Art. 10.
La presente convenzione aggiunta si intende e vuole dalle parti che abbia a scadere di pieno diritto contemporaneamente alla convenzione come sopra stipulata il 25 marzo 1942 tra lo Stato ed il comune di Bologna, ove non venga rinnovata di comune accordo per un uguale periodo di anni.
La presente convenzione aggiunta si intende e vuole dalle parti che abbia a scadere di pieno diritto contemporaneamente alla convenzione come sopra stipulata il 25 marzo 1942 tra lo Stato ed il comune di Bologna, ove non venga rinnovata di comune accordo per un uguale periodo di anni.