicuramente chiamano in causa e la prevenzione dalla recidività e la funzione rieducativa. Lo stesso ricorrente, del resto, dopo una recisa affermazione di inesistenza di condizioni normative pregiudiziali (eccettuata, si pensa, la misura della pena posta come limite dalla legge), evidenzia poi la positività della condotta recentemente tenuta, a riprova che una valutazione prognostica è comunque essenziale. Solo che si tratta di una affermazione apodittica, che non risponde alla osservazione dell'ordinanza impugnata, la quale richiama proprio un atteggiamento manipolatorio e una negatività comportamentale nei necessari contatti cogli assistenti sociali. Nel che, correttamente, è stata individuata una causa preclusiva della concessione della misura chiesta. Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2005