Sentenza 4 febbraio 2002
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- 1. Multa valida anche se sul cartello stradale manca l'indicazione dell'ordinanzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2002, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
0 14 50 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto opposizione ar inginurifue per pagamente diprez SEZIONE SECONDA CIVILE sharrour professionale- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 15564/99 .3. 3741 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere Rep. 412 Consigliere Ud. 19/10/01 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Dott. Sergio DEL CORE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE N TENZA UFFICIO-COPTE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. AS OLISIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 3.10 per diritti 4 FEB. 2002 CAMILLO SABATINI 150, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE ANNIBALE FALATO, difeso dall'avvocato LUIGI ESPOSITO, 13000 ANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DG724583 PALOMBI GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DG724584 OSLAVIA 6, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI ACQUARELLI, difeso dall'avvocato ANTONIO CIRILLI, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente 1395 avverso la sentenza n. 599/99 del Tribunale di LATINA, -1- depositata il 24/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito 1'Avvocato ESPOSITO Luigi, difensore del ricorrente che ha chiest l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PALMERI Giovanni, per delega dell'Avv.CIRILLI depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 冰 ZI c/ BI RG 15564/99 - 1 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -Con atto di citazione 11.5.90, IO ZI pre- messo che, su ricorso del geometra LI BI, il pretore di AT gli aveva ingiunto di pagare la somma per prestazioni di £ 2.443.000, oltre interessi e spese, professionali svolte dal ricorrente in favore suo e del fratello EP ZI proponeva opposizione avver- so il provvedimento monitorio deducendo d'aver già estin- to, per quanto di sua spettanza, il compenso pattuito con il professionista, al quale aveva corrisposto £ 900.000 per le prestazioni svolte;
chiedeva, pertanto, revocarsi l'opposto decreto con condanna della controparte al ri- sarcimento ex art. 96 CPC. Costituendosi, LI BI contestava la fonda- tezza degli assunti avversari, con particolare riferimen- to all'asserito accordo sugli onorari e chiedeva riget- tarsi l'opposizione. Con sentenza 28.1.93, il pretore di AT acco- glieva integralmente l'opposizione e, per l'effetto, re- vocava il decreto condannando il BI alla rifusione delle spese di lite in favore dell'ZI. Avverso tale decisione il BI proponeva appello dolendosi che il giudice di prime cure l'avesse erronea- mente ritenuto inadempiente all'onere di provare il cor- rispettivo pattuito con l'ZI, attesa l'inesistenza in fatto d'un tale accordo, in mancanza del quale, peral- 3 ZI c/ BI RG 15564/99 - 2 - tro, avrebbe dovuto ritenere applicabile l'art. 2233 CC per la determinazione dell'onorario dovuto;
concludeva, dunque, chiedendo l'accoglimento del gravame con condanna della controparte al pagamento delle spese d'entrambi i gradi del giudizio. Resisteva l'ZI chiedendo il rigetto dell'im- pugnazione e la consequenziale conferma della pronunzia di primo grado. ri-Con sentenza 24.5.99, il tribunale di AT tenuto che dalla deposizione resa dal teste EP ZI risultasse chiaramente come il BI avesse svolto l'incarico professionale anche in favore di IO ZI;
che il pagamento delle £ 900.000 di cui alla quietanza 24.5.89 fosse riferibile alle prestazioni rese dal professionista in relazione agli immobili siti in La- tina alla via Mattei, mentre le prestazioni di cui al ricorso ed alle relative parcelle vistate dal competente ordine professionale riguardavano altri immobili in com- proprietà degli ZI, siti anch'essi in AT ma alle vie Curtatone e Quarto;
che, pertanto, dovesse escludersi ogni possibilità sia di decurtare la somma di cui alla quietanza 24.5.89 da quella ingiunta, sia d'interpretare tale adempimento come significativo d'un accordo tra le parti sull'onorario controverso;
