Sentenza 13 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2004, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GOBBI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO FRANCHINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERÀ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 75/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 19/05/00 R.G.N. 128/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato GOBBI GOFFREDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come risulta dalla sentenza impugnata, la presente causa trae origine dall'accertamento ispettivo eseguito il 21.2.92 presso la IP CA S.r.l., all'esito del quale veniva disconosciuta la natura subordinata, denunciata ai fini previdenziali dalla società, dei rapporti di lavoro intercorsi e intercorrenti fra la società e tre soci.
Il verbale di accertamento conteneva l'avviso, alla società, della sua facoltà di ottenere, a domanda, la restituzione dei contributi corrisposti. Nonostante l'esito dell'accertamento, la società, non accettando la decisione dell'INPS, continuava a corrispondere i contributi previdenziali e intraprendeva un'azione giudiziaria per ottenere il riconoscimento della natura subordinata dei rapporti di lavoro contestati. Soccombente in primo e in secondo grado, la IP CA comunicava, il 19.12.95, di prestare acquiescenza alla sentenza d'appello, chiedendo, contestualmente, la restituzione delle somme pagate a titolo di contributi. L'INPS provvedeva alla restituzione il 2.5.97.
Con ricorso al pretore di Bergamo la società chiedeva la condanna dell'INPS agli interessi legali sulla somma restituita e al risarcimento del maggior danno, chiedendo altresì affermarsi la inala fede dell'INPS.
Il Pretore con sentenza del 5.2.99, respingeva la domanda relativa agli interessi richiesti in relazione all'asserita mala fede, nonché le domande di maggior danno.
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza depositata il 19 maggio 2000, respingeva l'appello proposto avverso la suddetta statuizione. La società ha avanzato ricorso per Cassazione.
L'INPS ha depositato controricorso.
Ambo le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso si assume la violazione degli artt. 2033 e 1147, co. 1 del cod. civ. Insufficiente e contraddittoria motivazione.
Premesso che il versamento di contributi non dovuti costituisce indebito oggettivo, si afferma che il rimborso di detti contributi trova la sua disciplina nell'art. 2033 c.c., secondo il quale gli interessi sono dovuti dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, scaturente dalla semplice conoscenza dell'indebito, coincidendo la mala fede dell'accipiens con la scientia indebiti da parte sua.
Che, nella fattispecie, l'INPS era a conoscenza dell'inesistenza del rapporto previdenziale sin dal 21 febbraio '92, data del suo accertamento.
Che, ai fini dell'accertamento della mala fede, far riferimento al solo momento della percezione, ritenendo l'irrilevanza della sopravvenuta conoscenza dell'indebito e, con essa, della sopravvenuta mala fede, urterebbe contro il diritto di uguagliare dei cittadini, di cui all'art. 3 della Costituzione, parificando chi sia in buona fede con chi, invece, si trovi in uno stato di sopravvenuta malafede. Il motivo e' infondato.
La Corte di Appello ha escluso la mala fede dell'INPS con i seguenti argomenti: non sussiste mala fede per il periodo anteriore all'accertamento, cioè prima della conoscenza della natura indebita del pagamento. La suddetta Corte ha proseguito affermando che "per quanto riguarda il periodo successivo all'accertamento, per il quale l'istituto aveva già dichiarato la sua disponibilità alla restituzione, non pare possibile configurare una malafede in ragione della contestazione dell'indebito da parte dello stesso creditore, che ha adito la via giudiziaria al fine di ottenere una sentenza che escludesse la natura indebita dei versamenti, ingenerando, così, uno stato di oggettiva incertezza".
Trattasi di un accertamento di fatto sull'inesistenza della mala fede ineccepibile, in conformità di esatti principi di diritto. Come lo stesso ricorrente riconosce (pag. 7 del ricorso) la buona fede consiste "nella convinzione dell'accipiens di agire in conformità alle regole di diritto ovvero nell'ignoranza scusabile della sua antigiuridicità".
Orbene, nel caso di specie, l'INPS, a fronte della propria dichiarata disponibilità a restituire i contributi. si trovava di fronte alla recisa negazione dell'indebito da parte del creditore, il quale, dunque, esprimeva, implicitamente ma nettamente, la volontà di rifiutare la restituzione, continuando a versare i contributi in via cumulativa con somme effettivamente dovute (cfr. sentenza impugnata, pag. 8) e facendo, altresì, causa perché la propria pretesa fosse riconosciuta fondata.
