CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2023, n. 24603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24603 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ES RO nato ad [...] 1'11/7/1979 avverso la sentenza emessa 1'11 novembre 2021 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le richieste del difensore, avv. MB Gramenzi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio, ha negato a RI ES la concessione delle circostanze attenuanti generiche e confermato la condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa inflitta per il reato di estorsione di cui al capo D). Penale Sent. Sez. 6 Num. 24603 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 21/03/2023 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di RO ES, avv. MB Gramenzi, deducendo tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in quanto effettata ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. tramite p.e.c. al difensore dopo un tentativo di notificazione presso l'abitazione di Ascoli Piceno, via Redipuglia, 2, a seguito del quale l'ufficiale giudiziario ha eseguito il deposito dell'atto presso la casa comunale ed inviato la relativa raccomandata all'imputato. 2.2 Violazione degli artt. 548, comma 3, e 585, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente prima della legge n. 67 del 2014 in relazione alla omessa notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza impugnata. Si deduce, a tal fine, che l'imputato era stato già dichiarato contumace nel precedente giudizio di appello celebrato in occasione del primo giudizio di rinvio;
pertanto, l'omessa dichiarazione di contumacia nel giudizio definito con la sentenza impugnata imponeva, comunque, di considerare il ES come tale, trattandosi di un procedimento che, ai sensi dell'art. 15-bis legge n. 67 del 2014, continua ad essere regolato dalla disciplina previgente. In assenza della notifica dell'estratto contumaciale, non sono mai iniziati a decorrere i termini per l'impugnazione da parte dell'imputato e non incide, a tal fine, l'avvenuta presentazione dell'impugnazione da parte del difensore. 2.3 Violazione degli artt. 62-bis cod. pen. e 121 cod. proc. pen. in relazione all'omesso esame della memoria difensiva trasmessa via p.e.c. in data 11/10/2021 con la quale si rappresentavano gli elementi concernenti il comportamento dell'imputato successivo al reato ai fini dell'invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. All'udienza del 28 dicembre 2022 il processo è stato rinviato al 28 febbraio 2023 per legittimo impedimento dell'avv. Gramenzi. 4. Con decreto del 22 marzo 2023 il processo è stato rinviato d'ufficio all'odierna udienza a causa della situazione di incompatibilità di alcuni componenti del Collegio che avevano già partecipato alla deliberazione della sentenza n. 5220 del 2020 di annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2 2. In primo luogo, appare utile premettere che nel procedimento in esame sono state emesse due sentenze di annullamento con rinvio: con una prima sentenza, n. 3849 del 2017, la Seconda sezione di questa Corte ha annullato la condanna dell'imputato per il reato di cui al capo D, limitatamente alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche con contestuale dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità; con una seconda sentenza, n.5220 del 2020, la Sesta sezione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Perugia che aveva negato la concessione delle generiche, dichiarandone la nullità per omessa notifica del decreto di citazione in appello all'imputato. In tale seconda pronuncia la Corte ha rilevato l'irritualità di tale notificazione eseguita presso il luogo di prima residenza dell'imputato in Ascoli Piceno, via Redipuglia, 2 considerando che alla data del 27/3/2007 risultavano una dichiarazione di domicilio, resa in sede di interrogatorio, in Ascoli Piceno, via Redipuglia, 2, ed una elezione di domicilio, contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presso il difensore, avv. MB Gramenzi. Si è, inoltre, considerato che il decreto di citazione a giudizio per il primo giudizio di appello fu notificato in Folignano, via Ivrea, 13/L, luogo dove l'imputato risiedeva dal 2013 e presso il quale si trovava agli arresti domiciliari. 