Sentenza 7 giugno 2000
Massime • 1
L'elemento soggettivo del reato di cui all'articolo 2623 n. 3 cod. civ. (in relazione all'omessa esibizione, da parte degli amministratori, dei libri e documenti contabili ai soci che ne abbiano fatto richiesta) non può ritenersi escluso dalla convocazione dell'assemblea della società (nella specie, a responsabilità limitata), giacché tale convocazione non è equivalente alla messa a disposizione di tutti i libri e documenti contabili richiesti a norma dell'articolo 2489 cod. civ. e pertanto non può, in mancanza del supporto di altri specifici elementi, configurarsi come atto dimostrativo di dare seguito alla richiesta dei soci.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2000, n. 8085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8085 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 07/06/2000
1. Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N.663
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MABELLINI ANNA " N.00438/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE APPELLO di TORINOnei confronti di:
VERA BARTOLO, N. IL 29.04.1921
VERA EUGENIO N. IL 12.09.1954
BALBIANO DR N. IL 27.04.1939
avverso sentenza del 08.11.1999 CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. MABELLINI ANNA
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Antonio Siniscalchi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso udito, l'Avv. Pedullà, che chiede accogliersi il ricorso Udito il difensore Avv. Del Grosso, che chiede il rigetto del ricorso Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I - Con sentenza 10. 1.97 il Pretore di Torino assolveva con la formula "perché il fatto non sussiste" ER TO, ER EU e IA EA dall'imputazione relativa al reato previsto dagli artt. 110 c.p., 2623 n. 3 del codice civile, loro contestato "per avere, in concorso tra loro e quali componenti il consiglio amministrativo della s.r.l. VETT di Torino, ER TO quale presidente del consiglio di amministrazione, ER EU e IA EA quali amministratori delegati, impedito il controllo della gestione sociale ai soci De CO UI e De HI RA, i quali con lettera del 15 luglio 1993 chiedevano di esercitare i controlli di cui all'art. 2489 c.c., senza dare risposta e senza porre in essere alcun comportamento che consentisse l'esercizio dei diritti dei soci ex art. 2489 c.c.". La sentenza era confermata in data 30.3.98 dalla Corte d'Appello di Torino, che, al pari del giudice di primo grado, riteneva che i due denuncianti non avessero esercitato il loro diritto, pur essendo stati posti in condizione di farlo in quanto, subito dopo la loro richiesta di esibizione dei libri contabili in data 15.7.93, era stata convocata per il 29.7.93 una regolare assemblea alla quale i due soci non avevano partecipato.
A seguito di ricorso proposto dal Procuratore Generale, questa Corte in data 12.7.98 annullava con rinvio la sentenza della Corte d'Appello. Osservava che il diritto al controllo della gestione sociale da parte dei soci, sancito dall'art. 2489 c.c., la cui violazione è sanzionata dall'art. 2623 n. 3 c.c., comporta il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e tutte le scritture contabili, con facoltà di farsi assistere da esperti. Alla richiesta dei due soci di essere posti in tale situazione, gli amministratori nella specie avevano risposto con la convocazione dell'assemblea, atto non equipollente alla messa a disposizione di tutti libri e dei documenti contabili richiesti ai sensi dell'art. 2489 c.c., necessaria per esercitare il controllo sulla società e che costituisce un "prius" rispetto alla partecipazione all'assemblea. Rilevava altresì l'ordine del giorno particolarmente complesso relativo all'assemblea nella specie indetta, la convocazione della quale appariva "un modo elegante per omettere la risposta dovuta" così che si configurava altresì l'elemento soggettivo del reato contestato.
