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Sentenza 17 gennaio 2023
Sentenza 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2023, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UG JO nato il [...] avverso la sentenza del 18/01/2022 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/s9itite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 1434 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato a Ogugua Joy, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, lamentando violazione dell'art. 142, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 3 della Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione degli atti nei procedimenti penali. L'art. 143 cod. proc. pen., a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. b) d. Igs. 4 marzo 2014 n. 32, dispone che l'imputato che non conosca la lingua italiana ha diritto alla traduzione scritta della sentenza entro un termine che consenta l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa. Già dalla lettura della richiesta del Pubblico Ministero di giudizio immediato emerge come l'imputata non conoscesse la lingua italiana, dandosi atto ivi che l'imputata "parla e comprende la lingua inglese". Il giudice che ha emesso la sentenza, applicando su richiesta delle parti una significativa pena detentiva e pecuniaria, non ha disposto la traduzione della stessa in una lingua conosciuta dall'imputata, in modo da assicurare la piena comprensione della portata e dei contenuti del provvedimento. Si dissente dagli orientamenti espressi in sede di legittimità, in base ai quali la mancata traduzione della sentenza in una lingua comprensibile all'imputato non incide sulla legittimità o validità della decisione, ma soltanto sulla possibilità di proporre impugnazione, possibilità che non viene in alcun modo pregiudicata allorquando la legge riservi al solo difensore il diritto di impugnare (come avviene per il ricorso per cassazione, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della I. n. 103/2017, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione). Risulta infatti evidente che l'imputato debba essere posto in condizione di comprendere autonomamente almeno gli elementi fondamentali della vicenda che lo riguardano, perché sia assicurata l'effettività dell'esercizio dei diritti che la legge assicura alla difesa. Le sentenze, quindi, come imposto dalla direttiva europea, principio puntualmente recepito dal legislatore interno, sono da considerarsi documenti fondamentali e, pertanto, devono essere tradotte a prescindere da valutazioni di opportunità e da specifiche istanze. L'omessa traduzione della sentenza impugnata integra una violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. e, ancor prima, della richiamata Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Ove la Suprema Corte intendesse avvalorare un'interpretazione che si pone in evidente contrasto con le richiamate disposizioni del diritto dell'Unione Europea, si imporrebbe la necessità di sottoporre la questione alla Corte di Gustizia dell'Unione Europea. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le doglianze che attengono alla inadeguata conoscenza della lingua italiana da parte della prevenuta ed alla mancata traduzione della sentenza di patteggiamento sono manifestamente infondate. Invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la mancata traduzione di atti processuali in una lingua comprensibile all'imputato alloglotta assume rilievo solo quando vi siano state concrete lesioni del diritto di difesa. Lesioni che, all'evidenza, non emergono affatto nel caso di specie, dovendosi prendere atto che la imputata ha sottoscritto una procura speciale in favore del proprio difensore di fiducia (redatta in lingua italiana), proprio al fine di consentire a quest'ultimo di formulare in sua vece la richiesta di patteggiamento. 2. Quanto alla mancata traduzione della sentenza, trattandosi di provvedimento suscettibile di impugnazione soltanto in questa sede, va ricordato il recente, condivisibile indirizzo interpretativo - sia pure in tema dì decisioni emesse in grado di appello - secondo cui «in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione [...) non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione» (Sez. 5, n. 15056 dell'11/03/2019, Nasim, Rv 275103-01; si veda nello stesso senso Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Molla, Rv. 277111 - 02: "In tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione"). 3. La questione di pregiudizialità deve ritenersi non fondata. Il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell'art. 234 del Trattato C.E., presuppone che: la questione interpretativa riguardi norme comunitarie;
