Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2026, n. 8985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8985 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
Testo completo
08985-26
REPUBBLICA ITALIANA
In caso di diffusione da presente provvedimento omettere le generalità gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NO De IS IC OS
-Presidente-
AR RO
Sent. n. sez. 85/2026 U.P. 16/01/2026 R.G.N. 36306/2025
EL CI
- Relatrice-
IA CI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG TO, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 06/05/2025 della Corte di appello di Palermo;
udita la relazione svolta dal Consigliere EL CI;
lette le conclusioni del sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento della sentenza
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 27 febbraio 2024 nei confronti di TO IG, ritenuto responsabile dei reati previsti e puniti dagli artt. 387 - bis cod. pen e 570 - bis cod. pen. ai danni della ex compagna AN Crisà.
2. Avverso la sentenza, TO IG ha presentato ricorso, per il tramite del difensore di fiducia, con cui ha dedotto: -vizio di motivazione per omissione per avere la Corte di appello valutato solo i motivi nuovi e non quelli introdotti con l'atto di appello principale con cui si muovevano contestazioni in ordine alla configurabilità di entrambe le ipotesi di reato ascritte all'imputato;
ßr
- violazione di legge, in relazione all'art. 110 del d.P.R. del 30 maggio 2022, n. 115, per avere la Corte di appello disposto la condanna dell'imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile, essendo le parti ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata - il Pubblico Ministero ha inoltrato requisitoria scritta, con cui ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La sentenza impugnata è inficiata dal vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Essa è totalmente priva di apparato argomentativo in ordine al motivo di appello principale con cui è stata censurata sia la configurabilità del delitto di cui all'articolo 387 - bis cod. pen. che del delitto di cui all'art. 570- bis cod. pen.
2.1. Ai Giudici del gravame è sfuggito il contenuto dell'atto di appello principale, avendo, per un verso, erroneamente ritenuto formato il giudicato parziale in relazione alla condanna riportata dal IG per il reato di cui all'art. 387- bis cod. pen., e, per altro verso, confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 570-bis cod. pen., senza scrutinare il tema - oggetto di specifica doglianza e rilevante ai fini della verifica della capacità di assolvere all'obbligo di corresponsione dell'assegno della capacità reddituale dell'imputato.
3. La sentenza va, dunque, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello per nuovo giudizio.
E' assorbito il secondo motivo
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della
Corte di appello di Palermo. Così deciso, 16/01/2026
Il Consigliere estensore Marielle fanficiello
Il Presidente NO De IS
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
MAR 2026
FUNZIONARIO GIUDIZIARID EP IN
precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il Presidente NO De IS
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
09 MAR 2026
IL FUNTARIO GIUDIZIARIO IN IR
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