che, per contro, la man- cata prova di tale accordo comportasse la determinazione del credito secondo i criteri dell'art. 2233 CC, oppure ZI c/ BI RG 15564/99 - 3- l'applicazione delle tariffe all'epoca vigenti, ovvero ancora di quelle ex D.M. 16/9/1982 ed al D.M. 7/9/1988 n. 407; che, alla stregua di tali parametri ed avuto riguar- do all'entità ed alla natura delle prestazioni svolte dal BI, dovesse reputarsi congrua la determinazione com- plessiva degli onorari operata, per ciascun immobile, dal competente Collegio Provinciale dei Geometri di AT e, dunque, congruo e dovuto anche l'importo chiesto dal ri- corrente sulla base di tali pareri accoglieva l'appello - proposto dal BI e, per l'effetto, riformava inte- gralmente l'impugnata sentenza dichiarando provvisoria- mente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo e condannan- do l'appellato alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio in favore dell'appellante. Avverso tale sentenza IO ZI proponeva ri- corso per cassazione con due articolati motivi. Resisteva LI BI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente -- denunziando omessa motivazione su di un punto decisivo della
contro
- versia prospettato dalle parti in relazione all'art. 360 I. 5 CPC si duole che il tribunale abbia erroneamente imputato il pagamento di cui alla quietanza 24.5.89 ad altra attività professionale svolta dal Palumbo, diversa da quella per la quale quegli aveva chiesto il provvedi- mento d'ingiunzione; abbia fondato tale convincimento su ZI c/ BI RG 15564/99 -4 -A di una valutazione illogica ed inadeguata dei fatti e dei documenti di causa con decisione perciò insanabilmente viziata nel suo stesso procedimento logico-giuridico di formazione. Con il secondo motivo, il ricorrente 1 denunziando omessa motivazione su di un punto decisivo della
contro
- versia prospettato dalla parte in relazione all'art. 360 n. 5 CPC e violazione o falsa applicazione degli artt. 636 e 645 CPC in relazione all'art. 360 n. 3 CPC si duole che il tribunale abbia erroneamente ritenuto le prestazioni oggetto della richiesta monitoria espletate anche in proprio favore;
abbia erroneamente tratto tale convincimento dalla deposizione resa dal proprio fratello EP il quale, in realtà, aveva riferito sempre e soltanto d'incarichi di divisione e mai di stima, la qua- le, invece, costituiva specifica voce della parcella re- lativa all'immobile di via Mattei%; non abbia tenuto conto delle contestazioni svolte sia in merito all'effettivo conferimento dell'incarico al BI, sia in ordine alla sua concreta esecuzione;
abbia fornito sul punto una mo- tivazione solo apparente e, comunque, illogica;
abbia in- giustificatamente attribuito alle tariffe professionali valore probatorio e vincolante, del tutto illegittimo in considerazione dell'intercorso accordo tariffario e con- seguente saldo e della contestazione circa le prestazioni professionali rese;
abbia omesso di considerare come nel ZI c/ BI RG 15564/99 - 5- giudizio d'opposizione il professionista, in quanto at- tore, avesse l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, in mancanza dei quali il giudice non può assumere come base del calcolo per la determinazione del della parcella contestate dal compenso le esposizioni debitore. I surriportati motivi, che possono essere trattati congiuntamente valendo per entrambi analoghe considera- zioni, non meritano accoglimento. Anzi tutto, va rilevato come il vizio della sen- tenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC debba essere dedot - to, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la dispo- sizione dell'art. 366 n. 4 CPC, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contra- sto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurispru- denza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, di- versamente non ponendosi la Corte regolatrice in condi- zione d'adempiere al suo istituzionale compito di verifi- care il fondamento della lamentata violazione;
