Sentenza 18 luglio 2002
Massime • 1
Gli interessi corrispettivi su di una somma di denaro decorrono dalla data in cui il relativo credito abbia acquistato carattere di liquidità ed esigibilità, a nulla rilevando ogni eventuale indagine sulla colpevolezza del ritardo nell'adempimento da parte del debitore, e senza che il creditore sia tenuto ad alcun atto di costituzione in mora, trovando l'obbligazione da interessi corrispettivi il proprio giuridico fondamento nella sola esigibilità della somma, e rappresentando la relativa decorrenza una conseguenza automatica del ritardo subito dal creditore nel godimento di quanto dovutogli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10428 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
T.C.M.C. DI EN EO & TT EL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PRATI FISCALI 224, presso lo studio dell'avvocato STEFANO COLELLA, difesa dall'avvocato PIERO BUTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SA RL TA SRL, con sede in Cesi (Tr), in persona dell'Amministratrice Sig.ra AN OS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E Q VISCONTI 103, presso lo studio dell'avvocato ADOLFO ZINI, difesa dall'avvocato GIOVANNI MATERAZZI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 332/99 del Tribunale di TERNI, emessa il 16/11/98 e depositata il 13/03/99 (R.G. 782/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Giovanni Materazzi per la resistente con procura speciale per TA FI RI di Terni del 24/01/02 rep. n. 95572 depositata in udienza;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La T.C.M.C. snc di TA IO e UR DO intimava alla ditta OS CA srl sfratto per morosità dall'immobile sito in Terni, via del Gonzaga, contestualmente citandola per la convalida innanzi al pretore del luogo.
L'intimata compariva e si opponeva, sostenendo di accreditare somma (lire 31.853.278) superiore a quella pretesa per canoni (lire 8.939.280).
Il pretore rigettava la richiesta di ordinanza provvisoria di rilascio ed in data 25.11.1997 emetteva sentenza, con la quale dichiarava la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento.
Ad opposta conclusione perveniva il tribunale di Terni che, con sentenza resa il 16.11.1998 su gravame della conduttrice, rigettava la domanda, considerando che, in mancanza di prova dell'accordo relativo alla restituzione dilazionata della somma dovuta, si doveva ritenere che la creditrice avesse il diritto di esigerla immediatamente (art. 1183 c.c.) e l'avere consentito all'adempimento mediante esecuzione di prestazione diversa non implicasse rinuncia;
che si era, pertanto, in presenza di credito certo, liquido ed esigibile, produttivo a norma dell'art. 1282 c.c. di interessi corrispettivi;
che in difetto di pagamento del relativo ammontare, correttamente calcolato in lire 31.583.278, si doveva escludere la morosità nel pagamento dei canoni locativi.
Avverso tale sentenza la T.C.M.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidandone l'accoglimento a due motivi;
l'intimata ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la conduttrice mutato la domanda (rectius l'eccezione) con l'atto di appello e, più particolarmente, per avere chiesto la compensazione del credito relativo ai canoni locativi con gli interessi corrispettivi in primo grado e con quelli compensativi e moratori in secondo grado.
Il motivo non è fondato in quanto - a parte che la compensazione è stata fatta valere in via di eccezione sicché trova applicazione il principio, secondo il quale le eccezioni, a differenza delle azioni possono essere proposte per la prima volta nel giudizio di appello (ex plurimis Cass. 13.1.1995 n. 377) - il tribunale ha fermato la propria valutazione agli interessi corrispettivi senza estenderla a quelli moratori e compensativi, di tal che non è ravvisabile violazione dell'art. 345 c.p.c. o della corrispondente norma del processo del lavoro (art. 437 c.p.c.), applicabile nella specie.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 1183 e 1282 c.c. nonché vizi di motivazione. Affinché un credito sia produttivo di interessi - si sostiene - è necessario che, oltre che liquido, sia esigibile e tale non può essere considerato quello "de quo", dal momento che le parti ne hanno convenuto il pagamento rateale.
Nè - si prosegue - sono dovuti gli interessi moratori "in quanto la rateizzazione della restituzione delle somme anticipate era concordata dalle parti per compensare contestualmente le reciproche posizioni creditorie e debitorie" e, d'altra parte, la fattura non può essere considerata una formale richiesta di pagamento e rappresenta, invece, la forma di regolarizzazione contabile dell'avvenuto pagamento.
Pure questo motivo è infondato.
A conclusione della valutazione delle risultanze processuali il tribunale ha espresso il convincimento che manca la prova dell'accordo di pagamento rateale della somma dovuta ed i limiti del giudizio di legittimità impediscono la rivalutazione delle risultanze sollecitata dalla ricorrente, sostenendo che l'accordo vi è stato.
Escluso l'accordo, il tribunale ha applicato la regola posta dall'art. 1183 c.c. e ha ritenuto che il credito, divenuto certo e liquido con l'emissione della fattura, fosse immediatamente esigibile, derivandone che ai sensi dell'art. 1282 c.c. si sono prodotti automaticamente interessi corrispettivi. Per questo modo ha deciso correttamente la controversia sulla base del principio della produttività del danaro;
principio, secondo il quale, ove il debitore abbia avuto il vantaggio di trattenere presso di sè somme che avrebbe dovuto versare al creditore, è tenuto a ristabilire l'equilibrio tra i due patrimoni attraverso la corresponsione degli interessi in modo da impedire l'ingiustificato arricchimento dell'uno a danno dell'altro.
Gli interessi corrispettivi decorrono dalla data in cui il credito diventa liquido ed esigibile senza che sia necessaria alcuna indagine sulla colpevolezza del ritardo e senza che occorra, da parte del creditore, alcun atto di costituzione in mora, sicché può affermarsi che trovano fondamento nell'esigibilità della somma di danaro e la decorrenza rappresenta una conseguenza automatica del ritardo subito dal creditore nel godimento della somma dovutagli (Cass. 11.2.1988 n. 2473; Cass.
5.7.1988 n. 4642; Cass. 18.1.1983 n. 440). La questione degli interessi moratori è fuori tema, non essendosi ad essi riferita la sentenza impugnata.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese euro 53,97, oltre onorari liquidati in euro 1000,00.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 28 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2002