che la stessa sia rilevante ai fini della decisione e che sussistano effettivi dubbi sulla sua interpretazione, essendo il rinvio non obbligato quando l'interpretazione della norma sia evidente o il senso della stessa sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte di Lussemburgo. Si deve osservare come, in relazione alla traduzione delle sentenze, la Corte di Giustizia abbia adottato una linea interpretativa restrittiva: il diritto alla traduzione non è stato affermato in maniera assoluta, essendosi valutata caso per caso l'effettiva necessità di attivare l'assistenza linguistica alla luce delle peculiari caratteristiche della concreta fattispecie;
ad esempio, in Corte EDU, Sez. III, 16 luglio 2009, Baka c. Romania, nonostante la mancata traduzione della sentenza di condanna, si è ritenuto che non vi fosse stata alcuna lesione dell'art. 6, par. 3, lett. e) della Convenzione, poiché il condannato non aveva mai eccepito nel corso del processo di non aver compreso il contenuto della decisione (cfr. § 73); in Corte EDU, 19 dicembre 1989, SI c. Austria, si è ritenuto che, a seguito della semplice spiegazione orale della sentenza, l'imputato era stato messo nelle condizioni di poterla consapevolmente impugnare, anche perché coadiuvato dal difensore (cfr. § 85). Quest'ultima pronuncia fa parte del nutritissimo filone giurisprudenziale della Corte di Strasburgo secondo il quale la traduzione può essere validamente surrogata dall'interpretazione orale: ad esempio, nel citato procedimento AI c. Italia, la Corte ha statuito che "l'assistenza linguistica orale può soddisfare i requisiti della Convenzione", a condizione che consenta all'imputato di essere a conoscenza del procedimento a suo carico e di difendersi sottoponendo al giudice la sua versione dei fatti;
analogo principio è stato affermato in Corte EDU, Sez. III, 11 gennaio 2011, Hacioglu c. Romania, in Corte EDU, Sez. III, 5 gennaio 2010, Diallo c. Svezia, ed in Corte EDU, Sez. IV, 24 febbraio 2009, Protopapa c. Turchia. Per ciò che concerne il diritto alla traduzione, l'art. 3 della direttiva sancisce l'obbligo per gli Stati membri di assicurare all'indagato ed all'imputato alloglotto, "entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che [gli imputati] siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento"; tra i "documenti fondamentali" che devono sempre essere tradotti, individuati 4 '57 direttamente dal par. 2 del medesimo art. 3, vi sono, senza ulteriori specificazioni, "le sentenze". Gli ulteriori paragrafi dell'art. 3 della direttiva introducono due significativi temperamenti all'obbligo della traduzione dei "documenti fondamentali": il primo, delineato dal par. 4, ha natura quantitativa ("non è necessario tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico"), confermando la strettissima correlazione tra la traduzione e l'esercizio dei diritti di difesa;
il secondo, dettato dal par. 7, ha natura qualitativa ("In deroga alle norme generali di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 6, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento"), prevedendo espressamente la possibilità di sostituire la traduzione scritta del documento fondamentale con forme immediate di traduzione orale, completa (la cd. sight translation, che investe l'intero atto), ovvero parziale (la cd. summary interpretation, riassunto delle parti essenziali dell'atto). Il nostro ordinamento ha recepito le due direttive sull'assistenza linguistica con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, e con il decreto legislativo 23 giugno 2016, n. 129, Per quanto più direttamente concerne l'aspetto della traduzione degli atti, il sistema introdotto dai testi normativi che hanno dato attuazione alle direttive di Stoccolma ha natura binaria: per un verso, individua in termini tassativi gli atti a traduzione obbligatoria (art. 143, comma 2, cod. proc. pen.), con una elencazione che, certamente più ampia di quella contenuta nell'art.3, par. 2, della direttiva 2010/64/UE, contiene l'identico, generico riferimento alle sentenze;
per altro verso, prevede che il giudice, d'ufficio o accogliendo la richiesta della parte, possa disporre "la traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico" (art. 143, comma 3, cod. proc. pen.). Ad ogni modo il tenore testuale dell'art. 143 cod. proc. pen. lascia chiaramente intendere che la traduzione scritta non viene eseguita per soddisfare una mera esigenza di conoscenza, ma è strumentale all'"esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa". Ove così non fosse, non si spiegherebbe perché sia stata resa obbligatoria solo in relazione ad alcuni atti del procedimento e perché sia stata prevista solo a favore dell'imputato, e non anche del condannato;