Con sentenza 8.11.99 la Corte d'Appello di Torino, in sede di rinvio, "in riforma della sentenza appellata" assolveva i tre imputati dal reato loro ascritto "perché il fatto non costituisce reato". Preso atto del principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità sulla materiale configurabilità della specie delittuosa contestata nella messa a disposizione di libri e documenti contabili in occasione della convocazione dell'assemblea, in luogo della specifica risposta alla richiesta formulata dai soci, escludeva fosse sufficientemente provato il dolo degli imputati. Sottolineava l'atteggiamento di indifferenza dei soci richiedenti di fronte alla convocazione dell'assemblea, alla quale non si presentarono, e l'assenza di elementi dai quali desumere che la rapidità della convocazione costituisse un malizioso stratagemma per eludere la richiesta di esame dei libri sociali, restando il dubbio che la lettera di convocazione e relazione ad essa allegata fosse stata preparata prima della richiesta formulata dai soci. II - Ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, che deduce violazione degli artt. 2489, 2446, 2447, 2630 c.2 n. 2 c.c. e 627 c. 3 c.p.p. Rileva che il codice civile, in caso di convocazione dell'assemblea per deliberare, come nella specie, la riduzione del capitale sociale per perdite, impone che sia depositata a disposizione dei soci, negli otto giorni che precedono l'assemblea, la relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società. L'ottemperanza di tale obbligo costituiva un atto dovuto, richiesto per la validità della convocazione, e non costituiva risposta alla richiesta specifica dei soci. Sull'elemento psicologico, rilevava che la Corte di legittimità già aveva individuato il dolo, in quanto l'atteggiamento degli imputati, che avevano posto a disposizione una cosa per l'altra evidenziava la coscienza e volontà di impedire il controllo della gestione sociale. Sostiene che i giudici del rinvio con una motivazione carente e manifestamente illogica hanno disatteso i criteri indicati da questa Corte nella sentenza di annullamento. III - Il ricorso è fondato.
Questa Corte, annullando con rinvio la prima sentenza emessa in secondo grado, aveva fissato il principio di diritto per il quale la convocazione dell'assemblea non è atto equipollente alla messa a disposizione di tutti i libri e documenti contabili richiesti dai soci a norma dell'art. 2489 c.c., ed aveva invitato il giudice del rinvio a riesaminare il caso alla luce del criterio indicato. In tema di dolo, aveva aggiunto considerazioni relative al significato da darsi alla convocazione dell'assemblea, indicata come "Un modo elegante per omettere la risposta dovuta". Si trattava di valutazioni di merito, esprimendo le quali questa Corte esorbitava dai propri compiti. Correttamente quindi la Corte d'Appello nel giudizio di rinvio non ne ha tenuto conto, ed ha rivendicato il proprio diritto di valutare liberamente ed autonomamente l'elemento soggettivo del reato.
La valutazione in seguito svolta, peraltro, è viziata sia sotto il profilo dell'osservanza dell'art. 627 c. 3 c.p.p., sia sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione svolta. Stabilita in sede di legittimità la non equipollenza della convocazione alla esibizione delle scritture sociali e contabili a norma dell'art. 2489 c.c., il giudice del rinvio per motivare la inesistenza del dolo non poteva far semplicemente leva sulla convocazione dell'assemblea, dando per scontato la sua valenza di atto dimostrativo della volontà di rispondere alla specifica richiesta dei soci. Le differenti finalità dei due istituti, regolati rispettivamente dall'art. 2489 c.c. e dagli artt. 2484 - 2486 c.c., sottolineate nella prima sentenza di questa Corte e palesi nel testo normativo, e la qualità degli imputati, componenti del consiglio di amministrazione di una s.r.l. per i quali non può valere una presunzione di ignoranza delle norme societarie che sono tenuti a rispettare, imponevano che l'eventuale assenza di dolo fosse dimostrata da elementi specifici, diversi dal semplice dato fattuale della convocazione dell'assemblea.
La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino, che valuterà l'elemento soggettivo del reato contestato alla luce della distinzione tra i due istituti sopra considerati e senza trarre elementi favorevoli alla tesi difensiva dal dato oggettivo della convocazione dell'assemblea, se non corredato da elementi specifici dai quali possa logicamente desumersi l'assenza del dolo. L'esito non definitivo del giudizio comporta deferimento al giudice del rinvio della decisione in ordine alle spese sostenute in questa fase dalla parte civile costituita.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino, che deciderà anche in ordine alle spese sostenute dalla parte civile in questo grado. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2000