Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2000, n. 8085
CASS
Sentenza 7 giugno 2000

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L'elemento soggettivo del reato di cui all'articolo 2623 n. 3 cod. civ. (in relazione all'omessa esibizione, da parte degli amministratori, dei libri e documenti contabili ai soci che ne abbiano fatto richiesta) non può ritenersi escluso dalla convocazione dell'assemblea della società (nella specie, a responsabilità limitata), giacché tale convocazione non è equivalente alla messa a disposizione di tutti i libri e documenti contabili richiesti a norma dell'articolo 2489 cod. civ. e pertanto non può, in mancanza del supporto di altri specifici elementi, configurarsi come atto dimostrativo di dare seguito alla richiesta dei soci.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2000, n. 8085
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8085
    Data del deposito : 7 giugno 2000

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