Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2001, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POZILO IT IANO0 0 2 5 70 4 LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 19382/98 Cron.2140 Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Ud.05/07/00 Dott. Paolo STILE Consigliere CORTE SUPREVA ÎI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO Richieste copia studio SEN TENZA SOLE 24 ORE dal Sig 600 per dirith L. sul ricorso proposto da: 11 2/5 GEN 2001 LL MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato NAPPI PASQUALE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- ricorrente -
>> UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale contro at sig. NAPPY AEROPORTI DI ROMA SPA, in persona del legale per diritti L. il 15 FEB. 2001 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata IL CANCELLIERE in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso 10 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE studio dell'avvocato TERENZIO ALESSANDRO, che la Rilasciata copia legale al Sig. TERENZ rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- per diriter L. 11.15 FEB 2001- -2000 controricorrente IL CANCELLIERE 3429 avverso la sentenza n. 20252/97 del Tribunale di ROMA, -1- depositata il 10/11/97, R.G.N. 76645/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/00 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato NAPPI;
udito l'Avvocato TERENZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 17 ottobre 1992 il Pretore di Roma rigettava la domanda proposta dal signor AS LI nei confronti della società Aeroporti di Roma, domanda diretta ad ottenere l'inclusione del compenso percepito per il lavoro notturno, prestato in turni avvicendati, nella base di calcolo della tredicesima, quattordicesima, festività e ferie. L'appello del lavoratore veniva rigettato dal Tribunale di Roma con sentenza dell'11 febbraio/10 novembre 1997. In motivazione il Tribunale osservava che la pretesa del lavoratore era fondata in relazione alla indennità di anzianità maturata alla data del 31 maggio 1982, indennità per la quale il vecchio testo dell'art.2121 c.c. prevedeva il computo di ogni compenso di carattere continuativo, ma non per gli altri istituti contrattuali invocati. Rilevava che il ccnl applicabile escludeva che nel computo della 13a, della 14a e delle ferie si dovesse tenere conto della maggiorazione per lavoro notturno prestato in turni avvicendati, facendo riferimento ad una retribuzione da intendersi pari allo stipendio di fatto e all'indennità di contingenza, secondo la definizione di cui all'art.
7. Osservava, in particolare, che l'espressione “di fatto”, riferita alla retribuzione mensile da prendere in considerazione per la tredicesima, è una espressione di per sé equivoca, contenuta anche nella disposizione relativa alle maggiorazioni per il lavoro festivo, dove la stessa espressione era ulteriormente precisata con la specificazione, contenuta in una parentesi, che essa è composta da “stipendio di fatto” e “indennità di contingenza”. Aggiungeva che, quanto alla tredicesima, non trova applicazione 3 l'Accordo interconfederale del 1946, reso obbligatorio erga omnes con D.P.R. n. 1070 del 1960, che fa riferimento ad una “retribuzione globale di fatto”. I giudici di appello osservavano che, a prescindere dai dubbi sulla applicabilità dell'accordo al settore in questione, tale normativa “erga omnes” era stata derogata in meglio dalla successiva contrattazione collettiva di diritto comune, prevedente una ulteriore mensilità aggiuntiva, avente il medesimo carattere della tredicesima mensilità, in quanto giustificata dalla medesima causa. La stessa conclusione valeva per la quattordicesima mensilità, istituto di origine e disciplina esclusivamente contrattuale. Quanto alle ferie, il Tribunale osservava che il ccnl le aveva portato a 26 giorni, contro il minimo di 12 giorni di cui al citato accordo interconfederale. Né le norme contrattuali violavano l'art. 36 della Costituzione, l'art. 2109 c.c. o l'art. 7 della Convenzione O.I.L. n. 132 del 24.6.70. Quanto, infine, alle festività, il Tribunale - esternato il dubbio che tale domanda fosse stata riproposta, mancando, a differenza degli altri titoli, uno specifico motivo di impugnazione osservava che l'art. 