3. Venendo all'esame del primo motivo di ricorso, rileva il Collegio che il ricorrente, attraverso il proprio comportamento, ha dato luogo ad una situazione di incertezza in ordine all'individuazione del rapporto tra le due contrastanti elezioni di domicilio effettuate nella stessa giornata del 27 marzo 2007. Incertezza che, anche nel motivo in esame, ES dimostra di voler sfruttare senza premurarsi di indicare specificamente quale delle due elezioni di domicilio debba considerarsi valida e idonea a revocare, sia pure tacitamente, l'altra. Alla luce di tale comportamento del ricorrente deve, pertanto, escludersi, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen. che lo stesso, avendovi dato causa, possa eccepire la nullità della notificazione, trattandosi, nel caso di specie, di una nullità di ordine generale a regime intermedio. Questa Corte ha, infatti, condivisibilmente affermato che la notifica del decreto di citazione in appello all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto, integra, una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale deducibile entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., sempre che non risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, circostanza non ricorrente nel caso di specie stante il rapporto professionale tra l'imputato ed il suo difensore di fiducia, nel qual caso integra invece una nullità assoluta per omessa notificazione ex art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018, Rv. 274183). 3 Va, infine, considerato che la questione dedotta dal difensore nel corso della discussione orale in merito al fatto che la notificazione presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è avvenuta prima della prova dell'esito negativo delle ricerche dell'imputato presso il domicilio dichiarato non è stata dedotta in ricorso e, comunque, è manifestamente infondata. Si tratta, infatti, di una mera irregolarità atteso, che la notificazione presso il domicilio dichiarato non è, comunque, andata a buon fine. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Innanzitutto, dall'esame degli atti cui il Collegio può accedere in ragione della natura del motivo dedotto, risulta che: la sentenza di primo grado è stata emessa il 15/3/2010; il primo giudizio di appello è stato celebrato in presenza dell'imputato a novembre 2014; il secondo giudizio di appello del 2018 è stato, invece, celebrato in contumacia;
il terzo giudizio di appello è stato, infine, celebrato con rito cartolare previsto dalla disciplina emergenziale. Trattandosi, dunque, di un procedimento in cui alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 era stata già emessa la sentenza di primo grado, doveva applicarsi, ai sensi dell'art. 15 -bis legge cit., la disciplina antecedente e dunque, anche l'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. che prescriveva la notificazione all'imputato contumace dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza. Osserva, al riguardo, il Collegio che tale notificazione ha lo scopo di informare l'imputato dell'esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia ed è funzionale, oltre che alla conoscenza del provvedimento, all'esercizio del proprio autonomo diritto di impugnazione, decorrendo da tale momento, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. d) cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, il termine per la sua proposizione. Nel caso, tuttavia, in cui, come nella fattispecie in esame, tale notifica sia stata omessa e l'impugnazione, anche per motivi relativi al merito, sia stata proposta dal difensore, ritiene il Collegio che va data continuità all'orientamento ermeneutico che esclude che tale omissione può essere eccepita dal difensore (Sez. 3, n. 19602 del 12/02/2021,Rv. 281660; Sez. F, n. 3144 del 04/09/2014, dep. 2015, Tripodo, Rv. 262040). Si è, infatti, affermato che tale soluzione si impone sia se si ritiene che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009, il principio di unicità dell'impugnazione è stato superato solo con riferimento all'imputato contumace assistito da difensore di ufficio, sia se si accede alla ipotesi più radicale di totale superamento del principio, poichè, in questo caso, l'imputato pretermesso può comunque proporre, unitamente ad incidente di esecuzione, impugnazione 4 apparentemente tardiva e l'eventuale contrasto di giudicati che venisse a prodursi sarebbe risolto sulla base della disciplina dettata dall'art. 669 cod. proc. pen. In particolare, la sentenza Tripodo, confrontandosi con la soluzione ermeneutica che ritiene che tale omissione, ove riferita alla sentenza di primo grado, comporta una nullità a regime intermedio che, se ritualmente eccepita, non è sanata dall'appello proposto dal difensore e determina la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza emessa all'esito di tale giudizio (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 44863 del 07/10/2014, Prudentino, Rv. 261314 e, da ultimo, Sez. 2, n. 42590 del 10/10/2019, Santonocito, Rv. 