Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 152. Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili 1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.
2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalita' a norma dell'articolo 216. Il giudice delegato puo' assegnare i beni al creditore che ne ha fatto istanza.
Il giudice delegato provvede acquisita la valutazione dei beni oggetto del provvedimento di autorizzazione o di assegnazione.
3. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in caso di assegnazione, il valore di stima e' superiore all'importo del credito ammesso al passivo con prelazione, il creditore ne versa al curatore l'eccedenza.
4. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se e' stato nominato, puo' anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma 2.
Note all'art. 152:
- Si riporta il testo degli articoli 2756 e 2761 del codice civile :
"Art. 2756. Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento.
I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purche' questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.
Il creditore puo' ritenere la cosa soggetta al privilegio finche' non e' soddisfatto del suo credito e puo' anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno."
"Art. 2761. Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario.
I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finche' queste rimangono presso di lui.
I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma.".
2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalita' a norma dell'articolo 216. Il giudice delegato puo' assegnare i beni al creditore che ne ha fatto istanza.
Il giudice delegato provvede acquisita la valutazione dei beni oggetto del provvedimento di autorizzazione o di assegnazione.
3. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in caso di assegnazione, il valore di stima e' superiore all'importo del credito ammesso al passivo con prelazione, il creditore ne versa al curatore l'eccedenza.
4. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se e' stato nominato, puo' anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma 2.
Note all'art. 152:
- Si riporta il testo degli articoli 2756 e 2761 del codice civile :
"Art. 2756. Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento.
I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purche' questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.
Il creditore puo' ritenere la cosa soggetta al privilegio finche' non e' soddisfatto del suo credito e puo' anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno."
"Art. 2761. Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario.
I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finche' queste rimangono presso di lui.
I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma.".
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