Sentenza 16 marzo 2002
Massime • 1
In caso di licenziamento illegittimo ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 il lavoratore ha diritto ad ottenere, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali, condanna che è accessoria rispetto a quella al risarcimento del danno, è analogamente giustificata dalla continuità del rapporto di lavoro, e va determinata facendo riferimento al numero delle mensilità di retribuzione oggetto della condanna risarcitoria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2002, n. 3905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3905 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2002 |
Testo completo
کے M Aula B 03905/02 ITALIANA REPUBBLICA LA COR SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sciarelli Guglielmo Presidente R.G.N.12805/99 14983/99 Fabrizio Consigliere Dott. Miani Canevari Consigliere Cron. 9140 Dott. De Matteis Aldo Consigliere Rep. Dott. La Terza Maura Ud. 10/12/01 Dott. Di Lella Raffaele Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da CO US rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv.to Roberto Boschi e Costantino Tassarolo, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in via Cola Di Rienzo n.271 - Roma.
- ricorrente -
4902
contro
BANCA ANTONIANA POPOLARE COOPERATIVA A RESPONSABILITA' legale rapp.te pro LIMITATA P.A. in persona del difeso, giusta procura a margine del controricorso, dagli avv.ti Giuliana Pane tempore, rappresentato e e Alessandra Zampieri, e Poletti, Umberto Giaquinto domiciliato presso la prima in L. Calvo n.41 - Roma. - ricorrente incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.832 del - R.G. 510/1997. 30/9/1998 causa svolta nella pubblica Udita la relazione della udienza del 10/12/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Roberto Boschi;
Udito l'avv. Giuliana Pane Poletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore concluso per il rigetto Generale Dott. Fedeli, che ha del ricorso incidentale, e l'accoglimento per quanto di ragione di quello principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso alTO di Padova, depositato il 12/5/1993, EN GU, premesso di essere stato assunto dalla AN NA di Padova e Trieste il 1° luglio 1982 con mansioni di guardiano e di ausiliario amministrativo, esponeva quanto segue: nel luglio 1984 era stato colpito da mandato di arresto emesso dal Tribunale di Venezia, per il reato di tentata estorsione;
mentre era ristretto in carcere, la banca datrice di lavoro, in data 13/7/1984, gli aveva contestato la notizia dell'arresto operato e lo aveva sospeso dal servizio per motivi cautelari;
con successiva lettera del 30/7/1984 gli aveva contestato la violazione dell'art 31 del C.C.N.L. aver dato notizia dell'azione del settore per non penale iniziata nei suoi confronti dalla Procura ' né di quella promossa della Repubblica di Padova dalla Procura della Repubblica di Venezia, e per non aver dato risposta alla precedente lettera del 13 luglio, avvertendolo che in caso di prosecuzione dell'assenza sarebbe stata costretta a licenziarlo;
aveva la libertà in data 22/9/1984 ottenuto provvisoria;
- in data 12/11/1984 la banca lo aveva licenziato (in relazione ai suddetti sia per giusta causa addebiti di cui alla lettera del 30/7/84), sia per motivo oggettivo (collegato alla giustificato pendenza del procedimento penale e alla impossibilità di utilizzarlo nelle mansioni di guardiano, che presuppongono un rapporto fiduciario, compromesso dalle vicende penali). - aveva quindi impugnato il licenziamento;
