Sentenza 10 maggio 2002
Massime • 1
La cd. "maggiorazione reversibile" spettante ai pensionati ex combattenti a norma dell'art. 6 legge 15 aprile 1985 n. 140 e dell'art. 6 legge 29 dicembre 1988 n. 544, è attribuibile ai superstiti titolari di pensione di reversibilità "jure proprio" e non "jure haereditatis" (il che giustifica l'attribuzione del beneficio anche nei casi in cui il dante causa sia deceduto prima dell'entrata in vigore della legge n. 140 del 1985, oppure dopo tale data senza aver chiesto la maggiorazione); il diritto dei superstiti alla suddetta maggiorazione, peraltro, è acquisito sulla base della posizione assicurativo - pensionistica del "de cuius", in quanto - come sta a significare l'espressione "reversibile" - la maggiorazione non sorge originariamente in capo al superstite, ma si riflette sulla pensione di reversibilità una volta che il diritto sia già sorto sulla pensione diretta, facendo il titolare della pensione di riversibilità valere come "proprio" un diritto scaturente da una qualificazione soggettiva del dante causa. Ne consegue che la maggiorazione spetta ai superstiti in misura proporzionale al rispettivo trattamento di reversibilità, e non già nella misura intera.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6741 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4 scala A/13, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO PETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 392/99 del Tribunale di RAVENNA, depositata il 14/07/99 R.G.N. 132/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato RICCIO per delega DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta MA CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Ravenna, con sentenza del 23 dicembre 1998, accoglieva il ricorso proposto dalla sig. MA MO con il quale la ricorrente aveva chiesto la condanna dell'INPS al pagamento in suo favore, quale titolare di pensione di reversibilità, come vedova di ex combattente, dell'intera maggiorazione per benefici combattentistici prevista dall'art. 6 della legge 14 giugno 1985 n. 140. Avverso la decisione di primo grado l'INPS proponeva appello al Tribunale di Ravenna che, con sentenza del 14 luglio 1999, riformava la pronuncia del Pretore solo sulla statuizione sulle spese, confermando per il resto la sentenza impugnata. Rilevava il Tribunale che la legge n. 140 del 1985 riconosce un autonomo e diretto diritto a tutti quei soggetti che vengono indicati come appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 336 del 1970 e cioè non soltanto a quelli titolari di pensione diretta di cui all'art. 1 (combattenti partigiani, mutilati di guerra ecc.), ma altresì agli aventi diritto a pensione di reversibilità richiamati dall'art. 2, in quanto l'art. 6, comma 1 della legge 140 del 1985 specifica che tutti i soggetti in questione, a prescindere quindi dalla natura diretta o indiretta del trattamento pensionistico degli interessati, hanno diritto alla maggiorazione di L. 30.000 mensili sul "rispettivo trattamento di pensione", sempre che la stessa decorra a far data dal 7 marzo 1968. Il Tribunale, affermato che il titolare di pensione di reversibilità aveva diritto a godere del beneficio anche se il suo dante causa non aveva, prima di lui, goduto della maggiorazione, escludeva che a tale soggetto potesse spettare solo la quota del 60%, prevista in generale per le pensioni di reversibilità, non solo perché era chiara la volontà del legislatore di attribuire in pari misura e con la stessa decorrenza il medesimo diritto iure proprio a tutti i soggetti di cui alla legge n. 336 del 1970, ma anche perché non riteneva corretto, sul piano logico e giuridico, riconoscere ad un soggetto un diritto mai sorto in capo al suo dante causa ed al contempo considerare tale diritto come derivato dal dante causa medesimo, così decurtandone una quota. Per la cassazione della sentenza del Tribunale l'INPS propone ricorso fondandolo su un unico motivo.
La sig. MO resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge 140 del 1985 in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5, l'INPS, censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale affermato che alla titolare della pensione di reversibilità quale superstite di lavoratore ex combattente, spetta la maggiorazione in questione in misura intera e non in aliquota di pensione di reversibilità (60%), come operato dall'INPS. Il ricorso è fondato.
La decisione del Tribunale si fonda sul rilievo che il diritto del superstite è autonomo rispetto a quello del de cuius ritenendo che il legislatore abbia attribuito in pari misura e con la stessa decorrenza il medesimo diritto iure proprio indiscriminatamente sia ai pensionati ex combattenti partigiani, mutilati ed invalidi di guerra ecc., che ai titolari di pensione di reversibilità. La tesi non può essere condivisa. È bensì vero che i titolari di pensioni indirette acquisiscono il diritto iure proprio e non iure ereditario, ma ciò giustifica l'attribuzione del beneficio anche nei casi in cui il dante causa sia deceduto prima dell'entrata in vigore della legge n. 140 del 1985, oppure dopo tale data senza avere chiesto la maggiorazione all'INPS: diversa questione è quella della misura del beneficio.
A tal riguardo devesi considerare che il diritto del superstite alla maggiorazione è acquisito sulla base della posizione assicurativo- pensionistica del de cuius. Il titolare di pensione di reversibilità fa valere come proprio un diritto scaturente da una qualificazione soggettiva del dante causa. La maggiorazione inerisce alla pensione diretta, e solo di riflesso sulla reversibile. Il superstite fa valere gli effetti che la sopravvenuta normativa riferisce ad una qualificazione personale acquisita in vita dal pensionato. Qualificazione che, non esaurendosi con la morte, si proietta sul trattamento di reversibilità in tutte le sue implicazioni (Cass. 11 dicembre 1996 n. 11026; v. anche Cass. n. 146/92 n. 9345/95). La fonte giuridica della pensione goduta dall'attuale ricorrente non è autonoma ma appunto di reversibilità, nel senso che detta pensione trova nella posizione assicurativa e contributiva del dante causa un elemento esterno ma non estraneo.
Ciò significa che se, per un verso, il titolare di pensione di reversibilità fa valere come "proprio" un diritto scaturente da una qualificazione soggettiva del dante causa, per converso, è la stessa legge a puntualizzare, esplicitamente che i superstiti possono usufruire della prevista maggiorazione esclusivamente in via derivativa e cioè riflessa, consentendo di affermare che la maggiorazione spetta in misura ridotta sulle pensioni di reversibilità: l'espressione "reversibile" contenuta nell'art. 6 della legge n. 140 del 1985 sta a significare che essa non sorge originariamente in capo al superstite, ma che si riflette sulla pensione di reversibilità, qualora il diritto sia già sorto sulla pensione diretta (Cass. 21 luglio 2000 n. 9612; 20 novembre 1997 n. 11597). Soltanto ove fosse mancata la precisazione circa la natura "reversibile" della maggiorazione di cui si discute, sarebbe stato, eventualmente, possibile ipotizzare un diritto per i superstiti di richiedere per intero tale beneficio.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata e va dichiarato che la maggiorazione spettante ai superstiti ex art.6 L. 15 aprile 1985 n. 140 deve essere attribuita alla resistente non in misura intera ma proporzionalmente al trattamento di reversibilità, vale a dire nella misura percentuale del 60%.
Tenuto conto della natura previdenziale della controversia, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., la sig. MO, sebbene soccombente, non va condannata al pagamento delle spese dell'intero giudizio, non essendo la sua pretesa manifestamente infondata o temeraria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che la maggiorazione per benefici combattentistici, prevista dall'art. 6 della legge 14 giugno 1985 n. 140, è dovuta alla sig. MA MO nella misura del 60%; nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2002