Sentenza 4 settembre 1999
Massime • 1
La prescrizione di cui all'art. 285 cod. proc. civ. - secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la sentenza deve essere notificata ad istanza di parte - può ritenersi adempiuta ogni qualvolta, nonostante la mancanza di apposita indicazione nella relata di notifica, non vi sia assoluta incertezza sulla parte istante, nel senso che sia comunque possibile individuare la parte ( o le parti) a richiesta della quale la notifica è stata eseguita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/1999, n. 9391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9391 |
| Data del deposito : | 4 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OT AR, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, presso l'avvocato G. GRAZIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato BONGIOANNI GIAN CARLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LI AN, OE LI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato ENNIO LUPONIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato WALTER AGNESE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 472/96 del Tribunale di ALBA, depositata il 14/08/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/99 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il resistente, l'Avvocato Como, con delega, che ha richiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 10 agosto 1994, emessa nelle cause riunite instaurate su ricorsi di GI BA e di LI BO
contro
SA BE, il Pretore di Alba ordinava alla convenuta di rimuovere la catena con la quale (a fini ritenuti sostanzialmente "emulativi") essa aveva reso più difficoltoso l'accesso ad una strada di sua proprietà, sulla quale i ricorrenti avevano una servitù di passaggio.
Il successivo gravame della BE veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale perché tardivamente proposto ampiamente oltre la scadenza del termine breve ex art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica alla BE della statuizione di primo grado. Contro quest'ultima sentenza depositata il 14 agosto 1996, la stessa BE ricorre ora per cassazione.
Resistono il battaglino e la BO con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo della impugnazione - con cui denuncia violazione degli artt. 285, 325, 326 c.p.c. - lamenta in sostanza la ricorrente che abbia errato il Tribunale nel far, nella specie, riferimento al "termine breve" sub art. 325 c.p.c., non rilevando che la notifica (che di quel termine avrebbe attivato in tesi il decorso) era "invalida" (ed inidonea quindi a tal scopo) perché relativa ad "una sola copia del provvedimento di primo grado" ed "effettuata su richiesta dei condifensori delle due parti". Il che "non consentiva" - secondo la BE - "di identificare quale delle due parti, non facente parte di un litisconsorzio necessario ed entrambe del pari legittimate a richiedere la notifica della sentenza del Pretore, avesse in concreto inteso richiederla".
La doglianza così articolata è però infondata.
Con valutazione di merito congruamente e correttamente motivata - e, per tale profilo, quindi non ulteriormente sindacabile in sede di legittimità - il Tribunale a quo ha invero escluso che la BE potesse seriamente dubitare che la notifica della sentenza pretorile, nei suoi confronti effettuata ad istanza dei condifensori dei due attori vittoriosi, provenisse appunto da entrambe tali controparti, stante la medesimezza del collegio difensivo e l'identità delle rispettive posizioni processuali. E ciò vale di per sè, a porre la suddetta notifica al riparo dai vizi ex adverso prospettati.
Infatti, la previsione dell'art. 285 c.p.c. - secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, la sentenza deve essere notificata "ad istanza di parte" - può ritenersi, per consolidata giurisprudenza, adempiuta quando, non ostante la mancanza di apposita indicazione nella relata di notifica, non vi sia comunque, come nella specie, incertezza assoluta, sulla parte o sulle parti, istanti essendone in concreto possibile l'identificazione (cfr. nn. 6522/91; 4533/96 ex plurimis). Assorbente rispetto a tali considerazioni è comunque il rilievo che la regola desumibile dagli artt. 285 e 170 cod. proc. civ. in base alla quale, quando vi sia una pluralità di parti rappresentate da un unico procuratore, la notificazione della sentenza è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di impugnazione solo se eseguita in tante copie quante sono le parti rappresentate dal medesimo difensore che nella ipotesi in cui il destinatario della notificazione della sentenza sia quest'ultimo e non anche nel caso inverso, allorché la notificazione sia eseguita ad istanza di più parti rappresentate dallo stesso difensore nei confronti dell'unica parte avversa, dovendo essere consegnata a questa una sola copia dell'atto (cfr. n. 9774/1998).
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in L. 173.000 oltre a L.
2.000.000 per onorario a favore congiuntamente dei resistenti. Roma 10 marzo 1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 SETTEMBRE 1999.