Dunque, logicamente i giudici di merito hanno escluso ogni mala fede prima dell'accertamento ispettivo, non essendosi ancora l'Istituto, prima di tale atto, informato della situazione esistente. Del pari, con logica e adeguata motivazione, i medesimi giudici hanno escluso la mala fede dell'Istituto in ordine alla ricezione dei contributi successiva all'accertamento, dato che l'Istituto stesso ha visto contestare il proprio avviso, sull'inesistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato dei tre soci con la società, della netta presa di posizione della società medesima, la quale non solo affermava le debenze dei contributi versati e che continuava a versare, ma richiedeva l'affermazione della debenza stessa in via giudiziale.
Appare del tutto logico, dunque, la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che tale sviluppo degli eventi, provocato dalla società, ingenerava uno stato di Soggettiva incertezza".
E poiché, come lo stesso ricorrente riconosce (come già ricordato) la buona fede consiste nella convinzione dell'accipiens di agire in conformità alle regole di diritto, ovvero nell'ignorare scusabile dell'antigiuridicità del proprio comportamento, appare pienamente logica e completa la motivazione della Corte di Appello, la quale ha ritenuto che, a frante della situazione creatasi, non potesse ravvisarsi mala fede nel comportamento dell'INPS.
Il motivo va, dunque, disatteso.
Col secondo motivo di ricorso, si assume la violazione, sotto altro profilo, dell'art. 2033 c.c.; falsa applicazione del DPR n. 639/1969 della L. n. 88/1989 e dell'art. 443 c.p.c.. Il ricorrente contesta il principio secondo il quale l'INPS debba precedere alle restituzioni, a domanda.
Il motivo resta assorbito nel rigetto del precedente: una volta esclusa la mala fede, diventa irrilevante la questione se l'INPS dovesse provvedere a domanda oppure no.
Col terzo motivo, si deduce la violazione degli artt. 1988 e 1282 c.c.. Si afferma che il verbale di accertamento dell'Istituto conteneva tutti gli elementi di fatto necessari e sufficienti per la conoscenza dell'indebito.
Anche a tale rilievo si è già risposto sotto il primo motivo. Pertanto anche la doglianza in esame va disattesa al pari delle precedenti.
Col quarto motivo si fa riferimento alla "entità della condanna dell'INPS" precisandosi la somma richiesta per i motivi esaminati e richiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento della stessa, con decisione nel merito.
Il motivo va rigettato, perché riconosciuta, per quanto detto, l'insussistenza dei presupposti per la condanna stessa. Col quinto motivo si deduce la violazione, sotto distinti profili, degli artt. 2033 e 1147, co. 1, c.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione. Entità della condanna dell'INPS.
Si afferma che l'accertamento del 21 febbraio '92 costituirebbe, comunque, prova della mala fede in cui l'istituto versava per i pagamenti ad esso successivi e, precisamente, per quelli intervenuti a far data dal mese di marzo '92.
Si e' gia' risposto a tale affermazione, disattendendola, sotto il primo motivo.
Anche la doglianza in parola va, dunque rigettata.
Col sesto motivo, si sostiene la violazione dell'art. 1224, co. 2^, c.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione.
La doglianza in esame si riferisce al risarcimento del maggior danno. Si afferma che esso spetti, esercitando il creditore professionalmente un'attività imprenditoriale.
Il motivo è infondato.
La Corte di Appello ha disatteso la domanda in esame "essendo stato il tasso di interesse legale, nel periodo considerato, superiore alla svalutazione della moneta".
Tale circostanza e, cioè che gli interessi legali superassero la svalutazione nel periodo considerato, non è stata contestata e va, pertanto, ritenuta pacifica.
Per principio consolidato (Cass. 2516/97; 1307/95) il maggior danno può aver ad oggetto solo l'eccedenza rispetto all'indennizzo già coperto dagli interessi.
Mancando tale eccedenza nel caso di specie, il motivo va disatteso. Consegue il rigetto del ricorso.
La soccombenza comporta la condanna della società ricorrente alle spese per il presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a pagare all'INPS le spese sostenute per il presente giudizio di Cassazione, che liquida in euro 11,00 oltre euro 2000 (duemila) per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004