- nel frattempo, in data 3/3/1993 era stato assolto dalle imputazioni per non aver commesso il fatto. Concludeva chiedendo al TO accertarsi la del licenziamento intimato, con illegittimità condanna della datrice di lavoro a reintegrarlo nel posto di lavoro, a risarcirgli il danno subito in misura pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra, ed a versare i contributi previdenziali. AN si costituiva ritualmente e La convenuta chiedeva il rigetto del ricorso. Il TO, con sentenza del 24 maggio 1996, rigettava la domanda, e compensava le spese, osservando che, in considerazione della natura (di guardiano) che il fiduciaria delle mansioni GU espletava, la AN non poteva reinserirlo in azienda prima della definizione delle procedure a suo carico, che incidevano sul giudiziali rapporto fiduciario come causa sopravvenuta di impossibilità della prestazione. In parziale accoglimento del gravame proposto dal giudice riformando la GU, il d'appello, decisione pretorile, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento, ha ordinato la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, e ha condannato la banca datrice di lavoro al risarcimento del danno, liquidato in misura pari a dodici mensilità oltre interessi e dell'ultima retribuzione, rivalutazione. con riferimento al A fondamento della decisione, e giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ha posto le argomentazioni che seguono. Per effetto della scarcerazione e della concessione il lavoratore dal della libertà provvisoria, aveva riacquistato la libertà, ed era 22/9/1984 pienamente in condizione riprendere di la sua attività lavorativa, sussistendo alcuna non fisica O giuridica tale da poter impossibilità impossibilità concretizzare una causa di sopravvenuta della prestazione. Né comunque la circostanza della pendenza di un procedimento penale poteva giustificare in termini oggettivi il recesso dal rapporto, neppure invocando motivi di generico sospetto o di decoro dell'immagine della banca in considerazione della dell'arresto, una supposta ovvero pubblicità compromissione del rapporto fiduciario. Peraltro, proprio con riferimento alla ipotesi della pendenza di un procedimento penale, l'art. 31 al datore di consente settore del C.C.N.L. del lavoro esclusivamente di poter disporre "l'allontanamento dal servizio del lavoratore per fino all'intervento di una motivi cautelari” con diritto del dipendente pronuncia irrevocabile, alla percezione dell'intero trattamento economico ed al mantenimento dell'anzianità di servizio. Per quanto attiene ai rilievi disciplinari, posti ad ulteriore giustificazione (quale "giusta causa") del provvedimento espulsivo, il giudice del gravame ha osservato quanto segue: del 30 luglio 1984 La originaria contestazione riguardava tre distinti addebiti concernenti: 5 a) la violazione dell'art. 31 del C.C.N.L. per non avere il lavoratore dato notizia dell'azione penale Procura della dalla carico iniziata a suo Repubblica presso il Tribunale di Padova;
b) la violazione dello stesso articolo per non aver dato notizia dell'azione penale intrapresa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per il reato di tentata estorsione;
c) la violazione delle norme di comportamento per ricorrente dato risposta ad una non avere il 13 luglio 1984 in ordine precedente lettera del all'arresto eseguito nei locali della banca il 10 luglio 1984. Con il provvedimento di licenziamento del 12 novembre 1984 la banca non aveva richiamato l'addebito sub a), che doveva ritenersi pertanto abbandonato, ma aveva fatto riferimento esclusivamente alla violazione delle norme di comportamento (addebito sub c), nonché alla omessa comunicazione dell'inizio del procedimento promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. non poteva In relazione a tale procedimento, imputarsi al lavoratore di non aver dato tempestiva dell'inizio dell'azione penale, comunicazione lo stesso lavoratore (secondo quanto poiché e non smentito dalle suo difensore precisato dal aveva appreso la notizia risultanze processuali) dalla iniziativa penale nei suoi confronti solo con a seguito del quale era l'esecuzione dell'arresto, stato posto in isolamento. La banca peraltro era dell'arresto quanto sicuramente al corrente in operato nei suoi locali, e conosceva le imputazioni, in quanto diffuse anche dalla stampa locale, per cui, comunque, l'addebito assumeva una ridotta rilevanza disciplinare, inidonea a giustificare il licenziamento. Pertanto, anche sotto il profilo disciplinare, andava rilevata la illegittimità del licenziamento. al risarcimento del danno Con riferimento licenziamento all'illegittimo il conseguente Tribunale, considerato che il GU, come dallo stesso riconosciuto, aveva per sua scelta omesso di rinnovare la iniziale iscrizione nelle liste di collocamento, in tal modo contribuendo, con il proprio comportamento, alla determinazione del danno che lo avrebbe potuto evitare con stesso modesto impegno di diligenza, ha ritenuto congruo danno in misura pari a dodici quantificare il mensilità dell'ultima retribuzione. Avverso tale pronuncia EN GU propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La AN NA LA resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi, ed al quale replica con memoria EN GU. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., perche' proposti contro la stessa sentenza. ricorso EN GU Con il primo motivo del e comunque contraddittoria denuncia insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 18 1. 300 del 20 maggio 1970, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Il ricorrente sostiene che, ai sensi dell'art 18 legge 300 del 20 maggio 1970 (sia nel testo originario e che nella formulazione introdotta dalla legge 108 dell'11 maggio 1990), il danno, conseguente all'accertamento della illegittimità del licenziamento, va automaticamente individuato nelle retribuzioni non percepite dalla data del a quella della effettiva provvedimento espulsivo reintegra, salvo che il datore di lavoro non provi l'aliunde perceptum dal lavoratore. Nel caso di specie il giudice del gravame, che ha limitato il suddetto danno in misura pari a dodici mensilità, (benché il datore di lavoro non avesse l'aliunde né provato, né chiesto di provare tale censurata conclusione perceptum), perviene a sulla base di una superficiale e contraddittoria valutazione delle dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore, erroneamente deducendone la sussistenza di un comportamento colposo (concretatosi nel della iscrizione al mancato rinnovo iniziale collocamento), idoneo a contribuire alla determinazione del danno. Il motivo di inricorso esame non merita accoglimento. Il ricorrente non individua alcun vizio motivazionale, né precisa sotto quale profilo la valutazione delle dichiarazioni del ricorrente sarebbe insufficiente o contraddittoria. Egualmente infondata appare la censura nella parte in cui imputa al giudice del gravame di non aver l'entità del danno considerato, nel determinare licenziamento, il derivante dall'illegittimo mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante a lavoro merito all'aliunde sul datore di in perceptum o a quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza. Va al riguardo osservato che il giudice del merito, nel pervenire alla statuizione censurata sulla base delle dichiarazioni dello stesso lavoratore circa il proprio comportamento (ritenuto concausativo del ha correttamente applicato il principio, danno), più volte affermato da questa Corte, per il quale l'eccezione relativa a quanto il lavoratore licenziato ha percepito, avrebbe potuto percepire, non costituisce eccezione in senso stretto (che in quanto tale va dedotta e provata esclusivamente dalla parte interessata), bensì con la conseguenza che eccezione c.d. impropria, quando risultano ritualmente acquisiti al processo fatti 0 circostanze, da chiunque provenienti, idonei ad attestare l'aliunde perceptum ovvero il comportamento colposo del lavoratore nella causazione del danno, il giudice deve tenerne conto (vedi in proposito Cass. S.U. 1099 del 3 febbraio 1998; Cass. 3345 del 21 marzo 2000). Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. a Il ricorrente si duole che il giudice del gravame non abbia motivato sulla questione se, in presenza norma del CCNL (art 31), la quale prevede che, in caso di pendenza del procedimento penale, di una 10 il datore di lavoro può sospendere in via cautelare il dipendente, con l'obbligo tuttavia di per retribuzione il corrispondergli la intera il datore di lavoro, periodo della sospensione, qualora decida di adottare invece della sospensione, il provvedimento espulsivo, non sia poi tenuto, in caso di annullamento del licenziamento, a corrispondere al lavoratore le non solo ai sensi dell'art retribuzioni maturate, 18 legge 300 del 20 maggio 1970, ma altresì ai illegittimamente 31, sensi del citato art disapplicato, e rispetto al quale, essendo inadempiente, non poteva invocare l'aliunde perceptum. Il motivo è infondato. Il giudice del gravame, nell'individuare, quale la determinazione oggetto della pretesa in esame, del danno derivante dalla illegittimità dello stesso ai sensi dell'art 18 legge 300 del 20 maggio 1970, ha con ciò stesso escluso la rilevanza, ai fini che interessano, della invocata norma contrattuale, che non riguarda il risarcimento del danno da illegittimo licenziamento, ma disciplina una diversa fattispecie (la sospensione cautelare ed il relativo trattamento economico). 