277770), ha osservato che non vi è alcuna norma sulla base della quale, in presenza di un gravame validamente proposto da soggetto a ciò legittimato, il giudice dell'impugnazione possa astenersi dal prenderlo in esame solo per il fatto che sia ancora pendente il termine entro il quale altro soggetto, parimenti legittimato, potrebbe a sua volta proporre impugnazione avverso il medesimo provvedimento. Si è, infatti, evidenziato che il giudice dell'impugnazione, ivi compresa la Corte di cassazione, a fronte di doglianze attinenti adempimenti successivi alla pronuncia del provvedimento impugnato, non potrebbe in alcun modo annullare tale provvedimento, sulla validità del quale la mancata o imperfetta effettuazione dei detti adempimenti non avrebbe, ovviamente, incidenza alcuna, dovendosi, tutt'al più, limitare ad adottare provvedimenti interlocutori - non previsti dal codice di rito - in attesa che la cancelleria del giudice a quo effettui o rinnovi tale adempimento, rinviando, nel frattempo, la decisione sul proposto gravame, nella parte eventualmente attinente al contenuto del provvedimento che ne è oggetto. Trattasi di una soluzione, che oltre a non trovare alcun appiglio normativo, ove non fosse condivisa dall'ufficio del giudice a quo, esporrebbe il processo al rischio di una stasi di difficile soluzione, specie ove la stessa venisse a prodursi tra un ufficio di merito e la Corte di cassazione, essendo proprio quest'ultima l'organo funzionalmente deputato alla risoluzione dei conflitti, ivi compresi quelli qualificabili come "casi analoghi", tra i quali, presumibilmente, potrebbe rientrare il caso in esame. Va, pertanto, ribadito che con il ricorso per cassazione e, più in generale, con ogni atto di impugnazione, non possano dedursi nullità che, come quelle attinenti alla notifica dell'avviso di deposito o dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata, si assumano occorse successivamente alla pronuncia di tale sentenza, fatta eccezione per il caso, non ricorrente nella fattispecie in esame, in cui siffatta deduzione sia funzionale alla neutralizzazione di quelle che, altrimenti, potrebbero essere cause di inammissibilità del proposto gravame, per tardività o per altra ragione. 5 Ne consegue che, come condivisibilmente affermato dalla sentenza Tripodo, il giudice dell'impugnazione non può che ignorare un tal genere di doglianze e procedere quindi alla decisione del gravame validamente proposto dal difensore, a nulla rilevando che, per effetto dell'omessa notifica dell'estratto contumaciale o del deposito della sentenza all'imputato, non sia ancora decorso per quest'ultimo il termine per proporre impugnazione avverso la medesima sentenza. L'imputato, infatti, potrà comunque attivarsi optando per la proposizione di un incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670, comma 2, cod. proc. pen. (ove fosse divenuta irrevocabile la sentenza pronunciata sul gravame del difensore), ovvero per la presentazione di una «impugnazione apparentemente tardiva, destinata ad essere riguardata come ammissibile (e, quindi, trattata) se ed in quanto il giudice competente ne escludesse la tardività, proprio per il mancato decorso del termine entro il quale essa doveva essere proposta» (così, testualmente, la sentenza Tripodo). In tal caso, ove si determinasse effettivamente un contrasto di giudicati, questo sarebbe risolto sulla base dell'apposita disciplina dettata dall'art. 669 c.p.p. 5. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Rileva il Collegio che dall'esame della memoria allegata al ricorso risulta che questa è stata trasmessa tardivamente nel pomeriggio del giorno precedente l'udienza, senza l'osservanza, dunque, del termine perentorio previsto dall'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 . Tale disposizione prevede, infatti, a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, una rigida scansione dei termini a garanzia del contraddittorio cartolare. Ai sensi del comma 2, infatti, entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del citato d.l. n. 179 del 2012, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica. Tale ultimo termine è stato considerato perentorio dalla giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità. Si è, infatti affermato che nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina 6 ernergenziale pandemica, il termine di cinque giorni dall'udienza per il deposito delle conclusioni, previsto dall'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria perché il suo rispetto è imprescindibilmente funzionale a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio tra le