5 della legge n. 260/49, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 90 del 1953, impone di far riferimento alla “normale retribuzione di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio" solo per la determinazione di quanto spettante ai lavoratori nelle festività non lavorate e non anche ai fini del compenso del lavoro prestato nelle predette giornate, cui provvede, invece, il secondo comma dello stesso art. 5, aggiungendo che “ai lavoratori.... che prestano -la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta" oltre al predetto trattamento (non oggetto del presente giudizio) – la retribuzione per le 66 - ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo". Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando quattro motivi di censura, AS LI. La società Aeroporti di Roma resiste con controricorso, illustrato con memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dell'art. 2108 c.c. con riferimento all'art. 4 parte specifica B del CCNL 3/7/84 e dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., difetto di motivazione". Ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il compenso per il lavoro notturno, prestato secondo regolari turni periodici, non ha carattere accidentale ma rientra nella normale retribuzione;
e che, di conseguenza, tale compenso computabile sia ai fini della indennità di anzianità sia ai fini di altri istituti indiretti per i quali la legge o il contratto facciano riferimento alla normale retribuzione di fatto giornaliera o alla retribuzione globale di fatto. Rispetto a tale interpretazione ne propone una diversa, che faccia “un passo avanti”: se la maggiorazione per il lavoro notturno prestato in turni avvicendati costituisce retribuzione normale, nella quale si compenetra, allora tale "retribuzione normale", comprensiva della ricordata maggiorazione, deve essere presa a base di calcolo per tutti gli istituti legali e contrattuali, prescindendo da uno specifico richiamo alla “normale 5 retribuzione di fatto giornaliera” o alla “retribuzione globale di fatto”. Il Tribunale ha rifiutato tale interpretazione, smarrendosi in una sterile distinzione tra retribuzione in senso proprio e retribuzione onnicomprensiva, e richiamandosi al ccnl. Con il secondo motivo si denuncia che il Tribunale ha violato l'art. 17 dell'Accordo interconfederale per l'industria del 27 ottobre 1946, reso obbligatorio con D.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070, omettendo di motivare su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Si lamenta che i giudici di appello non hanno applicato tale norma – che fa riferimento, per la determinazione della tredicesima mensilità, alla - ritenendo illogicamente che con retribuzione globale di fatto l'introduzione della quattordicesima i contratti collettivi abbiano attuato un trattamento economico più favorevole rispetto all'applicazione dell'accordo 27 ottobre 1946; mentre la valutazione di migliore o peggior trattamento va fatta nell'ambito dei singoli istituti contrattuali. Si deduce poi che la società Aeroporti di Roma è una società industriale, come tale soggetta alla disciplina dell'accordo del 1946 per la parte ancora applicabile, e che il Tribunale ha ignorato le argomentazioni al riguardo e si è trincerato dietro un inesplicabile dubbio circa l'applicabilità nella specie del citato accordo. Con il terzo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2109, secondo comma, c.c., dell'art. 36 della Costituzione e della legge 10 aprile 1981 n. 157, con la quale è stata ratificata la convenzione OIL 24.6.1970 n. 132; nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Assume che la retribuzione corrisposta durante le ferie deve tener conto anche della maggiorazione per lavoro notturno prestato secondo turni periodici, atteso che tale maggiorazione costituisce parte integrante della retribuzione "normale". Solo così viene rispettato il precetto di cui all'art.36 della Costituzione e la convenzione OIL n. 132 del 1970. Con il quarto motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 1362 c.c. in relazione all'art. 17 del ccnl 3 luglio 1984 e all'art. 17 del ccnl 13 marzo 1988, nonché contraddittorietà della motivazione anche per omesso esame di un punto decisivo della controversia. Lamenta che il Tribunale