11 Con il terzo motivo del ricorso principale il GU denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché contraddittoria motivazione in relazione all'art 1227 cc. comma 2°. Il ricorrente sostiene che la banca convenuta, che chiedere il alimitata si costituirsi era nel solo nella memoria rigetto integrale del ricorso, conclusionale aveva sostenuto, in via subordinata, doversi comunque limitare il risarcimento del danno a cinque mensilità, ovvero alle mensilità relative al periodo precedente l'aprile 1987 (quando il GU si era iscritto nel registro delle imprese come azienda individuale). Rileva che erroneamente il giudice del gravame si è pronunciato su tali conclusioni, che costituiscono modifica di quelle originariamente proposte. In ogni caso non ha considerato che i fatti che giustificano la riduzione dell'entità del risarcimento devono essere provati da chi propone la relativa eccezione;
e che, nel caso di specie, un lato non aveva provato l'aliunde la banca da perceptum, e dall'altro, producendo la domanda di iscrizione del lavoratore alla Camera di Commercio, aveva dimostrato che il GU si era adoperato, suo potere, (avviando una attività per quanto in 12 commerciale) per limitare le conseguenze dannose dell'illegittimo licenziamento. errato il giudice del Sostiene che ha pertanto gravame nel ritenere, per il solo fatto del mancato nelle liste del rinnovo della iscrizione collocamento (e senza peraltro valutare quali concrete possibilità di rioccupazione offriva il un lavoratore disoccupato mercato del lavoro ad usando la ordinaria diligenza, tenti di che, trovare un nuovo posto di lavoro) che il GU avesse tenuto un comportamento colposo contribuendo alla determinazione del danno, pur risultando (dalla stessa menzionata documentazione prodotta lo si era attivato nel dalla banca) che stesso tentativo di attingere a nuove fonti di guadagno. Il motivo di ricorso non merita accoglimento. Le conclusioni proposte in via subordinata circa la limitazione del risarcimento del danno non integrano una modifica della domanda, ma una mera della stessa in via subordinata e precisazione Peraltro a tali ad analoghe riduttiva. conclusioni il giudice del merito sarebbe comunque dovuto pervenire, indipendentemente dalla suddetta precisazione conclusionale, ove avesse ritenuto (come è avvenuto) la insussistenza dei presupposti 13 per l'accoglimento integrale della domanda. Per quanto attiene al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del datore di lavoro in merito all'aliunde perceptum o al comportamento colposo del lavoratore, ai fini della determinazione del risarcimento spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, si è già detto. Egualmente infondata è la menzionata censura di contraddittorietà della motivazione con cui il giudice del gravame ha ritenuto il comportamento del danno derivante del ricorrente concausativo dall'illegittimo licenziamento. osservato che la valutazione del comportamento Va del GU, in termini di sostanziale negligenza, riferita, necessariamente è evidentemente e complessiva, considerazione nell'ambito di una all'ampio spazio temporale decorso dalla data del licenziamento (oltre 10 anni), ed è in relazione a tale ampio periodo, (ed al rilievo - non contraddetto dall'esistenza di una singola e - // della prolungata mancanza di sporadica iniziativa qualsiasi tentativo del GU che non si era neppure preoccupato di rinnovare l'iscrizione al - di utilizzare mansioni ausiliarie collocamento 14 pur largamente collocabili sul mercato del lavoro) che la statuizione censurata trova la sua motivata