Sentenza 10 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, ove la persona offesa indichi le ragioni del dissenso, il giudice non può decidere "de plano" ma deve necessariamente fissare l'udienza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 409, comma secondo, cod. proc. pen., essendo ciò funzionale alla instaurazione del contraddittorio tra le parti e all'esercizio del diritto di difesa, riconosciuto alla persona offesa dal reato dall'art. 411, comma 1bis cod. proc. pen., la cui inosservanza, pertanto, determina la nullità dell'eventuale provvedimento adottato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2016, n. 26876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26876 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2016 |
Testo completo
268 7 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott. Grazia Lapalorcia Presidente C.C. 10.2.2016 Sentenza N. 257 dott.ssa Maria Vessichelli Enice dott. Vittorio Stanislao Scarlini R.G.N. 45236/2015 dott. Alfredo Guardiano - Relatore - dott. Luca Pistorelli ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NA EN, nato a [...] l'[...], avverso il decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze il 28.9.2015 nei confronti di RU IS, nato in [...] il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
letta la requisitoria, depositata il 12.11.2015, con cui il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. Fulvio Baldi, chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con il decreto di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze disponeva l'archiviazione de plano del procedimento penale sorto nei confronti di RU IS, per il reato di tentato furto, commesso in danno della società "Esselunga S.p.a.", da un lato, ritenendo inammissibile l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, perché non sono state indicate idonee indagini suppletive, dall'altro valutando come fatto di particolare tenuità il furto per cui è sorto il procedimento penale, in considerazione, sia della modesta portata offensiva della condotta in contestazione, sia della esiguità del danno che avrebbe potuto essere arrecato, alla luce della "sua dubbia rilevanza oggettiva", dovendosi, inoltre, parametrare "il danno alla capacità economica della persona offesa".
2. Avverso tale decreto, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Francesco Bevacqua, del Foro di Firenze, munito di procura speciale, NA EN, in qualità di legale rappresentante della "Esselunga S.p.a." Sigalin, lamentando violazione di legge, in relazione agli artt. 411, co. 1 bis, e 410, co. 1, c.p.p., integrando il provvedimento impugnato una evidente violazione del principio del contraddittorio, come ribadito dallo stesso ricorrente nella memoria pervenuta in cancelleria il 21.1.2016. 3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Evidente da parte del giudice procedente la violazione della disposizione di cui all'art. 411, co. 1 bis, c.p.p., in essa assorbito ogni ulteriore motivo di ricorso, secondo cui quando l'archiviazione 2 è richiesta, come nel caso in esame, per particolare tenuità del fatto, il giudice, ove venga presentata opposizione con cui vengono indicate le ragioni del dissenso, non può decidere sulla richiesta di archiviazione con provvedimento reso de plano, che presuppone la mancanza ovvero l'inammissibilità della suddetta opposizione per mancata indicazione delle suddette ragioni (o perché presentata da soggetto non formalmente legittimato), ma è tenuto a fissare l'udienza in camera di consiglio, funzionale all'instaurazione del contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 409, co. 2, c.p.p. In presenza di una formale opposizione della persona offesa, con cui si articolavano censure proprio in ordine alla impossibilità di ritenere il fatto di particolare tenuità, con riferimento in particolare al valore della merce ed alle condizioni economiche della stessa persona offesa, il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto, pertanto, fissare l'udienza prevista dall'art. 409, co. 2, c.p.p., risultando del tutto ultroneo da parte sua il riferimento alla mancata indicazione di investigazioni suppletive, perché, come si è detto, con l'opposizione si articolavano solo rilievi sulla particolare tenuità del fatto, allo scopo di criticare il contenuto della richiesta di archiviazione del pubblico ministero. Si è, dunque, verificata una violazione di legge, che, avendo inciso negativamente sul diritto al contraddittorio e, quindi, sul diritto di difesa riconosciuto alla persona offesa dal reato in caso di richiesta di archiviazione, impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, affetto da nullità, e la trasmissione degli atti al tribunale di Firenze per il corso ulteriore.
P.Q.M.
3 annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e trasmettersi gli atti al tribunale di Firenze. Così deciso in Roma il 10.2.2016. Lefolored Il Consigliere Estensore Il PresidentePresiden DEPOSITATA IN CANCELLERIA ade 28 GIU 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO- Carmela Lanzuise uuxeJary 4 dispone ༨