ha completamente omesso di esaminare il capo della domanda relativo alla inclusione del compenso del lavoro notturno nella indennità malattia e infortunio. Richiama le norme del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 che, nel determinare l'indennità per l'inabilità temporanea, fanno riferimento al guadagno medio degli ultimi 15 giorni, così ricomprendendo qualsiasi indennità o compenso percepito dall'infortunato in tale periodo. Sostiene che il Tribunale non solo ha ignorato tali principi, ma ha frettolosamente esaminato l'art. 17 del ccnl 13.3.88, il quale prevede che il lavoratore ha diritto alla retribuzione mensile di fatto per tutto il periodo di inabilità temporanea riconosciuto dall'INAIL e che, dalla retribuzione spettante, viene dedotto "quanto il lavoratore ha diritto di percepire dagli istituti assicurativi come indennità temporanea”. Deduce quindi che l'azienda, corrispondendo al lavoratore infortunato una retribuzione priva della maggiorazione per il lavoro notturno prestato in 7 turni avvicendati e incamerando le indennità corrisposte dall'INAIL, che tengono invece conto di tale emolumento, realizza un ingiusto guadagno a danno del lavoratore. Rileva poi che l'indennità di malattia ha origine legale e viene calcolata sulla retribuzione onnicomprensiva, come risulta dall'art. 3 del D.L.vo Lgt. 19 aprile 1946 n. 213, che rinvia alle norme sugli assegni familiari. Anche in tale indennità, pertanto, deve tenersi conto della maggiorazione per lavoro notturno. Il ricorso, i cui motivi si trattano congiuntamente in considerazione della loro manifesta connessione logico-giuridica, non è fondato. Il primo motivo risulta inammissibile, atteso che con esso - ricordata la giurisprudenza che ha ritenuto che il compenso per lavoro notturno, prestato secondo regolari turni periodici, non ha carattere accidentale ma rientra nella normale retribuzione, e che lo stesso è computabile ai fini di quegli istituti indiretti per i quali la legge o il contratto facciano riferimento alla normale retribuzione di fatto giornaliera o alla retribuzione globale di fatto - non vengono evidenziati errori ermeneutici o vizi motivazionali con riferimento alla norma contrattuale citata nel titolo, né viene precisato perché l'art. 2108 c.c. è stato violato, ma ci si limita a proporre una lettura più avanzata, lamentandosi che il Tribunale ha rifiutato di accedere alle considerazioni che "costituiscono un passo avanti" rispetto alla interpretazione che questa Corte ha fornito dell'art. 2108 c.c. Quanto alla denuncia di violazione dell'art. 17 dell'Accordo interconfederale per l'industria del 27 ottobre 1946, reso obbligatorio con D.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070, il quale prevede che la gratifica natalizia sia 8 calcolata sulla base della “retribuzione globale di fatto” oraria per gli operai, e della “retribuzione globale mensile di fatto” per gli impiegati, osserva la Corte che con corretta motivazione il Tribunale ha rilevato che l'accordo interconfederale invocato era stato derogato in meglio dalla successiva contrattazione collettiva di diritto comune, complessivamente più favorevole perché prevede due mensilità aggiuntive (13a e 14a) al posto di una. La questione non è nuova, essendo già stata ritenuta corretta la interpretazione seguita dai giudici di merito negli stessi sostanziali termini adottati dal Tribunale di Roma. Come osservato da questa Corte con le sentenze 19 marzo 1992 n. 3391, 9 aprile 1993 n. 4313 e 25 ottobre 1993 n. 10586, se è vero che, quanto alla tredicesima mensilità, la normativa resa efficace erga omnes aveva recepito il principio di onnicomprensività, come espresso dal concetto di “retribuzione globale di fatto”, tuttavia la previsione della ulteriore mensilità aggiuntiva (la quattordicesima), intervenuta con la successiva contrattazione collettiva di diritto comune, atteso il carattere unitario delle due erogazioni (in quanto giustificate da una medesima causa), ha finito per risolversi nell'attribuzione al lavoratore di un trattamento economico più favorevole, e tale da comportare la deroga a favore della seconda, come consentito dall'art. 7, ultimo comma, della legge 14 luglio 1959 n.741. Non ignora il Collegio il principio, affermato tra l'altro con le sentenze