Sentenza 7 novembre 2006
Massime • 1
Il direttore dei lavori che, senza formalizzare la proprie dimissioni dall'incarico, si disinteressi dell'esecuzione delle opere edilizie realizzate in difformità del provvedimento autorizzatorio, risponde anch'egli del reato di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, stante l'obbligo, gravante sullo stesso, di vigilare sulla esecuzione delle opere
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2006, n. 38924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38924 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 07/11/2006
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1727
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 31461/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
TE NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Lucera datata 21/02/06;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Cons. Dott. GRASSI;
udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. DI POPOLO A., il quale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, della decisione impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione. OSSERVA
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Lucera, datata 21/02/06, NI TE veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda quale colpevole del reato previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 93 e 95, del quale era chiamato a rispondere per avere, quale direttore dei lavori, in concorso con NT PE, committente degli stessi e con UI PE, posto in essere i lavori di edificazione di un vano sottotetto in difformità dalla concessione edilizia n. 4608 del 27/06/03, senza darne previo avviso all'Ufficio del Genio Civile con la presentazione di apposito progetto di variante, come accertato il 17/09/03. Con la stessa sentenza veniva dichiarato non doversi procedere, a carico degli imputati, in ordine al reato di costruzione abusiva pure loro contestato, perché estinto a seguito di avvenuto rilascio di concessione in sanatoria.
Affermava, fra l'altro, il Giudice di merito che la responsabilità penale dei TE doveva essere affermata non essendo credibile che egli fosse all'oscuro della difformità dell'opera, come sostenuto dal teste Michele Del Mastro, il quale aveva detto che il direttore dei lavori si era assentato, per ferie, nella prima quindicina di Settembre di quell'anno, non potendosi escludere che, pure se in vacanza, si fosse portato in cantiere per controllare i lavori in corso.
Avverso tale decisione il TE ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede lo annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce in particolare, il ricorrente, che la sua responsabilità penale, in ordine al reato del quale era stato dichiarato colpevole, sarebbe stata affermata illegittimamente perché egli, rientrato dalle ferie, si era recato, il 16/09/03, in cantiere e constatata la difformità della costruzione in corso rispetto alla concessione edilizia, aveva - come documentalmente provato con la produzione, alla udienza del 25/10/05, della relativa documentazione - redatto ordine di servizio con cui aveva ordinato all'impresa esecutrice delle opere l'immediata sospensione dei lavori e, contestualmente, aveva depositato presso il Comune nota con la quale denunciava la riscontrata difformità e comunicava le sue dimissioni dall'incarico di direttore dei lavori. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, perché fondato.
A norma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 29, comma 2, (L. 28 febbraio 1985, n. 47, ex art. 6), "il direttore dei lavori non è
responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente".
Questa Corte ha già statuito che il direttore dei lavori è responsabile dell'inosservanza delle leggi urbanistiche quando, senza che abbia formalizzato le dimissioni dall'incarico ricevuto, si disinteressi dell'esecuzione delle opere, sulla cui esecuzione ha l'obbligo di vigilare o dia un contributo causale alla loro realizzazione (v. conf. Cass. sez. III pen., 16/03/00, Pellegrini;
16/04/97, Bordato;
12/06/96, Venè e 4/02/94, Romagnolo). Nel caso in esame il TE ha offerto in giudizio prova documentale dell'ordine di servizio con cui aveva, una volta rilevata la difformità, ordinato all'impresa esecutrice la sospensione dei lavori, nonché della tempestiva comunicazione di ciò al Sindaco del Comune, con contestuali dimissioni dall'incarico di direttore dei lavori.
Entrambi tali documenti portano la data del 16/09/03, giorno del sopraluogo da parte dei Vigili urbani, ma la loro esistenza ed il loro contenuto sono stati ignorati dal Giudice di merito il quale si è limitato a ritenere poco credibile che l'imputato fosse all'oscuro della difformità dell'opera in via di realizzazione. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, affinché in sede di merito vengano valutati i detti documenti, acquisiti al fascicolo per il dibattimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Lucera, datata 21/02/06 e rinvia allo stesso Tribunale, per nuovo giudizio nei confronti di NI TE.
Così deciso in Roma, il 7 Novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2006