ond'è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'ammissibi- lità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della dispo- la critica delle soluzioni adottatesizione in esame, dal giudice del merito, nel risolvere le questioni giuri- diche poste dalla controversia, operata dal ricorrente ZI c/ BI RG 15564/99 - 6 non mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stes- se nell'ambito d'una valutazione comparativa con le di- verse soluzioni prospettate nel motivo, bensì mediante la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibi- li dalla motivazione della sentenza impugnata. All'esame del ricorso non risulta, peraltro, neppu- re sviluppata alcuna argomentazione in diritto inerente alla denunziata violazione degli artt. 636 e 645 CPC, che attengono, rispettivamente, ai presupposti per la richie- sta d'ingiunzione da parte dei professionisti e le moda- lità d'introduzione e svolgimento del giudizio d'opposi- zione, dacché la questione prospettata è da ricondurre piuttosto non alle invocate norme ma agli artt. 2697 CC ed, eventualmente, anche agli artt. 115 e 116 CPC, ai quali non solo non è stato fatto riferimento alcuno ma la cui violazione, nei termini sopra indicati, non è stata minimamente trattata. Ove, in vero, si fosse inteso dedurre una violazio- deducendosi il mancatone del pertinente art. 2967 CC - adempimento dell'attore sostanziale all'onere della prova su di esso incombente va tenuto presente come le norme poste dal libro VI titolo II del codice civile regolino la materia dell'onere della prova, dell'astratta idoneità di ciascuno dei mezzi presi in considerazione all'assol- vimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze, della forma che ciascun d'essi deve assumere, non la va- ZI c/ BI RG 15564/99 - 7. lutazione dei risultati ottenuti mediante l'esperimento dei mezzi stessi, valutazione regolata invece dagli artt. 115 e 116 CPC. Nella specie, il ricorrente non solo non invoca la norma appropriata né sviluppa argomentazioni in diritto conferenti alla questione realmente sollevata, ma appare evidente come il principio dell'onere della prova e della corretta sua applicazione non possa essere considerato violato, giacché il tribunale è pervenuto all'adottata decisione svolgendo plurime argomentazioni basate su pro- ve fornite dalle parti astrattamente idonee allo scopo e regolarmente acquisite, onde non è ravvisabile alcuna violazione delle norme in tema d'onere della prova;
ciò che, d'altronde, non stupisce affatto, ove si vada a considerare come l'intera trattazione non riguardi per alcun verso un'erronea applicazione al caso in esame della disciplina dettata dalle richiamate norme, risul- tando, per contro, incentrata su di un'assunta erronea interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del detto giudice, sì che, sotto l'esaminato profilo, la que- stione prospettata risulta avere, invece, ad oggetto esclusivamente un eventuale vizio di motivazione e non di violazione di norme. Si è detto eventuale in quanto anche per tale aspetto le svolte censure appaiono nel complesso inammissibili ancor prima che infondate. ZI c/ BI RG 15564/99 - 8 Ciò, in primo luogo, per quanto attiene al preteso errore nell'identificazione ex actis degli immobili og- getto della prestazione professionale, errore che, pur avrebbe dovuto esser fatto valere ex ove sussistente, art. 395 n. 4 CPC trattandosi d'errore revocatorio, ma anche per quanto attiene la valutazione stricto sensu delle emergenze istruttorie. Va, infatti, tenuto presente come il motivo di ri- corso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 CPC debba essere inteso a far valere, a pena d'inam- missibilità ex art. 366 n. 4 CPC in difetto di loro spe- cifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazio- ni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed in- sanabile contrasto tra gli stessi;
come non possa, inve- ce, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in par- ticolare, non possa proporvisi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero ZI c/ BI RG 15564/99 - 9- convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell' iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame, giacché, diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in un'inammissibi- le istanza di revisione delle valutazioni e dei convinci- menti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. Né, com'è da tralaticio insegnamento di questa Cor- te, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'espli- cita confutazione delle tesi non accolte e/o la partico- lareggiata disamina degli elementi di giudizio non rite- nuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata moti- vazione che il raggiunto convincimento risulti da un esa- me logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustifi- carlo;