senza che sia individuabile, nel giustificazione, suo coerente e logico percorso argomentativo, il denunciato vizio motivazionale, risolvendosi la censura in esame nell'opporre inammissibilmente a gravame una propria quella del giudice del valutazione del comportamento del lavoratore, quale accertato sulla base delle risultanze processuali. ricorso principale il Con il quarto motivo del GU denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e comunque rilevabile d'ufficio. che il ricorrente Va preliminarmente precisato erroneamente fa riferimento alla norma di cui all'art 360 n.5 cpc (omessa motivazione), laddove, come appare evidente dal contenuto della doglianza, la norma di cui si intende denunciare la violazione è quella di cui all'art 112 cpc. Il ricorrente si duole infatti che, pur avendo richiesto la condanna del datore di lavoro anche al в versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, il giudice del merito non si è pronunciato su tale richiesta. non può essere ammissibilità Il motivo (la cui 15 messa in discussione per effetto della suddetta erronea indicazione, che appare priva di rilevanza, potendosi identificare l'effettivo contenuto della la chiara esposizione delle censura attraverso ragioni prospettate) è fondato, in quanto il giudice del gravame, in violazione del dovere impostogli dalla norma di cui all'art.112 cpc, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda ritualmente proposta, avente ad oggetto la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali dovuti, in conseguenza e per effetto della accertata illegittimità del licenziamento ai sensi dell'art 18 legge 300 del 20 maggio 1970. del ricorso incidentale la Con il primo motivo AN NA violazione denuncia e falsa applicazione dell'art. 3 1. 604 del 15 luglio 1966, nonché degli artt. 1256, 1464, 1362 e SS. C.C., nonché insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il ricorrente incidentale sostiene che erroneamente definito come pretesa il giudice di appello ha impossibilità o difficoltà soggettiva dell'azienda della prestazione la mancata utilizzazione lavorativa del GU. 16 Si tratterebbe infatti di una oggettiva impossibilità derivante dalla natura della attività e natura fiduciaria (non valutata bancaria dalla dal giudice di appello) delle mansioni affidate al GU, in relazione circostanza alla che la non era stata quest'ultimo posizione penale di ancora chiarita, e che la scarcerazione non già per ma per concessione della mancanza di indizi, libertà provvisoria, tendeva ad alimentare i dubbi di colpevolezza. Sostiene ancora il ricorrente incidentale che il Tribunale ha violato i canoni di ermeneutica ha che la banca affermato laddove contrattuale avrebbe dovuto avvalersi della disposizione di cui all'art 31 del contratto collettivo del settore, che consente al datore di lavoro di sospendere cautelativamente il dipendente a cui carico pende garantendogli però la un procedimento penale, retribuzione. interpretazione, erronea ed Afferma che tale illogica, viola i criteri interpretativi laddove da le un lato non considera che detta norma prevede una mera facoltà (la quale non escluderebbe la valutabilità della pendenza del procedimento penale come motivo idoneo a giustificare il licenziamento, 17 e della quale il datore di lavoro può ritenere di non avvalersi), e non già un obbligo di sospensione;
e dall'altro afferma assurdamente che la AN avrebbe dovuto sospendere il lavoratore per tutta la durata del procedimento penale, addossandole in tal modo un inaccettabile onere economico. La censura non merita accoglimento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata, data la natura dei contratti stessi, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, un sindacato limitato in sede di legittimità, ad alla verifica del rispetto dei canoni legali di e al controllo della ermeneutica contrattuale sussistenza di una motivazione logica e coerente;
