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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 304. Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti 1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 165.
2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.
2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.
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Giurisprudenza • 65
- 1. Trib. Cagliari, sentenza 06/08/2025, n. 94Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAGLIARI Sezione Prima Civile in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati: Dott. Giorgio Latti Presidente Dott. Bruno Malagoli Giudice est. Dott. Francesco De Giorgi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 6-1 del 2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione dello stato di insolvenza ex art. 297 C.C.I.I. promosso in proprio da Parte_1 (p. iva: P.IVA_1 ) con sede in SI, via Scorpione n. 10, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Dedoni, sito in Cagliari, via Pasquale Tola n. 21, che la rappresenta e difende, in virtù della procura in …Leggi di più...
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- art. 2545-terdecies c.c.·
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