Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2001, n. 10672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10672 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
10672 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT LA CORTE SUPP EM CASSALLONE Oggetto Spoteca iscritta per SEZIONE TERZA CIVILE ૨૧૧૩૮૨ Lanni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 55/99 Presidente NICASTRO Dott. Gaetano Dott. Ugo Rel. Consigliere FAVARA Consigliere Cron.23290 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Rep. 3622 Dott. Antonio LIMONGELLI Ud. 10/04/01 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA : n a studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: * 3020 03 AGO. 2001 CARIPLO SPA, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, Prof Giovanni Ancarani, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL GARDENA 35, CANCELLE presso lo studio dell'avvocato DOMENICO GUIDI, che la difende, giusta procura speciale per Notar Stefano 00104085 Zanardi di Milano del 09/12/98 rep. n. 36553; ricorrente -
contro
TOWER AUTOMOTIVA SRL (già SIMES SPA), con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro 2001 tempore dott. Paolo Arpellino, elettivamente . 719 domiciliata in ROMA VIA LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato ENRICO PAMPHILI, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati GIUSEPPE DI CHIO, EMANUELE BALBO di VINADIO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1367/97 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione II Civile, emessa il 19/09/97 e depositata il 06/11/97 (R.G. 292/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Domenico GUIDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 20.11.93 la SOC. Mea conveniva dinanzi il Tribunale di Torino la SOC. LO per ivi sentire accertare il suo diritto alla cancellazione dell'ipoteca con conseguente condanna della convenuta a provvedervi. Esponeva la istante in citazione di avere acquistato in data 22.12.81 da GI SS un fabbricato industriale sito in Gru- gliasco e che a sua insaputa era stata iscritta sull'immobile ipoteca giudiziale da parte della LO sino alla concorrenza di 6.136.000.000. Successivamen- te, la stessa LO riconosceva che la ipoteca era 2 stata iscritta per errore e si impegnava alla cancella- zione della stessa, il che non avveniva. Radicatosi il contraddittorio, la LO eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva osservando che la ipoteca era stata iscritta a carico di altro no- minativo e successivamente alla trascrizione dell'avvenuta vendita. Nel merito, affermava che il creditore era tenuto solo a prestare il suo assenso al- la cancellazione, gravando le spese a carico del debi- tore. Concludeva per il rigetto della domanda. Si costi- tuiva in giudizio la SOC. SI, incorporante la Mea. Il Tribunale con sentenza del 28.12.93 condannava la LO a cancellare la ipoteca giudiziale iscritta in suo favore per la quota di pertinenza di GI Capus- so pari a 2/6 sull'immobile di proprietà della Mea. Ri- gettava la domanda di danni. Avverso detta sentenza proponeva appello la soc. LO, mentre la soc. SI chiedeva la conferma della prima sentenza. La Corte di Appello di Torino con sentenza del 6.11.97, in parziale accoglimento del gravame, compensava per un decimo le spese di entrambi i gradi condannando la LO al pa- gamento dei nove decimi. Osservava, tra l'altro, la Corte che la ipoteca il- legittimamente iscritta sul bene di chi non è più pro- 3 prietario, benchè inefficace, non è inesistente in quanto per la sua deliberazione è comunque necessaria la cancellazione della iscrizione. Essa arreca, quindi, danno al proprietario non essendo gli eventuali acqui- renti disponibili all'acquisto di un bene se non dopo la cancellazione dell'iscrizione. Correttamente la Ca- riplo era stata, pertanto, condannata alla cancellazio- ne a sue spese. Ritenevano, ancora, i giudici di appel- lo che la iscrizione eseguita dalla Banca, anche se inefficace, perché iscritta su beni non del debitore era, comunque, illecita, e, come tale, potenzialmente produttiva di danni che la SI ha diritto di non su- bire. Da ciò l'onere delle spese a carico