sia la denuncia della violazione delle regole di vizio di motivazione ermeneutica sia quella del indicazione e, cioè, la esigono una specifica attraverso il quale si è precisazione del modo realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni e contraddittorietà del dell'obiettiva deficienza non potendo le ragionamento del giudice, censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro 18 attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (v. tra le più recenti Cass. 4 febbraio 2000 5 aprile 2000 n.1225, n. 4222, 24 agosto 2000 n.11053, 10 luglio 2000 n.9157, 23 settembre 2000 n.12644, 21 luglio 2001 n.9950). Nel caso di specie, il giudice del gravame (dopo contrattuale in esame aver precisato che la norma alla ipotesi della prevede, riferimento con a carico del procedimento penale pendenza di un dipendente, che "l'azienda può anche disporre in ogni fase del procedimento penale in atto l'allontanamento dal servizio del lavoratore interessato per motivi cautelari" con diritto del dipendente alla percezione dell'intero trattamento della anzianità economico ed al mantenimento di servizio), ha interpretato tale norma nel senso che la stessa esclude la idoneità della mera pendenza del procedimento apenale giustificare un provvedimento espulsivo in quanto, con riferimento al di lavoro consente datore a tale ipotesi, di disporre l'allontanamento dal esclusivamente servizio del lavoratore interessato. Le censure, così come proposte, appaiono infondate, in quanto non individuano alcuna violazione dei 19 criteri ermeneutici, né evidenziano carenze motivazionali. In particolare deve osservarsi che il giudice del norma esame gravame non ha negato che la in individuasse una mera facoltà riconosciuta al datore di lavoro, di cui quest'ultimo era libero di avvalersi meno,о né ha mai indicato alcun comportamento che la banca avrebbe dovuto adottare o che, per effetto di tale norma, fosse tenuta ad adottare. in base al dato Si è limitato rilevare che, a testuale di cui alla norma contrattuale in questione, l'unica facoltà concessa al datore di avesse opportuno di non lavoro, che ritenuto mantenere in servizio il dipendente sottoposto a non già (o non anche) di procedimento penale, era procedere al licenziamento, ma "esclusivamente" di disporre l'allontanamento dello stesso dal servizio. La interpretazione della norma contrattuale appare logica e coerente nel suo sviluppo argomentativo, e rispettosa del preciso e inequivocabile dato testuale. La censura in esame, laddove sostiene che la non escluderebbe la "facoltà" di sospendere 20 valutabilità della pendenza del procedimento penale come motivo idoneo a giustificare il licenziamento, non individua specifici errori compiuti dal giudice d'appello nell'analisi del testo contrattuale, ma inammissibile contrapposizione, si risolve nella elementi valutati nella sulla base degli stessi sentenza impugnata, di una diversa, e forzata, opzione interpretativa. Ciò premesso, va osservato che, una volta ritenuta la infondatezza delle censure proposte, e preso atto della interpretazione, da parte del giudice del gravame, della norma contrattuale, nel senso che la stessa esclude la idoneità della pendenza a legittimare il del procedimento penale provvedimento espulsivo, le ulteriori argomentazioni con le quali il suddetto giudice, ha escluso che, anche indipendentemente dalla norma contrattuale, la pendenza di un procedimento penale possa integrare una ipotesi di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, appaiono ultronee e di talché il suesposto rafforzative, meramente profilo di doglianza con cui dette ulteriore censurate, riguardando un argomentazioni vengono punto non decisivo della controversia, appare privo 212 1 di rilevanza ai fini della decisione, e quindi inammissibile. Con il secondo complesso motivo, il ricorrente incidentale, nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 1362 e e SS. C. C., nonché insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, propone articolate censure. Sostiene innanzitutto che il giudice del gravame, nell'affermare la illegittimità del licenziamento profilo disciplinare, ha anche sotto il erroneamente interpretato la lettera di licenziamento, laddove ha che,ritenuto essendo richiamata specificamente, (oltre alla mancanza riguardante la omessa risposta alla lettera del 13/7/84) esclusivamente la omessa comunicazione della notizia della azione penale intrapresa dalla procura della Repubblica di Venezia, in relazione all'arresto effettuato nei locali della banca, doveva ritenersi che fosse stato abbandonato l'ulteriore rilievo della contestata omissione della comunicazione della notizia della azione penale promossa dalla Procura della Repubblica di Padova. 