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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/11/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 4622/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa RG Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4622 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. IRENE PURRI ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. EMANUELE VERGHINI
resistente
e
, in Controparte_2 persona del legale rappresentanti pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA
resistente
FATTO
Con ricorso depositato in data 5/09/2023, ritualmente notificato all' ed CP_2 all' , il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto Controparte_3 opposizione avverso le intimazioni di pagamento n. 09720229044977270000 e n.
0972022901630982200, entrambe notificategli da in data 03/08/2023, per gli CP_4 importi, rispettivamente, di euro 7.018,57 e di euro 3.245,06.
Detti provvedimenti si fondano su una serie di cartelle esattoriali e sui seguenti avvisi di addebito , ai quali, ratione materiae, deve intendersi circoscritta la CP_2 presente opposizione:
- avviso di addebito n. 39720160004403202000 notificato il 13/05/2016, relativo al mancato pagamento dei contributi I.V.S. per il 2015;
- avviso di addebito n. 39720160020444886000 notificato il 06/11/2016, relativo al mancato pagamento dei contributi I.V.S. per il 2015;
- avviso di addebito n. 39720160030834206000 notificato il 20/12/2016, relativo al mancato pagamento delle contribuzioni per il 2016, CP_2
per un importo totale complessivo di euro 5.195,18.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha eccepito il difetto di notifica degli atti prodromici a quello impugnato, nonché, comunque, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha eccepito il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva in ordine all'eccezione relativa alla mancata notificazione degli avvisi di addebito sottesi alle intimazioni di pagamento impugnate, l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata.
Si è costituito in giudizio anche l' , deducendo la regolarità della notifica degli CP_2 avvisi di addebito sottesi alle intimazioni di pagamento ed eccependo, conseguentemente, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività (in quanto “Gli avvisi di addebito indicati in ricorso risultano notificati e non opposti nel termine di legge di 40 giorni dalla notifica”); infine, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle contestazioni sull'attività successiva all'iscrizione a ruolo.
Previa sospensione, ex art. 615 c.p.c., dell'efficacia esecutiva dei titoli opposti, la causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 28.10.2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Al fine di dirimere la presente controversia, giova premettere, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede, per il contribuente, le seguenti possibilità di tutela:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, d.lgs. n. 46 del 1999, da effettuare nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito);
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
Nel caso di specie, deve innanzitutto rilevarsi l'inammissibilità della censura di omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi alle intimazioni di pagamento impugnate (ovvero di carenza di prova in ordine alla notifica stessa), essendo decorsi oltre 20 giorni tra la notifica di queste ultime (3.08.2023) e il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (5.09.2023).
È invece ammissibile l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti portati da alcuni degli avvisi di addebito sottesi alle intimazioni di pagamento, avendo la parte ricorrente inteso far valere un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione degli stessi, ed essendo pertanto la presente opposizione, in parte qua, qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta ai termini di decadenza sopra indicati.
Come evidenziato in premessa, la ricorrente ha sollevato tale eccezione con riferimento ai seguenti avvisi di addebito:
1) n. 39720160004403202000 notificato il 13/05/2016;
2) n. 39720160020444886000 notificato il 06/11/2016;
3) n. 39720160030834206000 notificato il 20/12/2016.
Ebbene, rispetto ai crediti portati da detti titoli, deve innanzitutto rilevarsi l'assenza di validi atti interruttivi, essendosi limitata ad affermare che “il termine di CP_4 prescrizione erroneamente invocata dal ricorrente ha formato oggetto di plurime sospensioni” nel corso del “periodo emergenziale da epidemia da Covid-19” .
Tale eccezione, sollevata anche dall' , risulta, peraltro, infondata. CP_2
Infatti, pur tenendo conto del differimento di 311 giorni (risultante alla somma della sospensione disposta dal d.l. 18/2020 - dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, pari a 129 giorni - e di quella successivamente disposta dall'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020
- dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, pari a 182 giorni), è evidente come il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, L.335/9 (decorrente, con riferimento ai tre avvisi di addebito suindicati, dal 13.05.16, 6.11.2016 e
20.12.2016, date di notifica degli stessi) fosse ormai decorso alla data di notifica delle intimazioni di pagamento ivi opposte (3.08.2023).
Quanto all'applicabilità di detto termine al caso di specie, è appena il caso di evidenziare come la scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie: quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335 del 1995) in quello ordinario decennale.
Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno chiarito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, L.
n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1 gennaio 2011 ha sostituito CP_2 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. CP_2
30, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. n. 122 del 2010). È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art.
2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un. n. 23397 del 2016).
Deve dunque in questa sede dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 39720160004403202000, n. 39720160020444886000 e n.
39720160030834206000, sottesi alle intimazioni di pagamento opposte.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa e da distrarsi in favore del procuratore antistatario del ricorrente - devono essere poste a carico dell' , atteso che “limitatamente al processo attinente alle CP_2 opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n.
112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria
[…]”, con la conseguenza che “Deve ritenersi […] sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore” (S.U. sentenza 8 marzo 2022 n. 7514).
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dell'opposizione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_3
- dichiara prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito n.