n. 84 del 7 gennaio 1992 e n. 13440 del 5 ottobre 1999, secondo il quale il carattere migliorativo della contrattazione collettiva di diritto comune, rispetto ai contratti collettivi resi efficaci erga omnes ai sensi della legge 14 9 luglio 1959 n. 741 - carattere migliorativo che, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, di tale legge, consente la derogabilità dei secondi da parte dei primi - deve essere accertato non già in generale, con riferimento alla evoluzione delle generali condizioni economiche dei lavoratori derivanti dalla applicazione dei vari contratti collettivi succedutisi nel tempo, ma in relazione al singolo istituto preso in considerazione dal contratto (o accordo) erga omnes;
e che, in applicazione di tale principio, è stata ritenuta corretta la motivazione con la quale il giudice del merito aveva considerati come istituti contrattuali diversi la tredicesima e la quattordicesima mensilità, con la conseguente applicazione del concetto di “retribuzione globale di fatto” ai fini del calcolo della gratifica natalizia di cui all'art. 17 dell'accordo interconfederale per i lavoratori dell'industria del 27 ottobre 1946. Va però ribadito che appare congrua ed immune da vizi logici o giuridici la motivazione con la quale il Tribunale di Roma ha implicitamente ma chiaramente ritenuto, richiamando la giurisprudenza di questa Corte sopra ricordata (Cass., n. 3391/92; 7108/92; 4313/93), che la tredicesima e la quattordicesima mensilità, giustificate dalla medesima causa, rientrino entrambe nel medesimo istituto contrattuale delle mensilità aggiuntive, con la conseguente deroga in meglio della disciplina di cui all'accordo interconfederale. È noto che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (cfr., fra le tante, Cass., 17 febbraio 1998 n. 1675). Ed è altrettanto consolidato il principio secondo il quale è fisiologico, 10 attesi i limiti del sindacato della Corte di Cassazione, che due opposte interpretazioni di giudici di merito di una medesima disposizione collettiva siano entrambe convalidate o censurate dalla Corte, a seconda del superamento o meno del controllo a questa attribuito (Cass., 11 luglio 1996 n. 6327; 10 maggio 1985 n. 2923; 2 aprile 1982 n. 2044). Il terzo motivo, che deduce che la esclusione del compenso per il lavoro notturno dalla base di calcolo della retribuzione per le ferie comporterebbe violazione dell'art. 36 della Costituzione e della convenzione OIL n. 132 del 1970, ratificata con legge n. 157 del 1981, è anch'esso infondato. Il Tribunale ha correttamente affermato che né l'art. 36 della Costituzione, né l'art. 2109 c.c., né l'art. 7 della Convenzione OIL n. 132 del 24.6.70 impongono (a differenza di quanto previsto dall'art. 2121 c.c. in tema di indennità di anzianità) che la retribuzione dovuta durante le ferie comprenda ogni compenso di carattere continuativo;
osservando, in particolare, che la norma della Convenzione OIL si limita a fare riferimento alla “normale o media retribuzione", la cui determinazione è rimessa, secondo la generale previsione dell'art. 2099 c.c., all'autonomia collettiva. La tesi è corretta e risulta in linea con la giurisprudenza di questa corte (cfr., da ultimo, Cass., 13 luglio 1999 n. 7432). Il quarto motivo, infine, è anch'esso infondato. Si lamenta che il Tribunale ha omesso di motivare sulla omessa inclusione della maggiorazione di cui si discute nella base di calcolo della indennità di malattia e infortunio;
ma tale domanda non risulta ricompresa fra quelle avanzate con il ricorso introduttivo, riguardanti la tredicesima, la quattordicesima, le festività lavorate e le ferie. 11 Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al rimborso delle spese in favore della resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio nei confronti della società resistente, che spese liquida in lire 29.000, oltre lire 1.500.000 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 5 luglio 2000. Il Presidente cons. estensore Jakeluing Phille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 25 GEN. 2001 I ZONATORE D A , LLERIA 0 S 1 S O 3 E L 3 A . T L T T R 5 , O O R C . A B A S ' I N E L D P L 3 S E A 7 I T D - N S I 8 - G S O 1 O P N 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T N S I I E R A S I G L E E D L R E O D 12