Sentenza 10 febbraio 2003
Massime • 2
In tema di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, qualora sia stipulato un contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (art. 1891, cod. civ.) - nella specie, da parte di un'impresa di gestione di un parcheggio per autoveicoli - contro il rischio del furto di autoveicoli, poiché il rischio assicurato è il furto delle autovetture e non la responsabilità civile dell'impresa nei confronti dei propri clienti per la custodia delle stesse, il diritto di quest'ultima nei confronti dell'assicuratore all'indennizzo per il furto del veicolo è soggetto alla prescrizione annuale che, ex art. 2952, secondo comma, cod. civ., decorre dalla data in cui si è verificato il fatto, non essendo applicabile la disciplina stabilita dall'art. 2952, terzo comma, cod. civ.
In tema di assicurazione, l'accertamento della comune volontà contrattuale delle parti al fine di stabilire se esse abbiano inteso stipulare un contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (art. 1891, cod. civ.) è riservata all'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa (Nella specie, concernente il contratto con il quale un'impresa di gestione di un parcheggio di autoveicoli aveva assicurato le vetture dei propri clienti contro il rischio di furto, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito che ha affermato la ricorrenza di questa figura contrattuale in quanto le parti avevano espressamente pattuito che il contratto era stipulato 'per conto di chi spetta', precisando che l'assicurazione concerneva cose di proprietà di terzi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2003 |
Testo completo
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TORQUATO BERTANI SPA, in persona del legale rappresentante Dott. Adele RT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato TINA GREGORI, che la difende unitamente all'avvocato ALCIDE VILLANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TORO ASSICURAZIONE SPA, in persona dell'Amministratore Delegato - Direttore Generale rag. Francesco Torri elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell'avvocato LUIGI OTTAVI, che lo difende, con procura speciale del Dott. Notaio Giovanna Ioli in Torino 15/12/1999, Rep. n. 39000;
- controricorrente -
nonché
contro
CH ASSICURAZIONI SPA (ora IN CU)
- intimato -
avverso la sentenza n. 1774/99 della Corte d'Appello di MILANO, 4^ sezione CIVILE emessa il 12/5/99, depositata il 29/06/99; RG. 3051/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato MARCO VILLANI (per delega Avv. Alcide Villani);
udito l'Avvocato OTTAVI LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 2.3.1992 la EZ CU PA conveniva davanti al Tribunale di Milano la società AT RT PA - Autosilo IA e, premesso di avere stipulato con la società S.A. Unileasing di Brugg una polizza "Kasko" relativa all'autovettura BMW tg. TI/30044, rubata in data 9.11.1990 presso l'autosilo IA di Milano, dove era stata depositata, e di avere indennizzato la propria assicurata corrispondendole la somma di Frs. 125.960, chiedeva, previa declaratoria di responsabilità dell'autosilo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la condanna della convenuta, ai sensi dell'art. 1916 c.c., al rimborso della detta somma, oltre rivalutazione al tasso elvetico del 5% e gli interessi legali.
Si costituiva in giudizio la AT RT PA - Autosilo IA contestando la propria responsabilità e chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa la RO CU PA, con cui aveva stipulato polizza contro il furto degli autoveicoli depositati nell'autosilo.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la RO Ass.ni, eccependo preliminarmente la prescrizione annuale del diritto azionato, ai sensi dell'art. 2952 c.c., ed in subordine chiedeva l'applicazione dell'art. 1910 c.c., con conseguente ripartizione proporzionale dell'indennizzo.
Con sentenza dell'8.7.1996 il Tribunale dichiarava la responsabilità dell'Autosilo IA ex art. 2051 c.c. ed accoglieva la domanda attrice, condannando la convenuta a rimborsare alla Schweiz la somma di Frs. 125.960 oltre interessi al tasso legale dal 12.2.1991 al saldo. Accogliendo l'eccezione della terza chiamata RO Ass.ni, dichiarava altresì prescritto il diritto della AT RT all'indennizzo assicurativo.
La decisione, appellata dalla soccombente,, veniva confermata dalla Corte d'appello di Milano, con sentenza emessa in data 12.5.1999. Per la cassazione di tale sentenza la AT RT PA ha proposto ricorso, formulando due motivi di impugnazione. Resiste con controricorso la RO Ass.ni PA, mentre la Schweiz Ass.ni (ora IN CU PA) non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in più censure, la ricorrente denuncia: a) insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ovvero sul punto relativo alla ritenuta qualificazione della polizza assicurativa corrente tra la AT RT e la RO CU come polizza per conto di chi spetta;
b) la violazione dell'art. 1891 c.c., in quanto la polizza in oggetto non è identificabile come un'assicurazione "per conto altrui o per conto di chi spetta". Ed infatti, sostiene la ricorrente, l'art. 6 delle condizioni di polizza ("la presente polizza ...") si riferisce all'interesse di chi ha sottoscritto la polizza in nome proprio;
c) la violazione dell'art. 2952, 3 comma, c.c., assumendosi che, attraverso la polizza in questione, in conformità del resto a quelle che erano le esigenze dell'assicurato, al di là del "nomen iuris" dato al documento, le parti abbiano inteso stipulare un'assicurazione della responsabilità civile, intervenendo la dizione "nell'interesse di chi spetta" come elemento incidentale, a tutela di un "interesse" benissimo identificabile con quello di chi ha sottoscritto la polizza "in nome proprio".