si tratta, peraltro, di conclusioni perfettamente sovrapponibili a quelle delle pronunce delle Corti sovranazionali, che hanno riconosciuto la massima espansione del diritto all'assistenza linguistica nei soli 3 casi in cui la traduzione serva a mettere l'imputato nelle condizioni di conoscere l'accusa formulata nei suoi confronti, di difendersi presentando al giudice la propria versione dei fatti, di impugnare una decisione sfavorevole. In conclusione, tanto le fonti sovranazionali quanto le disposizioni del nostro ordinamento prefigurano un necessario nesso di strumentalità tra l'assistenza linguistica ed i diritti della difesa: l'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, nella parte in cui riconosce il diritto alla traduzione solo in relazione ai documenti che possano ritenersi "fondamentali" per garantire che gli indagati o imputati alloglotti "siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa", e per "tutelare l'equità del procedimento"; l'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prescrive che la traduzione venga effettuata "entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa". Appare ragionevole, oltre che perfettamente coerente con la ratio legis, riconoscere quel diritto nei soli casi nei quali l'atto o il documento da tradurre siano effettivamente strumentali all'esercizio dei diritti e delle facoltà dell'alloglotto. Sulla base di questa interpretazione, all'indomani della modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della I. 103/2017, si è ritenuto che neppure l'omessa traduzione della sentenza di appello possa essere causa di nullità, così ulteriormente ribadendosi la funzione servente della traduzione rispetto alla facoltà riconosciuta dall'ordinamento di proporre impugnazione avverso l'atto da tradurre (cfr. sez. 5, n. 15056 dell'11/3/2019, Nasim, Rv. 275103-01: "in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione"). Tanto vale anche per le sentenze di patteggiamento, che non sono più ricorribili per cassazione con ricorso personale. Anche in caso di mancata traduzione della sentenza di patteggiamento è dunque assicurato con pienezza l'esercizio della facoltà d'impugnare il provvedimento e, d'altro canto, la ricorrente, pur dolendosi della omessa traduzione, non individua effetti pregiudizievoli che l'hanno attinta. 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000), 6 Il residente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere estensore
lette/s9itite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 1434 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato a Ogugua Joy, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, lamentando violazione dell'art. 142, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 3 della Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione degli atti nei procedimenti penali. L'art. 143 cod. proc. pen., a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. b) d. Igs. 4 marzo 2014 n. 32, dispone che l'imputato che non conosca la lingua italiana ha diritto alla traduzione scritta della sentenza entro un termine che consenta l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa. Già dalla lettura della richiesta del Pubblico Ministero di giudizio immediato emerge come l'imputata non conoscesse la lingua italiana, dandosi atto ivi che l'imputata "parla e comprende la lingua inglese". Il giudice che ha emesso la sentenza, applicando su richiesta delle parti una significativa pena detentiva e pecuniaria, non ha disposto la traduzione della stessa in una lingua conosciuta dall'imputata, in modo da assicurare la piena comprensione della portata e dei contenuti del provvedimento. Si dissente dagli orientamenti espressi in sede di legittimità, in base ai quali la mancata traduzione della sentenza in una lingua comprensibile all'imputato non incide sulla legittimità o validità della decisione, ma soltanto sulla possibilità di proporre impugnazione, possibilità che non viene in alcun modo pregiudicata allorquando la legge riservi al solo difensore il diritto di impugnare (come avviene per il ricorso per cassazione, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della I. n. 103/2017, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione). Risulta infatti evidente che l'imputato debba essere posto in condizione di comprendere autonomamente almeno gli elementi fondamentali della vicenda che lo riguardano, perché sia assicurata l'effettività dell'esercizio dei diritti che la legge assicura alla difesa. Le sentenze, quindi, come imposto dalla direttiva europea, principio puntualmente recepito dal legislatore interno, sono da considerarsi documenti fondamentali e, pertanto, devono essere tradotte a prescindere da valutazioni di opportunità e da specifiche istanze. L'omessa traduzione della sentenza impugnata integra una violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. e, ancor prima, della richiamata Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Ove la Suprema Corte intendesse avvalorare un'interpretazione che si pone in evidente contrasto con le richiamate disposizioni del diritto dell'Unione Europea, si imporrebbe la necessità di sottoporre la questione alla Corte di Gustizia dell'Unione Europea. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le doglianze che attengono alla inadeguata conoscenza della lingua italiana da parte della prevenuta ed alla mancata traduzione della sentenza di patteggiamento sono manifestamente infondate. Invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la mancata traduzione di atti processuali in una lingua comprensibile all'imputato alloglotta assume rilievo solo quando vi siano state concrete lesioni del diritto di difesa. Lesioni che, all'evidenza, non emergono affatto nel caso di specie, dovendosi prendere atto che la imputata ha sottoscritto una procura speciale in favore del proprio difensore di fiducia (redatta in lingua italiana), proprio al fine di consentire a quest'ultimo di formulare in sua vece la richiesta di patteggiamento. 2. Quanto alla mancata traduzione della sentenza, trattandosi di provvedimento suscettibile di impugnazione soltanto in questa sede, va ricordato il recente, condivisibile indirizzo interpretativo - sia pure in tema dì decisioni emesse in grado di appello - secondo cui «in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione [...) non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione» (Sez. 5, n. 15056 dell'11/03/2019, Nasim, Rv 275103-01; si veda nello stesso senso Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Molla, Rv. 277111 - 02: "In tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione"). 3. La questione di pregiudizialità deve ritenersi non fondata. Il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell'art. 234 del Trattato C.E., presuppone che: la questione interpretativa riguardi norme comunitarie;
che la stessa sia rilevante ai fini della decisione e che sussistano effettivi dubbi sulla sua interpretazione, essendo il rinvio non obbligato quando l'interpretazione della norma sia evidente o il senso della stessa sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte di Lussemburgo. Si deve osservare come, in relazione alla traduzione delle sentenze, la Corte di Giustizia abbia adottato una linea interpretativa restrittiva: il diritto alla traduzione non è stato affermato in maniera assoluta, essendosi valutata caso per caso l'effettiva necessità di attivare l'assistenza linguistica alla luce delle peculiari caratteristiche della concreta fattispecie;
ad esempio, in Corte EDU, Sez. III, 16 luglio 2009, Baka c. Romania, nonostante la mancata traduzione della sentenza di condanna, si è ritenuto che non vi fosse stata alcuna lesione dell'art. 6, par. 3, lett. e) della Convenzione, poiché il condannato non aveva mai eccepito nel corso del processo di non aver compreso il contenuto della decisione (cfr. § 73); in Corte EDU, 19 dicembre 1989, SI c. Austria, si è ritenuto che, a seguito della semplice spiegazione orale della sentenza, l'imputato era stato messo nelle condizioni di poterla consapevolmente impugnare, anche perché coadiuvato dal difensore (cfr. § 85). Quest'ultima pronuncia fa parte del nutritissimo filone giurisprudenziale della Corte di Strasburgo secondo il quale la traduzione può essere validamente surrogata dall'interpretazione orale: ad esempio, nel citato procedimento AI c. Italia, la Corte ha statuito che "l'assistenza linguistica orale può soddisfare i requisiti della Convenzione", a condizione che consenta all'imputato di essere a conoscenza del procedimento a suo carico e di difendersi sottoponendo al giudice la sua versione dei fatti;
analogo principio è stato affermato in Corte EDU, Sez. III, 11 gennaio 2011, Hacioglu c. Romania, in Corte EDU, Sez. III, 5 gennaio 2010, Diallo c. Svezia, ed in Corte EDU, Sez. IV, 24 febbraio 2009, Protopapa c. Turchia. Per ciò che concerne il diritto alla traduzione, l'art. 3 della direttiva sancisce l'obbligo per gli Stati membri di assicurare all'indagato ed all'imputato alloglotto, "entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che [gli imputati] siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento"; tra i "documenti fondamentali" che devono sempre essere tradotti, individuati 4 '57 direttamente dal par. 2 del medesimo art. 3, vi sono, senza ulteriori specificazioni, "le sentenze". Gli ulteriori paragrafi dell'art. 3 della direttiva introducono due significativi temperamenti all'obbligo della traduzione dei "documenti fondamentali": il primo, delineato dal par. 4, ha natura quantitativa ("non è necessario tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico"), confermando la strettissima correlazione tra la traduzione e l'esercizio dei diritti di difesa;
