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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 187. Contratto di assicurazione 1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l'articolo 172, salvo il diritto di recesso dell'assicuratore a norma dell' articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto puo' determinare un aggravamento del rischio.
2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell'assicuratore e' soddisfatto in prededuzione per i premi scaduti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.
Note all'art. 187:
- Si riporta il testo dell' articolo 1898 del codice civile :
"Art. 1898. Aggravamento del rischio.
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio piu' elevato.
L'assicuratore puo' recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento e' tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio e' tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui e' comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta e' ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.".
2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell'assicuratore e' soddisfatto in prededuzione per i premi scaduti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.
Note all'art. 187:
- Si riporta il testo dell' articolo 1898 del codice civile :
"Art. 1898. Aggravamento del rischio.
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio piu' elevato.
L'assicuratore puo' recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento e' tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio e' tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui e' comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta e' ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.".
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Macerata, sentenza 24/05/2024, n. 535Provvedimento: N. R.G. 1932/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Macerata Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Grasselli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1932/2017 promossa da: Parte_1 (C.F. C.F._1 ) con il patrocinio dell'avv. Frinconi Chiara, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Civitanova Marche in Piazza XX Settembre n.37 ATTRICE contro Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), in persona del curatore pro tempore, CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE Nonché nei confronti di P_ (P. IVA P.IVA_2 ), …Leggi di più...
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- accertamento del passivo·
- improcedibilità domanda·
- art. 190 comma 2 c.p.c.·
- azione diretta danneggiato·
- vis attractiva concorsuale·
- compensazione spese di lite·
- responsabilità ex art. 2051 c.c.·
- art. 127 ter c.p.c.