parti, nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice (Sez. 6, n. 18483 del 29/03/2022, Della Mina, Rv. 283262). Nella fattispecie in esame, inoltre, alla memoria difensiva sono stati allegati documenti che, ad avviso del Collegio, sono inutilizzabili non solo perché tardivamente prodotti, ma anche in quanto indebitamente sottratti al contraddittorio con la parte pubblica (cfr. Sez. 2, n. 37051 del 15/09/2022, Berisa, Rv. 283790, in cui in motivazione la Corte ha escluso che con le conclusioni e le memorie di replica alle conclusioni del procuratore generale la parte privata possa produrre od allegare documenti mai acquisiti precedentemente al fascicolo processuale, stante che tale atto è per sua essenziale natura diretto proprio a contrastare con argomenti propri le conclusioni dell'accusa ma non a permettere l'acquisizione di documenti od elementi nuovi ai fini della formulazione del giudizio sulla fondatezza dell'impugnazione). A tale proposito va, inoltre, rammentato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, tra l'altro, che nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti, pur non subordinata alla necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, dev'essere operata dopo che al riguardo sia stato assicurato il contraddittorio fra le parti, con la sanzione, in caso contrario, della inutilizzabilità dell'atto ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231676). Dal coordinamento del suddetto principio con le forme della trattazione scritta risulta pertanto che nella fase finale delle conclusioni non possano essere allegati documenti sottratti al regolare contraddittorio delle parti. Ne deriva, pertanto, che ove la difesa dell'imputato nel procedimento a trattazione scritta dinanzi al giudice di appello debba procedere alla produzione di documenti sopravvenuti, la sede naturale resta quella dei motivi nuovi da presentare almeno quindici giorni prima la trattazione dell'udienza e sui quali poi il rappresentante del pubblico ministero è posto in condizioni di dedurre e formulare le proprie compiute conclusioni. Alla luce delle predette considerazioni, stante il tardivo deposito della memoria difensiva e l'irrituale produzione ed allegazione di documenti a questa allegati, deve escludersi che sussistesse un obbligo di compiuta valutazione a carico del giudice di secondo grado. 7 Il Consigliere este residente 6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 24 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le richieste del difensore, avv. MB Gramenzi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio, ha negato a RI ES la concessione delle circostanze attenuanti generiche e confermato la condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa inflitta per il reato di estorsione di cui al capo D). Penale Sent. Sez. 6 Num. 24603 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 21/03/2023 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di RO ES, avv. MB Gramenzi, deducendo tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in quanto effettata ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. tramite p.e.c. al difensore dopo un tentativo di notificazione presso l'abitazione di Ascoli Piceno, via Redipuglia, 2, a seguito del quale l'ufficiale giudiziario ha eseguito il deposito dell'atto presso la casa comunale ed inviato la relativa raccomandata all'imputato. 2.2 Violazione degli artt. 548, comma 3, e 585, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente prima della legge n. 67 del 2014 in relazione alla omessa notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza impugnata. Si deduce, a tal fine, che l'imputato era stato già dichiarato contumace nel precedente giudizio di appello celebrato in occasione del primo giudizio di rinvio;
pertanto, l'omessa dichiarazione di contumacia nel giudizio definito con la sentenza impugnata imponeva, comunque, di considerare il ES come tale, trattandosi di un procedimento che, ai sensi dell'art. 15-bis legge n. 67 del 2014, continua ad essere regolato dalla disciplina previgente. In assenza della notifica dell'estratto contumaciale, non sono mai iniziati a decorrere i termini per l'impugnazione da parte dell'imputato e non incide, a tal fine, l'avvenuta presentazione dell'impugnazione da parte del difensore. 2.3 Violazione degli artt. 62-bis cod. pen. e 121 cod. proc. pen. in relazione all'omesso esame della memoria difensiva trasmessa via p.e.c. in data 11/10/2021 con la quale si rappresentavano gli elementi concernenti il comportamento dell'imputato successivo al reato ai fini dell'invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. All'udienza del 28 dicembre 2022 il processo è stato rinviato al 28 febbraio 2023 per legittimo impedimento dell'avv. Gramenzi. 