Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2001, n. 6018
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Sentenza 24 aprile 2001

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L'invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia cioè semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione di principi conosciuti, prescindendosi dalla maggiore o minore novità del risultato (novità intrinseca).Anche per i modelli di utilità deve sussistere il requisito della novità intrinseca che deve operare sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego degli stessi e, pertanto, anche ad essi si estende un regime di protezione. La distinzione tra novità estrinseca e novità intrinseca di un ritrovato è sostanzialmente quantitativa ed il suo accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2001, n. 6018
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6018
    Data del deposito : 24 aprile 2001

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