in altri termini, perché sia rispettata la pre- scrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 ed artt. 115 e 116 CPC, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prospettategli o comunque acquisite, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e suffi- cienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. ZI c/ BI RG 15564/99 - 10 censurare laNella specie i motivi, non intesi a ratio decidendi ma a prospettare una diversa interpreta- zione degli accertamenti in fatto e già per ciò solo in- ammissibili per i generali principi in precedenza ripor- tati, neppure risultano adeguatamente specifici in ordine alle risultanze istruttorie delle quali denunziano l'er- ronea od insufficiente valutazione e ciò rappresenta ul- teriore motivo d'inammissibilità. Allorchè, infatti, con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 CPC, sia denunziato un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l'in- congruità e/o l'insufficienza delle argomentazioni svol- tevi in ordine alle prove, per asserita omessa od erronea loro valutazione, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività de- gli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati, che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle dette risultanze mediante lo- ro sintetica ma esauriente esposizione ed, all'occorren- za, integrale trascrizione nel ricorso, non essendo ido- nei all'uopo, per il principio d'autosufficienza del ri- corso stesso, il semplice richiamo delle deposizioni ac- quisite nella fase di merito, od una loro frammentaria riproduzione, e la prospettazione del valore probatorio di esse, della riportata parte di esse, quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle va- ZI c/ BI RG 15564/99 - 11A lutazioni effettuate dal giudice del merito con la sen- tenza impugnata in ordine al complesso delle acquisizioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fi- ni dell'adottata decisione. Nella specie, per contro, dall'esame di quanto de- dotto non è dato desumere non solo l'effettiva rilevanza dei documenti, della deposizione testimoniale e dell'in- terrogatorio ai quali il ricorrente ha fatto riferimento, giacché solo parte delle risultanze istruttorie è stata presa in considerazione, ma neppure l'esatto loro signi- ficato, giacché non ne è riportato l'integrale contenuto bensì solo l'estrapolazione di talune componenti nel si- gnificato quale dal ricorrente soggettivamente inteso, sì che, avulse dal loro contesto e dal complesso delle emer- genze istruttorie, vengono utilizzate al fine d'estrarne significati verosimilmente favorevoli alle tesi sostenute dal ricorrente stesso, ma non risultano, all'evidenza, suscettibili d'adeguato riscontro e, quindi, non costi- tuiscono elementi di giudizio inidonei a fornire qualsi- voglia supporto al controllo di questa Corte sulla deci- sività d'un eventuale loro riesame ai fini di soluzioni dei punti salienti in controversia difformi da quelle adottate dal giudice a quo. Non senza tenere, comunque, nel debito conto che la motivazione fornita dal tribunale all'assunta decisione risulta ampia e tutt'altro che illogica, basata com'è su ZI c/ BI RG 15564/99 - 12 constatazioni obiettive desunte dalle risultanze istrut- torie e considerazioni ad esse coerenti;
valutazioni, dunque, operate nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito a fronte delle quali, in quanto obiet- tivamente immuni dalle censure ipotizzabili in forza del- l'art. 360 n. 5 CPC, la diversa opinione soggettiva del ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previ- ste nell'ipotesi d'accertato vizio di motivazione. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Camera di Consiglio il 19.10.2001. Santorin Il Presidente мес Il est. Mettine IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Tele 200 DEPOSITATO IN CANCELLERMA Roma 4 FEB. 2002 109T 129,11 IL CANCELLIERE C1 Lolazico 456T 3099 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Serie 4Registrato in adta DIC. 2004 тот. 160,12 aln. 117892. versate €1.7.2 Ровт 12,00 (OUTO CENTO SEITEN DE p. Dirigente Area Sarvit 17г, ло (Dolesa Maria Grazia Responsabile Servizio G aleri (DEM FACCICHISI)