di chi ha inde- bitamente iscritto l'ipoteca, quindi della SOC. Cari- plo. f Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la LO affidandolo ad unico motivo. Ha resistito con controricorso la SOC. Tower Auto- motive (già soc. SI). MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione la soc. LO, denunziata la violazione degli artt. 2678, 2679, 2818, 2644, 2043 CC., nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai nu- 4 meri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello, ricalcando la decisione del Tribunale nel con- fermare la inefficacia della ipoteca, ne ha postulato una presenza illecita potenzialmente causativa di danni in quanto inducente una difficoltà nella circolazione del bene. Da tali argomentazioni i secondi giudici han- no tratto la erronea conclusione che la SI aveva ed ha il diritto alla rimozione dell'ipoteca, anche in as- senza di pregiudizio. La doglianza non ha fondamento. Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte (6958/94) quando la garanzia ipotecaria sia dive- nuta priva di oggetto e di causa in quanto costituita su di un bene non appartenente al debitore ma di pro- prietà esclusiva di un terzo è illegittimo ed ingiusti- ficato nei confronti del terzo il comportamento del creditore che rifiuti di collaborare prestando il suo consenso alla cancellazione dell'ipoteca ex art.2882cc. In applicazione dell'anzidetto principio, dal quale non vi è motivo di discostarsi, deve, pertanto, rite- nersi che il riconoscimento della inesistenza, sotto il profilo giuridico, della ipoteca in oggetto e della sua conseguente totale inefficacia nei rapporti tra la Ban- ca ed il proprietario del bene ipotecato non importa la dedotta inutilità della cancellazione della ipoteca 5 stessa, né fa venire meno il diritto e l'interesse del proprietario ad ottenere la sua eliminazione anche for- male così che le risultanze dei pubblici registri immo- biliari corrispondano alla realtà giuridica e non sus- sista per gli eventuali terzi acquirenti alcuna incer- tezza sulla libertà del bene. A tali principi si è correttamente attenuta la Cor- te del merito che, in adesione ad analogo convincimento del Tribunale, ha affermato che la ipoteca illegittima- mente iscritta sul bene nei confronti di chi non è più il proprietario - debitore, benchè inefficace, non inesistente in quanto per la liberazione del bene è co- munque necessaria la cancellazione della iscrizione;
pertanto, tale iscrizione, ha affermato ancora la Corte torinese, arreca danni al proprietario in quanto i ter- zi eventualmente interessati all'acquisto del bene, an- che se la ipoteca sia illegittima ed inefficace, non sono di norma disposti all'acquisto stesso se non dopo la cancellazione della iscrizione, Gli stessi giudici hanno, di poi, ritenuto che la Banca, avendo iscritto ipoteca sul bene di un suo debi- tore dopo che la vendita del bene era già stata tra- scritta era tenuta anche a sopportare gli oneri, anche fiscali, per conseguire la cancellazione da parte di chi aveva operato una illecita iscrizione. Le argomentazioni dei giudici di seconde cure devo- no conclusivamente considerarsi corrette ed esaustiva- mente motivate essendo del tutto conforme a logica giu- ridica che, nella specie, vi era una ipoteca oggettiva- mente esistente anche se iscritta in modo illegittimo, il che, come corollario, importava ed importa il dirit- 40000 to della resistente alla cancellazione della stessa po- 290009 nendosi il conseguenziale obbligo di cancellarla a cura e spese della LO che tale iscrizione aveva mala- mente compiuto. In definitiva, la sentenza impugnata non merita la 4 censura ad essa rivolta. Le spese processuali vanno poste a carico della ri- corrente seguendosi la regola della soccombenza e ven- gono liquidate come in dispositivo. d
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire= 176.000 e degli onorari che 3 liquida in lire 3.000.000 (tre milioni). Così deciso in Roma il 10.4.2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. "Ulgo favara" обено ший IL CANCELLIGHE T Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì -3. AGO 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 7