4. Con decreto del 22 marzo 2023 il processo è stato rinviato d'ufficio all'odierna udienza a causa della situazione di incompatibilità di alcuni componenti del Collegio che avevano già partecipato alla deliberazione della sentenza n. 5220 del 2020 di annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2 2. In primo luogo, appare utile premettere che nel procedimento in esame sono state emesse due sentenze di annullamento con rinvio: con una prima sentenza, n. 3849 del 2017, la Seconda sezione di questa Corte ha annullato la condanna dell'imputato per il reato di cui al capo D, limitatamente alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche con contestuale dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità; con una seconda sentenza, n.5220 del 2020, la Sesta sezione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Perugia che aveva negato la concessione delle generiche, dichiarandone la nullità per omessa notifica del decreto di citazione in appello all'imputato. In tale seconda pronuncia la Corte ha rilevato l'irritualità di tale notificazione eseguita presso il luogo di prima residenza dell'imputato in Ascoli Piceno, via Redipuglia, 2 considerando che alla data del 27/3/2007 risultavano una dichiarazione di domicilio, resa in sede di interrogatorio, in Ascoli Piceno, via Redipuglia, 2, ed una elezione di domicilio, contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presso il difensore, avv. MB Gramenzi. Si è, inoltre, considerato che il decreto di citazione a giudizio per il primo giudizio di appello fu notificato in Folignano, via Ivrea, 13/L, luogo dove l'imputato risiedeva dal 2013 e presso il quale si trovava agli arresti domiciliari. 3. Venendo all'esame del primo motivo di ricorso, rileva il Collegio che il ricorrente, attraverso il proprio comportamento, ha dato luogo ad una situazione di incertezza in ordine all'individuazione del rapporto tra le due contrastanti elezioni di domicilio effettuate nella stessa giornata del 27 marzo 2007. Incertezza che, anche nel motivo in esame, ES dimostra di voler sfruttare senza premurarsi di indicare specificamente quale delle due elezioni di domicilio debba considerarsi valida e idonea a revocare, sia pure tacitamente, l'altra. Alla luce di tale comportamento del ricorrente deve, pertanto, escludersi, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen. che lo stesso, avendovi dato causa, possa eccepire la nullità della notificazione, trattandosi, nel caso di specie, di una nullità di ordine generale a regime intermedio. Questa Corte ha, infatti, condivisibilmente affermato che la notifica del decreto di citazione in appello all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto, integra, una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale deducibile entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., sempre che non risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, circostanza non ricorrente nel caso di specie stante il rapporto professionale tra l'imputato ed il suo difensore di fiducia, nel qual caso integra invece una nullità assoluta per omessa notificazione ex art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018, Rv. 274183). 3 Va, infine, considerato che la questione dedotta dal difensore nel corso della discussione orale in merito al fatto che la notificazione presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è avvenuta prima della prova dell'esito negativo delle ricerche dell'imputato presso il domicilio dichiarato non è stata dedotta in ricorso e, comunque, è manifestamente infondata. Si tratta, infatti, di una mera irregolarità atteso, che la notificazione presso il domicilio dichiarato non è, comunque, andata a buon fine. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Innanzitutto, dall'esame degli atti cui il Collegio può accedere in ragione della natura del motivo dedotto, risulta che: la sentenza di primo grado è stata emessa il 15/3/2010; il primo giudizio di appello è stato celebrato in presenza dell'imputato a novembre 2014; il secondo giudizio di appello del 2018 è stato, invece, celebrato in contumacia;