22 Infatti il giudice del gravame non avrebbe considerato che la lettera di licenziamento, pur richiamando esplicitamente l'addebito in non questione, richiamava tuttavia la corrispondenza chedel 9/8/84, intercorsa, fra cui la lettera faceva riferimento al provvedimento di contestazione. La doglianza è infondata. Premesso che si discute della interpretazione di un atto negoziale, censurabile esclusivamente per violazione dei criteri interpretativi o per vizi va osservato che nel caso di della motivazione, specie le censure suesposte non individuano alcuna 0 carenza motivazionale, contraddittorietà inidonei ad inficiare il fondandosi su rilievi lineare e coerente percorso argomentativo posto a base della censurata statuizione. Il giudice del gravame, dopo aver richiamato la (e quindi il suo lettera licenziamento di ha ritenuto che l'avere complessivo contenuto), enucleato in tale provvedimento taluni soltanto dei comportamenti originariamente contestati, andava inteso quale implicito abbandono degli ulteriori ricompresi nella lettera di addebiti, già contestazione. 23 Risulta implicito in tale argomentare (e non si individua pertanto la denunciata carenza motivazionale) che al generico richiamo, contenuto lettera di nella parte relazionale della riguardante alla corrispondenza licenziamento, tutti gli addebiti contestati, viene assegnato il solo e palese significato di un mero riferimento alla più ampia e originaria vicenda disciplinare dal suddetto giudicante), (peraltro richiamata rispetto alla quale vengono poi confermati, ai fini espulsivo, della adozione del provvedimento inizialmente soltanto taluni dei comportamenti contestati, esplicitamente individuandoli. Deve dunque affermarsi la infondatezza delle esame, individuando alcuna doglianze in nonche, incongruenza motivazionale nel coerente argomentare del giudice del gravame, né la violazione di criteri interpretativi, si risolvono ancora una volta nella mera proposizione di una interpretazione dell'atto negoziale diversa ed alternativa rispetto a quella censurata. Né può efficacemente opporsi che il giudice del in tal modo violato il gravame avrebbe comunque consolidato principio interpretativo per il quale il datore di lavoro non ha l'onere di richiamare 24 nella lettera di licenziamento, gli addebiti già formulati. Va infatti osservato che il giudice del gravame non nessun modo affermato la sussistenza di un in siffatto onere, ma si aè limitato rilevare che, nel caso di specie, detto richiamo era stato effettuato, e ad ilinterpretarne significato negoziale. Con ulteriore profilo di censura, il ricorrente incidentale sostiene che in ogni caso il Tribunale ha travisato il significato della norma contrattuale laddove, in relazione all'addebito al GU di non aver comunicato alla AN la notizia dell'inizio dell'azione penale nei suoi confronti, ha sostenuto, giustificazione a del GU, che erala banca certamentecomunque a conoscenza penaledell'azione intrapresa nei confronti del dipendente, essendo l'arresto avvenuto nei locali della AN, ed ampiamente riferito dalla stampa locale. Il ricorrente incidentale rileva al cheriguardo la norma contrattuale non prevede il venir meno dell'obbligo di comunicazione a carico del dipendente qualora la banca abbia eventualmente acquisito in altro modo conoscenza dell'azione penale intrapresa. 