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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
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Art. 308. Comunicazione ai creditori e ai terzi (( 1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori a indicare, entro il termine di cui al comma 3, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e' onere comunicare al commissario, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni. )) 2. Analoga comunicazione e' fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili e immobili posseduti dall'impresa.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma 2 possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.
4. ((Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario ai sensi dell'articolo 10.)) In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, o nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 104, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma 2 possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.
4. ((Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario ai sensi dell'articolo 10.)) In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, o nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 104, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile.
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- 1. Costituzione in appellohttps://www.studiocataldi.it/ · 1
Come avviene la costituzione in appello La costituzione in appello, dopo la Riforma Cartabia, è assoggettata alle stesse forme e agli stessi termini previsti per i procedimenti davanti al Tribunale, anche se nell'articolo 343 c.p.c. è stato eliminato il riferimento all'articolo 166 c.p.c., che ha modificato i termini di costituzione del convenuto nel processo di primo grado. L'art. 342 c.p.c. stabilisce che tra il giorno della notificazione e il giorno della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni se il luogo della notifica è in Italia, e di 150 giorni se invece si trova all'estero. L'appellante deve quindi costituirsi entro dieci giorni …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/08/2025, n. 1495Provvedimento: N. R.G. 2157/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE * * * * * La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: - Anna Primavera Presidente - AR PO Consigliere relatore - Nicola IO Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2157/2021, promossa DA AR (C.F. C.F._1 ), residente in [...], rappresentato e difeso per procura allegata all'atto d'appello dall'Avv. Andrea Bassilici del Foro di Firenze ( CodiceFiscale_2 ), pec: [...] Email_1 presso il quale elettivamente domicilia per la lite in Firenze, Via Guglielmo …Leggi di più...
- art. 2724 c.c.·
- diritto di uso vitalizio·
- simulazione assoluta·
- cancellazione trascrizione·
- principio di prova per iscritto·
- contributo unificato·
- responsabilità aggravata·
- art. 1417 c.c.·
- art. 96 c.p.c.·
- prova per testi·
- simulazione relativa·
- art. 979 c.c.·
- art. 1350 c.c.·
- delibera assembleare