CASS
Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/07/2023, n. 32978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32978 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UB AL DR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 1°/3/2023 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OM CI, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 1°/3/2023, la Corte di appello di Caltanissetta, pronunciandosi in sede di rinvio, accoglieva la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da AL DR UB, così riconoscendogli - per la detenzione patita dal 24 al 28 novembre 2015 - la somma di 943,28 euro, oltre ad interessi legali. 2. Propone ricorso per cassazione il UB, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., con vizio di motivazione. Richiamati i principi che debbono governare la Penale Sent. Sez. 3 Num. 32978 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 10/07/2023 quantificazione della somma dovuta a titolo di indennizzo, si lamenta che la Corte di appello non li avrebbe correttamente applicati, in quanto non avrebbe considerato numerosi elementi di fatto - pur offerti dalla difesa - che avrebbero giustificato un importo molto superiore. Di tutti questi dati non vi sarebbe alcuna traccia nell'ordinanza, così che la motivazione risulterebbe carente, perché priva di idonea giustificazione della somma liquidata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato. 4. Occorre premettere che la riparazione per l'ingiusta detenzione non presenta carattere risarcitorio, bensì solo restitutorio dei pregiudizi strettamente ed inscindibilmente collegati alla privazione della libertà personale;
nondimeno, il riferimento al criterio aritmetico - che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali - non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, di integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle differenti situazioni sottoposte al suo esame (in termini, tra le altre, Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, Di OM, Rv. 280072; Sez. 3, n. 3912 del 5/12/2013, D'Adamo, Rv. 258833). Ne consegue che al giudice si chiede una valutazione equitativa e discrezionale, sebbene non arbitraria. Egli, infatti, è tenuto ad offrire una motivazione che dia conto, alla luce del materiale probatorio acquisito, delle ragioni per le quali si è distaccato dai parametri standard, con l'unico limite che il frutto della sua ponderazione non può condurre allo "sfondamento del tetto, pure normativamente fissato, dell'entità massima della liquidazione" (cfr. Sez. U., n. 24287 del 9/5/2001, Caridi, Rv. 218975). 5. Tanto premesso in termini generali, la Corte di appello - preso atto di una limitazione della libertà personale protrattasi dal 24 al 28 novembre 2015 - ha liquidato la somma complessiva di 943,28 euro, oltre ad interessi, pari a 235,82 euro per giorno, intesa quale misura minima;
ancora, la Corte ha specificato che non erano stati dedotti ulteriori danni, tra quelli specificamente correlati all'ingiusta detenzione, così da non poter liquidare un importo superiore. 6. Ebbene, il Collegio ritiene che questa motivazione, sia pur sintetica, non possa essere censurata, perché fondata su una adeguata valutazione degli - argomenti di fatto sottoposti al Giudice di appello;
d'altronde, gli ulteriori elementi che la domanda conteneva - e che il ricorso richiama - non appaiono dotati di concretezza e di effettiva pertinenza all'istituto in oggetto, riferendosi ad asseriti pregiudizi collegati non strettamente ed inscindibilmente alla privazione della 2 C.--1 --, libertà personale, come richiesto, ma alla vicenda giudiziaria nella sua complessità. Ciò vale per la "sconvolgente odissea giudiziaria" che il ricorrente avrebbe patito, così come per l'esser stato - il UB medesimo - poi sottoposto anche a procedimento di prevenzione;
di seguito, il mancato percepimento di reddito durante la detenzione è stato certamente considerato nella liquidazione, mentre non poteva assumere alcun rilievo il fatto che il ricorrente non si fosse allontanato da Gela per tutto il corso del processo. Infine, con riguardo alle condizioni lavorative e personali del padre del soggetto, ne risulta evidente la mancanza di decisività, trattandosi di elemento che non attiene al UB. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2023 Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OM CI, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 1°/3/2023, la Corte di appello di Caltanissetta, pronunciandosi in sede di rinvio, accoglieva la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da AL DR UB, così riconoscendogli - per la detenzione patita dal 24 al 28 novembre 2015 - la somma di 943,28 euro, oltre ad interessi legali. 2. Propone ricorso per cassazione il UB, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., con vizio di motivazione. Richiamati i principi che debbono governare la Penale Sent. Sez. 3 Num. 32978 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 10/07/2023 quantificazione della somma dovuta a titolo di indennizzo, si lamenta che la Corte di appello non li avrebbe correttamente applicati, in quanto non avrebbe considerato numerosi elementi di fatto - pur offerti dalla difesa - che avrebbero giustificato un importo molto superiore. Di tutti questi dati non vi sarebbe alcuna traccia nell'ordinanza, così che la motivazione risulterebbe carente, perché priva di idonea giustificazione della somma liquidata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato. 4. Occorre premettere che la riparazione per l'ingiusta detenzione non presenta carattere risarcitorio, bensì solo restitutorio dei pregiudizi strettamente ed inscindibilmente collegati alla privazione della libertà personale;
nondimeno, il riferimento al criterio aritmetico - che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali - non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, di integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle differenti situazioni sottoposte al suo esame (in termini, tra le altre, Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, Di OM, Rv. 280072; Sez. 3, n. 3912 del 5/12/2013, D'Adamo, Rv. 258833). Ne consegue che al giudice si chiede una valutazione equitativa e discrezionale, sebbene non arbitraria. Egli, infatti, è tenuto ad offrire una motivazione che dia conto, alla luce del materiale probatorio acquisito, delle ragioni per le quali si è distaccato dai parametri standard, con l'unico limite che il frutto della sua ponderazione non può condurre allo "sfondamento del tetto, pure normativamente fissato, dell'entità massima della liquidazione" (cfr. Sez. U., n. 24287 del 9/5/2001, Caridi, Rv. 218975). 5. Tanto premesso in termini generali, la Corte di appello - preso atto di una limitazione della libertà personale protrattasi dal 24 al 28 novembre 2015 - ha liquidato la somma complessiva di 943,28 euro, oltre ad interessi, pari a 235,82 euro per giorno, intesa quale misura minima;
ancora, la Corte ha specificato che non erano stati dedotti ulteriori danni, tra quelli specificamente correlati all'ingiusta detenzione, così da non poter liquidare un importo superiore. 6. Ebbene, il Collegio ritiene che questa motivazione, sia pur sintetica, non possa essere censurata, perché fondata su una adeguata valutazione degli - argomenti di fatto sottoposti al Giudice di appello;
d'altronde, gli ulteriori elementi che la domanda conteneva - e che il ricorso richiama - non appaiono dotati di concretezza e di effettiva pertinenza all'istituto in oggetto, riferendosi ad asseriti pregiudizi collegati non strettamente ed inscindibilmente alla privazione della 2 C.--1 --, libertà personale, come richiesto, ma alla vicenda giudiziaria nella sua complessità. Ciò vale per la "sconvolgente odissea giudiziaria" che il ricorrente avrebbe patito, così come per l'esser stato - il UB medesimo - poi sottoposto anche a procedimento di prevenzione;
di seguito, il mancato percepimento di reddito durante la detenzione è stato certamente considerato nella liquidazione, mentre non poteva assumere alcun rilievo il fatto che il ricorrente non si fosse allontanato da Gela per tutto il corso del processo. Infine, con riguardo alle condizioni lavorative e personali del padre del soggetto, ne risulta evidente la mancanza di decisività, trattandosi di elemento che non attiene al UB. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2023 Il Presidente