il terzo giudizio di appello è stato, infine, celebrato con rito cartolare previsto dalla disciplina emergenziale. Trattandosi, dunque, di un procedimento in cui alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 era stata già emessa la sentenza di primo grado, doveva applicarsi, ai sensi dell'art. 15 -bis legge cit., la disciplina antecedente e dunque, anche l'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. che prescriveva la notificazione all'imputato contumace dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza. Osserva, al riguardo, il Collegio che tale notificazione ha lo scopo di informare l'imputato dell'esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia ed è funzionale, oltre che alla conoscenza del provvedimento, all'esercizio del proprio autonomo diritto di impugnazione, decorrendo da tale momento, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. d) cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, il termine per la sua proposizione. Nel caso, tuttavia, in cui, come nella fattispecie in esame, tale notifica sia stata omessa e l'impugnazione, anche per motivi relativi al merito, sia stata proposta dal difensore, ritiene il Collegio che va data continuità all'orientamento ermeneutico che esclude che tale omissione può essere eccepita dal difensore (Sez. 3, n. 19602 del 12/02/2021,Rv. 281660; Sez. F, n. 3144 del 04/09/2014, dep. 2015, Tripodo, Rv. 262040). Si è, infatti, affermato che tale soluzione si impone sia se si ritiene che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009, il principio di unicità dell'impugnazione è stato superato solo con riferimento all'imputato contumace assistito da difensore di ufficio, sia se si accede alla ipotesi più radicale di totale superamento del principio, poichè, in questo caso, l'imputato pretermesso può comunque proporre, unitamente ad incidente di esecuzione, impugnazione 4 apparentemente tardiva e l'eventuale contrasto di giudicati che venisse a prodursi sarebbe risolto sulla base della disciplina dettata dall'art. 669 cod. proc. pen. In particolare, la sentenza Tripodo, confrontandosi con la soluzione ermeneutica che ritiene che tale omissione, ove riferita alla sentenza di primo grado, comporta una nullità a regime intermedio che, se ritualmente eccepita, non è sanata dall'appello proposto dal difensore e determina la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza emessa all'esito di tale giudizio (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 44863 del 07/10/2014, Prudentino, Rv. 261314 e, da ultimo, Sez. 2, n. 42590 del 10/10/2019, Santonocito, Rv. 277770), ha osservato che non vi è alcuna norma sulla base della quale, in presenza di un gravame validamente proposto da soggetto a ciò legittimato, il giudice dell'impugnazione possa astenersi dal prenderlo in esame solo per il fatto che sia ancora pendente il termine entro il quale altro soggetto, parimenti legittimato, potrebbe a sua volta proporre impugnazione avverso il medesimo provvedimento. Si è, infatti, evidenziato che il giudice dell'impugnazione, ivi compresa la Corte di cassazione, a fronte di doglianze attinenti adempimenti successivi alla pronuncia del provvedimento impugnato, non potrebbe in alcun modo annullare tale provvedimento, sulla validità del quale la mancata o imperfetta effettuazione dei detti adempimenti non avrebbe, ovviamente, incidenza alcuna, dovendosi, tutt'al più, limitare ad adottare provvedimenti interlocutori - non previsti dal codice di rito - in attesa che la cancelleria del giudice a quo effettui o rinnovi tale adempimento, rinviando, nel frattempo, la decisione sul proposto gravame, nella parte eventualmente attinente al contenuto del provvedimento che ne è oggetto. Trattasi di una soluzione, che oltre a non trovare alcun appiglio normativo, ove non fosse condivisa dall'ufficio del giudice a quo, esporrebbe il processo al rischio di una stasi di difficile soluzione, specie ove la stessa venisse a prodursi tra un ufficio di merito e la Corte di cassazione, essendo proprio quest'ultima l'organo funzionalmente deputato alla risoluzione dei conflitti, ivi compresi quelli qualificabili come "casi analoghi", tra i quali, presumibilmente, potrebbe rientrare il caso in esame. Va, pertanto, ribadito che con il ricorso per cassazione e, più in generale, con ogni atto di impugnazione, non possano dedursi nullità che, come quelle attinenti alla notifica dell'avviso di deposito o dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata, si assumano occorse successivamente alla pronuncia di tale sentenza, fatta eccezione per il caso, non ricorrente nella fattispecie in esame, in cui siffatta deduzione sia funzionale alla neutralizzazione di quelle che, altrimenti, potrebbero essere cause di inammissibilità del proposto gravame, per tardività o per altra ragione. 