39720160004403202000, n. 39720160020444886000 e n. 39720160030834206000, sottesi alle intimazioni di pagamento ivi opposte;
- condanna l' , in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, alla CP_2 rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, liquidato in complessivi € 1.312,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 26/11/2025
Il Giudice
RG Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa RG Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4622 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. IRENE PURRI ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. EMANUELE VERGHINI
resistente
e
, in Controparte_2 persona del legale rappresentanti pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA
resistente
FATTO
Con ricorso depositato in data 5/09/2023, ritualmente notificato all' ed CP_2 all' , il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto Controparte_3 opposizione avverso le intimazioni di pagamento n. 09720229044977270000 e n.
0972022901630982200, entrambe notificategli da in data 03/08/2023, per gli CP_4 importi, rispettivamente, di euro 7.018,57 e di euro 3.245,06.
Detti provvedimenti si fondano su una serie di cartelle esattoriali e sui seguenti avvisi di addebito , ai quali, ratione materiae, deve intendersi circoscritta la CP_2 presente opposizione:
- avviso di addebito n. 39720160004403202000 notificato il 13/05/2016, relativo al mancato pagamento dei contributi I.V.S. per il 2015;
- avviso di addebito n. 39720160020444886000 notificato il 06/11/2016, relativo al mancato pagamento dei contributi I.V.S. per il 2015;
- avviso di addebito n. 39720160030834206000 notificato il 20/12/2016, relativo al mancato pagamento delle contribuzioni per il 2016, CP_2
per un importo totale complessivo di euro 5.195,18.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha eccepito il difetto di notifica degli atti prodromici a quello impugnato, nonché, comunque, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha eccepito il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva in ordine all'eccezione relativa alla mancata notificazione degli avvisi di addebito sottesi alle intimazioni di pagamento impugnate, l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata.
Si è costituito in giudizio anche l' , deducendo la regolarità della notifica degli CP_2 avvisi di addebito sottesi alle intimazioni di pagamento ed eccependo, conseguentemente, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività (in quanto “Gli avvisi di addebito indicati in ricorso risultano notificati e non opposti nel termine di legge di 40 giorni dalla notifica”); infine, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle contestazioni sull'attività successiva all'iscrizione a ruolo.
Previa sospensione, ex art. 615 c.p.c., dell'efficacia esecutiva dei titoli opposti, la causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 28.10.2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Al fine di dirimere la presente controversia, giova premettere, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede, per il contribuente, le seguenti possibilità di tutela:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, d.lgs. n. 46 del 1999, da effettuare nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito);
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
Nel caso di specie, deve innanzitutto rilevarsi l'inammissibilità della censura di omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi alle intimazioni di pagamento impugnate (ovvero di carenza di prova in ordine alla notifica stessa), essendo decorsi oltre 20 giorni tra la notifica di queste ultime (3.08.2023) e il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (5.09.2023).
È invece ammissibile l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti portati da alcuni degli avvisi di addebito sottesi alle intimazioni di pagamento, avendo la parte ricorrente inteso far valere un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione degli stessi, ed essendo pertanto la presente opposizione, in parte qua, qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta ai termini di decadenza sopra indicati.
Come evidenziato in premessa, la ricorrente ha sollevato tale eccezione con riferimento ai seguenti avvisi di addebito:
1) n. 39720160004403202000 notificato il 13/05/2016;
2) n. 39720160020444886000 notificato il 06/11/2016;
3) n. 39720160030834206000 notificato il 20/12/2016.
Ebbene, rispetto ai crediti portati da detti titoli, deve innanzitutto rilevarsi l'assenza di validi atti interruttivi, essendosi limitata ad affermare che “il termine di CP_4 prescrizione erroneamente invocata dal ricorrente ha formato oggetto di plurime sospensioni” nel corso del “periodo emergenziale da epidemia da Covid-19” .
Tale eccezione, sollevata anche dall' , risulta, peraltro, infondata. CP_2
Infatti, pur tenendo conto del differimento di 311 giorni (risultante alla somma della sospensione disposta dal d.l. 18/2020 - dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, pari a 129 giorni - e di quella successivamente disposta dall'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020
- dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, pari a 182 giorni), è evidente come il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, L.335/9 (decorrente, con riferimento ai tre avvisi di addebito suindicati, dal 13.05.16, 6.11.2016 e
20.12.2016, date di notifica degli stessi) fosse ormai decorso alla data di notifica delle intimazioni di pagamento ivi opposte (3.08.2023).
Quanto all'applicabilità di detto termine al caso di specie, è appena il caso di evidenziare come la scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie: quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335 del 1995) in quello ordinario decennale.
Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno chiarito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, L.
n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1 gennaio 2011 ha sostituito CP_2 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. CP_2
30, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. n. 122 del 2010). È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art.
2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un. n. 23397 del 2016).
Deve dunque in questa sede dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 39720160004403202000, n. 39720160020444886000 e n.
39720160030834206000, sottesi alle intimazioni di pagamento opposte.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa e da distrarsi in favore del procuratore antistatario del ricorrente - devono essere poste a carico dell' , atteso che “limitatamente al processo attinente alle CP_2 opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n.
112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria
[…]”, con la conseguenza che “Deve ritenersi […] sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore” (S.U. sentenza 8 marzo 2022 n. 7514).
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dell'opposizione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_3
- dichiara prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito n.
39720160004403202000, n. 39720160020444886000 e n. 39720160030834206000, sottesi alle intimazioni di pagamento ivi opposte;
- condanna l' , in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, alla CP_2 rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, liquidato in complessivi € 1.312,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 26/11/2025
Il Giudice
RG Busoli