Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 132. Integrazione dei poteri del curatore 1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredita' e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori.
2. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.
3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano gia' stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 213, comma 7.
4. Il limite di cui al comma 3 puo' essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.
2. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.
3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano gia' stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 213, comma 7.
4. Il limite di cui al comma 3 puo' essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.
Commentari • 33
- 1. Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni e Parlamento europeohttps://www.studiocataldi.it/ · 1
Gli artt. 131 e 132 disciplinano il procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni (artt. 131) e del Parlamento europeo. L'art. 131 stabilisce che l'appello avverso le sentenze emesse a norma dell'articolo precedente, (art. 130, comma 7) per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica, deve essere proposto entro venti giorni dalla notifica della sentenza. Per gli altri candidati o elettori nel termine dei venti giorni, termine che comincia a decorrere dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio del comune. Una volta proposto appello, il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione. Al …
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Giurisprudenza • 46
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2025, n. 32564Provvedimento: In caso di diffusione del presente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE omettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALE gli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggi a norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 32564/2025 196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 02/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da VINCENZO SIANI - Presidente - Sent. n. sez. 515/2025 PAOLA MASI UP - 09/07/2025 EL RI NA R.G.N. 15676/2025 RI GRECA ZONCU - Relatore - GI NA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA IR nato a [...] il [...] AN LA nato a [...] il [...] AN IL nato a …Leggi di più...
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- art. 72 cod. pen.·
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- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- art. 133 cod. pen.·
- art. 546 cod. proc. pen.·
- art. 27 Cost.·
- art. 603 cod. proc. pen.·
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- rinnovazione istruttoria dibattimentale