25 censura per ultimo Con riferimento al profilo di richiamato, deve rilevarsene la infondatezza, per avere il ricorrente incidentale attribuito al giudice del gravame una interpretazione della norma contrattuale diversa da sostenuta nella quella impugnata sentenza. Il giudice del gravame infatti non ha inteso negare che l'addebito contestato rientra nella previsione contrattuale in questione, come erroneamente sembra attribuirgli il ricorrente incidentale, ma ha inteso piuttosto evidenziare la rilevanza meramente la banca già a formale dello stesso (per essere conoscenza delle notizie in relazione alle quali ha contestato al lavoratore la violazione dell'obbligo di comunicazione), ai fini della valutazione della conseguente sua limitata gravità, e della sua provvedimento di inidoneità a giustificare il licenziamento. La statuizione appare pertanto immeritevole delle censure proposte. di doglianza il ricorrente Con ultimo profilo 6 incidentale sostiene che in ogni caso il Tribunale ha inadeguatamente motivato, laddove ha sostenuto che l'addebito in questione non poteva comunque essere imputato al GU, in quanto quest'ultimo 26 3 penale dell'azione aveva appreso dell'esistenza Osserva il solo all'atto dell'arresto. Infatti, ricorrente incidentale, è lo stesso giudice del gravame riconoscere che la dedotta mancanza di a conoscenza appare solo verosimile (in quanto affermata sulla base di dichiarazioni provenienti dal difensore dello stesso lavoratore), e dunque non è provata. Deve a questo punto osservarsi che avendo il giudice del merito accertata, come si è già evidenziato, la inidoneità dell'addebito in esame a giustificare il provvedimento espulsivo, la ulteriore affermazione contenuta nella sentenza impugnata circa la non imputabilità dello stesso al GU ed aiirrilevante finiultronea appare della decisione, e di conseguenza vanno considerate inammissibili, le suesposte censure proposte nei confronti di tale statuizione. Dunque, ed in conclusione, vanno rigettati i primi tre motivi del ricorso principale, nonché il ricorso incidentale. Va accoltoinvece il quarto motivo del ricorso principale. La Corte pertanto, in relazione al motivo accolto, 27 cassa la impugnata sentenza, e decidendo nel merito, ai sensi dell'art 384 c.p.c., rileva: ai illegittimo sensi In caso di licenziamento dell'art 18 legge 300 del 20 maggio 1970 il lavoratore ha diritto ad ottenere, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione citata, la condanna del datore di lavoro al pagamento dei (condanna accessoria previdenziali contributi rispetto a quella al risarcimento del danno, ed giustificata dalla continuità del analogamente rapporto). quanto alla determinazione del attiene Per contenuto della condanna, deve osservarsi che l'obbligo del versamento contributivo (anche indipendentemente dall'evidenziato carattere accessorio della relativa condanna nella fattispecie in esame) è comunque collegato e connesso all'obbligo retributivo, la cui alla tutela reale sussistenza, in relazione prevista e disciplinata dall'art 18 legge 300 del 20 maggio 1970, va individuata con riferimento al numero delle mensilità di retribuzione oggetto della condanna risarcitoria. Nel caso di specie, poiché il danno stato individuato in una indennità pari a dodici 28 mensilità della ultima retribuzione, la AN convenuta va condannata al pagamento dei contributi ed assistenziali in relazione previdenziali corrispondente alle suddette all'importo retribuzioni. Va confermata la statuizione del giudice d'appello sulle spese del giudizio di merito. Stim asi equo compensare le spese del giudizio di legittimità. РОМ Riunisce i ricorsi;
Rigetta i primi tre motivi del ricorso principale;
Rigetta il ricorso incidentale;
Accoglie il 4° motivo del ricorso principale, cassa 3 3 5 0 1 . . N T A impugnata in relazione al motivo S R la sentenza 3 S I A 7 ' A - D L T , 8 L , - E O accolto, e, decidendo nel merito, condanna la AN A 1 L S D 1 L E I P O S S E B N I G I E N D G S G E convenuta al pagamento dei contributi previdenziali I A O L A T A S O A D O T L P E T L , I M E R O I I D R A D T in relazione all'importo S D I C ed assistenziali G E E T R N E S a dodici mensilità dell'ultima E corrispondente retribuzione globale di fatto;
Conferma la statuizione del giudice d'appello sulle spese e compensa le spese del giudizio di legittimità. E Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001. R E E R I E L I Il Consigliere estensore 2 L Maffacle IV. hilly L 0 Il Presidente L 0 E E 2 n C C . a N affaele Di Guglielmo Sciarelli R N C A A baglichen w A C n M i L C I o 6 t L a I 1 t i s 29 o p e D