il secondo, dettato dal par. 7, ha natura qualitativa ("In deroga alle norme generali di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 6, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento"), prevedendo espressamente la possibilità di sostituire la traduzione scritta del documento fondamentale con forme immediate di traduzione orale, completa (la cd. sight translation, che investe l'intero atto), ovvero parziale (la cd. summary interpretation, riassunto delle parti essenziali dell'atto). Il nostro ordinamento ha recepito le due direttive sull'assistenza linguistica con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, e con il decreto legislativo 23 giugno 2016, n. 129, Per quanto più direttamente concerne l'aspetto della traduzione degli atti, il sistema introdotto dai testi normativi che hanno dato attuazione alle direttive di Stoccolma ha natura binaria: per un verso, individua in termini tassativi gli atti a traduzione obbligatoria (art. 143, comma 2, cod. proc. pen.), con una elencazione che, certamente più ampia di quella contenuta nell'art.3, par. 2, della direttiva 2010/64/UE, contiene l'identico, generico riferimento alle sentenze;
per altro verso, prevede che il giudice, d'ufficio o accogliendo la richiesta della parte, possa disporre "la traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico" (art. 143, comma 3, cod. proc. pen.). Ad ogni modo il tenore testuale dell'art. 143 cod. proc. pen. lascia chiaramente intendere che la traduzione scritta non viene eseguita per soddisfare una mera esigenza di conoscenza, ma è strumentale all'"esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa". Ove così non fosse, non si spiegherebbe perché sia stata resa obbligatoria solo in relazione ad alcuni atti del procedimento e perché sia stata prevista solo a favore dell'imputato, e non anche del condannato;
si tratta, peraltro, di conclusioni perfettamente sovrapponibili a quelle delle pronunce delle Corti sovranazionali, che hanno riconosciuto la massima espansione del diritto all'assistenza linguistica nei soli 3 casi in cui la traduzione serva a mettere l'imputato nelle condizioni di conoscere l'accusa formulata nei suoi confronti, di difendersi presentando al giudice la propria versione dei fatti, di impugnare una decisione sfavorevole. In conclusione, tanto le fonti sovranazionali quanto le disposizioni del nostro ordinamento prefigurano un necessario nesso di strumentalità tra l'assistenza linguistica ed i diritti della difesa: l'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, nella parte in cui riconosce il diritto alla traduzione solo in relazione ai documenti che possano ritenersi "fondamentali" per garantire che gli indagati o imputati alloglotti "siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa", e per "tutelare l'equità del procedimento"; l'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prescrive che la traduzione venga effettuata "entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa". Appare ragionevole, oltre che perfettamente coerente con la ratio legis, riconoscere quel diritto nei soli casi nei quali l'atto o il documento da tradurre siano effettivamente strumentali all'esercizio dei diritti e delle facoltà dell'alloglotto. Sulla base di questa interpretazione, all'indomani della modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della I. 103/2017, si è ritenuto che neppure l'omessa traduzione della sentenza di appello possa essere causa di nullità, così ulteriormente ribadendosi la funzione servente della traduzione rispetto alla facoltà riconosciuta dall'ordinamento di proporre impugnazione avverso l'atto da tradurre (cfr. sez. 5, n. 15056 dell'11/3/2019, Nasim, Rv. 275103-01: "in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione"). Tanto vale anche per le sentenze di patteggiamento, che non sono più ricorribili per cassazione con ricorso personale. Anche in caso di mancata traduzione della sentenza di patteggiamento è dunque assicurato con pienezza l'esercizio della facoltà d'impugnare il provvedimento e, d'altro canto, la ricorrente, pur dolendosi della omessa traduzione, non individua effetti pregiudizievoli che l'hanno attinta. 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000), 6 Il residente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere estensore