5 Ne consegue che, come condivisibilmente affermato dalla sentenza Tripodo, il giudice dell'impugnazione non può che ignorare un tal genere di doglianze e procedere quindi alla decisione del gravame validamente proposto dal difensore, a nulla rilevando che, per effetto dell'omessa notifica dell'estratto contumaciale o del deposito della sentenza all'imputato, non sia ancora decorso per quest'ultimo il termine per proporre impugnazione avverso la medesima sentenza. L'imputato, infatti, potrà comunque attivarsi optando per la proposizione di un incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670, comma 2, cod. proc. pen. (ove fosse divenuta irrevocabile la sentenza pronunciata sul gravame del difensore), ovvero per la presentazione di una «impugnazione apparentemente tardiva, destinata ad essere riguardata come ammissibile (e, quindi, trattata) se ed in quanto il giudice competente ne escludesse la tardività, proprio per il mancato decorso del termine entro il quale essa doveva essere proposta» (così, testualmente, la sentenza Tripodo). In tal caso, ove si determinasse effettivamente un contrasto di giudicati, questo sarebbe risolto sulla base dell'apposita disciplina dettata dall'art. 669 c.p.p. 5. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Rileva il Collegio che dall'esame della memoria allegata al ricorso risulta che questa è stata trasmessa tardivamente nel pomeriggio del giorno precedente l'udienza, senza l'osservanza, dunque, del termine perentorio previsto dall'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 . Tale disposizione prevede, infatti, a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, una rigida scansione dei termini a garanzia del contraddittorio cartolare. Ai sensi del comma 2, infatti, entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del citato d.l. n. 179 del 2012, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica. Tale ultimo termine è stato considerato perentorio dalla giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità. Si è, infatti affermato che nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina 6 ernergenziale pandemica, il termine di cinque giorni dall'udienza per il deposito delle conclusioni, previsto dall'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria perché il suo rispetto è imprescindibilmente funzionale a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio tra le parti, nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice (Sez. 6, n. 18483 del 29/03/2022, Della Mina, Rv. 283262). Nella fattispecie in esame, inoltre, alla memoria difensiva sono stati allegati documenti che, ad avviso del Collegio, sono inutilizzabili non solo perché tardivamente prodotti, ma anche in quanto indebitamente sottratti al contraddittorio con la parte pubblica (cfr. Sez. 2, n. 37051 del 15/09/2022, Berisa, Rv. 283790, in cui in motivazione la Corte ha escluso che con le conclusioni e le memorie di replica alle conclusioni del procuratore generale la parte privata possa produrre od allegare documenti mai acquisiti precedentemente al fascicolo processuale, stante che tale atto è per sua essenziale natura diretto proprio a contrastare con argomenti propri le conclusioni dell'accusa ma non a permettere l'acquisizione di documenti od elementi nuovi ai fini della formulazione del giudizio sulla fondatezza dell'impugnazione). A tale proposito va, inoltre, rammentato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, tra l'altro, che nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti, pur non subordinata alla necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, dev'essere operata dopo che al riguardo sia stato assicurato il contraddittorio fra le parti, con la sanzione, in caso contrario, della inutilizzabilità dell'atto ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231676). Dal coordinamento del suddetto principio con le forme della trattazione scritta risulta pertanto che nella fase finale delle conclusioni non possano essere allegati documenti sottratti al regolare contraddittorio delle parti. Ne deriva, pertanto, che ove la difesa dell'imputato nel procedimento a trattazione scritta dinanzi al giudice di appello debba procedere alla produzione di documenti sopravvenuti, la sede naturale resta quella dei motivi nuovi da presentare almeno quindici giorni prima la trattazione dell'udienza e sui quali poi il rappresentante del pubblico ministero è posto in condizioni di dedurre e formulare le proprie compiute conclusioni. Alla luce delle predette considerazioni, stante il tardivo deposito della memoria difensiva e l'irrituale produzione ed allegazione di documenti a questa allegati, deve escludersi che sussistesse un obbligo di compiuta valutazione a carico del giudice di secondo grado. 7 Il Consigliere este residente 6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 24 marzo 2023