Il motivo, nella sua articolazione, non può ricevere accoglimento. La doglianza sub a si risolve, infatti, in una palese censura della interpretazione del contratto di assicurazione dedotto in causa, mentre è pacifico che l'interpretazione di un contratto e delle relative clausole, sostanziandosi in un apprezzamento di fatto, spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivata, come è stato fatto nella specie in esame.
Il giudice di merito a quo ha invero dato sufficientemente conto della decisione assunta, ne' è ravvisabile la denunciata contraddizione (per avere la Corte d'appello - secondo la ricorrente - da un lato affermato che l'autosilo, attraverso l'accensione della polizza, ha inteso cautelarsi in ordine ad una possibile configurazione di responsabilità per la custodia delle vetture e, dall'altro, poi affermato che la polizza de qua è una polizza per conto di chi spetta), giacché la Corte milanese ha usato, come si fa ex adverso rilevare, una terminologia giuridica - "provvide l'autosilo IA ad assicurare le vetture dei clienti", e non "provvide ad assicurarsi contro il furto delle vetture" - che appare del tutto compatibile con la successiva qualificazione del contratto assicurativo come polizza di assicurazione furti per conto di chi spetta.
Confligge altresì con i limiti del sindacato di legittimità in tema di interpretazione dei contratti, e come tale è inammissibile, la censura riportata sotto la lett. b).
Poiché, del resto, il contratto di assicurazione per conto di chi spetta è caratterizzato dal fatto che il titolare dell'interesse assicurato è il terzo, mentre resta irrilevante il rapporto interno tra contraente e terzo assicurato - come si desume dall'art. 1891 c.c., che non subordina la validità del contratto a un interesse del contraente -, non vi è dubbio che quando, come nella fattispecie, la clausola contrattuale stabilisce che la polizza è stipulata in nome proprio e per conto di chi spetta, e richiama espressamente altra condizione contrattuale dettata per l'assicurazione "di cose di proprietà di terzi" (come si evince ex actis), non può che esprimere efficacemente le caratteristiche precipue del contratto previsto e regolato dall'art. 1891 c.c. La Corte di merito, poi, con stretta valutazione di merito, ha ritenuto applicabile nella specie il 2^ comma dell'art. 2952 c.c. - con esclusione dunque del 3^ comma dello stesso articolo, come invece voluto dalla ricorrente sub c) - in base all'insindacabile rilievo che il rischio assicurato era il furto delle auto parcheggiate nell'autosilo, e non la responsabilità civile della AT RT derivante dal furto delle auto lasciate nell'autosilo, in linea ciò, con la configurazione della fattispecie contrattuale in concreto accertata.
Con il secondo motivo, a sua volta, si denuncia "insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione degli artt. 2935 e 2936 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c". La ricorrente deduce che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare l'art. 2935 c.c. e stabilire che la prescrizione nel caso di specie avrebbe dovuto decorrere dalla data di deposito della sentenza del Tribunale, in quanto solo da tale data il furto dell'autovettura si è tramutato in danno di essa ricorrente. Deduce ancora la AT RT violazione dell'art. 2937 c.c. e insufficiente motivazione circa il suo diritto alla manleva da parte della compagnia assicuratrice, sostenendo che la RO CU avrebbe rinunciato ala prescrizione allorquando, ricevendo comunicazione dall'assicurata della proposizione del giudizio, escludeva con lettera 6.5.1992 di poter gestire direttamente il sinistro, omettendo, in quella occasione, di eccepire la prescrizione poi sollevata in giudizio. Entrambe le censure - a parte che, assunto come oggetto della polizza il danno derivato al proprietario dell'autoveicolo dal furto, e non la responsabilità civile del contraente, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo spettante al terzo non può che decorrere dal fatto su cui il diritto si fonda e che la questione della rinuncia alla prescrizione, con conseguente operatività del diritto alla manleva assicurativa, essendo connessa all'esistenza di una inequivoca volontà del debitore in tal senso, attiene più propriamente al merito della controversia, il cui esame è precluso in questa sede - sono inammissibili.
Con le stesse sono infatti prospettate questioni nuove, atteso che nella sentenza impugnata queste non sono affatto affrontate, ne' risulta allegata da parte della ricorrente l'avvenuta deduzione delle questioni innanzi al giudice di merito ed indicato in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto onde dar modo alla Corte di Cassazione di procedere al relativo necessario riscontro prima di esaminare nel merito le questioni medesime.
Il ricorso va dunque rigettato, compensandosi tra le parti per giusti motivi le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2003