Sentenza 17 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2001, n. 5607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5607 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO√ 56 07 0 1 LA CORTE SUPREM getto TAGAMENTO B SEZIONE SECONDA CIVILE DEMOLIZIONE OPERE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ILLEGITTINE Presidente R.G.N. 3660/99 Dott. Franco PONTORIERI Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO 4922/99 Cron. 12.157 Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Rep. 2035 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere Ud.13/02/01 - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SE NTENZA per diritti L. 12.000 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE D'AM ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DANTE 12, presso lo studio dell'avvocato TRANI E. difeso dall'avvocato PEPE ALFREDO, giusta delega CANCELLERIA in atti;
ricorrente
contro
D'AM SE O NE i intimato e sul 2° ricorso n° 04922/99 proposto da: D'AM AN SE, elettivamente domiciliato in2001 260 ROMA VIA EUCLIDE TURBA 18, presso lo studio -1- dell'avvocato ABBAMONTE MARIO, che lo difende, giusta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE delega in atti;
UFFICIO COPIE - controricorrente e ricorrente incidentale Richiesta copia studio dal Sig. contro per diritti 12.000 D'AM ROSARIO;
26 LUG 2001- IL CANCELLIERE - intimato avverso la sentenza n. 1364/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 05/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/01 dal Consigliere Dott. Lucio LIRE 10000 MAZZIOTTI DI CELSO;
CANCELLER udito l'Avvocato Alfredo PEPE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso AX230830 principale ed il rigetto dell'incidentale; udito 1'Avvocato Mario ABBAMONTE, difensore del controricorrente e ricorrente incidentale che ha BC435389 chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 18/12/1985 D'MB IO EP esponeva: che era condomino, con il fratello IO, del fabbricato sito in HI alla via De Luca;
che per il completamento della scala condominiale aveva so- stenuto spese non rimborsategli per la metà dal germano;
che quest'ultimo aveva commesso, nella costruzione dei suoi cespiti, le seguenti violazioni: occupazione dell'androne comune antistante le scale, realizzazione di un muretto di recinzione e di divisione del lastrico solare oltre la linea di confi- ne tra le proprietà, installazione di una canna fumaria e di tubi di scarico delle acque a distanza inferiore a quella legale. L'attore, quindi, conveniva in giudizio il fratello per sentirlo condannare sia al pagamento della somma di £ 10.592.868, quale metà dell'importo relativo ai lavori alla scala condo- miniale, sia al rilascio dell'area prospiciente la scala in condominio, sia infi- ne ad eseguire le invocate modifiche alla costruzione come realizzata. Il convenuto, costituitosi, eccepiva l'infondatezza delle domande avverse e, in via riconvenzionale, chiedeva tra l'altro: a) la condanna dell'attore ad eseguire, nelle opere di sua pertinenza, la rimozione di un ZO ER e di una cisterna a distanza non debita e a restituirgli il cantinato in parte abusi- vamente occupato;
b) l'accertamento dell'aggravamento della servitù di passaggio sulla scala di proprietà di esso convenuto per effetto dell'aumentato numero degli appartamenti da 3 a 9. L'adito tribunale di Napoli, con sentenza 5/5/1993, condannava il conve- nuto al pagamento di parte della somma richiesta dall'attore e a restituire l'androne nonché a rimuovere i tubi di scarico. In parziale accoglimento delle domande riconvenzionali, il tribunale condannava l'attore 3 all'allineamento del muretto di divisione sul lastrico solare e a rimuovere il ZO ER. Avverso la detta decisione le parti proponevano separati gravami. La corte di appello di Napoli, con sentenza 5/6/1998, rigettava il gravame di D'MB IO e, in parziale accoglimento di quello di D'MB Gio- van EP, condannava D'MB IO a rilasciare l'area prospiciente la scala sia al piano rialzato sia al primo piano del fabbricato in questione. Per quel che ancora rileva in questa sede osservava la corte di merito: che, come affermato dal tribunale, “la domanda di definizione delle proprietà comuni ed esclusive delle parti, al fine di accertare l'eventuale modifica delle disposizioni testamentarie con atto Arbore" era stata proposta da D'MB IO in sede di conclusioni e su di essa non era stato accettato il contraddittorio;
che nella serie di richieste formulate in causa dal conve- nuto non si rinveniva la detta domanda;
che D'MB IO aveva soste- nuto di aver ceduto l'androne in condominio gratuito al fratello non per inte- ro, ma solo per la "parte di lunghezza pari a quella prevista in progetto" con applicazione, in ogni caso, dell'articolo 938 c.c. e con possibilità per l'occupante di pagare il doppio del valore della superficie occupata per di- venire proprietario di essa e della costruzione soprastante;
che l'argomentazione era stata formulata in siffatti termini non come eccezione, bensì come domanda perché mirava al riconoscimento dell'acquisto per ac- cessione invertita;
che tale domanda avanzata per la prima volta in sede di appello, era inammissibile per novità ex articolo 345 c.p.c.; che la tesi, circa le minori dimensione dell'androne concesso in comunione in sede di atto Albore, era infondata non trovando alcuna base di appoggio né sulla lettera, 4 né sul senso dell'atto richiamato;
che, ad avviso del c.t.u., il muretto di divi- sione e di delimitazione del lastrico solare doveva essere edificato, nel ri- spetto del testamento del padre delle parti e dell'atto notarile di divisione, secondo la linea "a tratto e punto"; che pertanto la condanna di entrambe le parti così come pronunciata dal tribunale andava confermata;
che come cor- rettamente accertato con riferimento alla situazione dei luoghi, i tubi erano stati installati fuori posto;
che D'MB IO aveva affermato di aver ri- chiesto la rimozione anche del secondo pozzetto e non solo del primo come ordinato dal tribunale;
che al contrario, come risultava dalla lettura della comparsa di risposta del D'MB IO, la domanda riconvenzionale in questione era stata limitata ad un solo pozzetto;
che, secondo la descrizione della situazione dei luoghi fatta dal c.t.u., il pozzetto si trovava in proprietà di D'MB IO EP per cui giustamente ne era stata ordinata la rimozione;
che D'MB IO EP vantava sulla scala una servitù di passaggio la quale non era stata aggravata in quanto l'aumentato numero degli appartamenti aveva comportato solo un uso più intenso del diritto (per il lieve incremento dell'utilizzo della scala nel solo periodo estivo ) senza ampliarne il contenuto essenziale e rimanendo inalterata la funzione econo- mica e giuridica della servitù; che, al contrario di quanto sostenuto da D'MB IO EP, il tribunale aveva ordinato l'arretramento della cisterna non in quanto collocata su fondo altrui, bensì perché ubicata a di- stanza inferiore a quella legale;
che la canna fumaria installata da D'MB IO era risultata a distanza legale per cui non andava rimossa. La cassazione della sentenza della corte di appello di Napoli è stata chie- sta da D'MB IO con ricorso affidato a otto motivi. D'MB Gio- 5 van EP ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso inciden- tale sorretto da tre motivi illustrati da memoria. Motivi della decisione Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale D'MB IO denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e contraddittoria motiva- zione su un punto decisivo della controversia con riferimento all'articolo 112 c.p.c. in relazione al rilascio dell'area prospiciente la scala. Deduce il ricorrente principale che i giudici di merito non hanno pronunciato su tutta la domanda e sulle eccezioni del convenuto: infatti l'attore, assumendo la condominialità dell'androne e delle scale, aveva investito il tribunale non solo della questione della modifica della disposizione testamentaria, ma an- che dell'entità di tale modifica. La domanda volta ad ottenere la decisione in ordine alla soluzione di tale questione era stata formulata da esso D'MB IO alle udienze del 2/12/1986 e del 23/1/1990, ancor prima della preci- sazione delle conclusioni. In ogni caso la pronuncia sul punto era dovuta per accogliere o meno l'eccezione relativa alla non condominialità dell'intera superficie dell'androne. La contraddittorietà della motivazione è poi ravvi- sabile nell'aver escluso la comproprietà anche delle scale, che insistono su parte dell'androne, nonché nell'aver deciso sul lastrico solare e sul cantinato in conformità al testamento. La Corte, letti gli atti processuali ( attività consentita in questa sede di le- gittimità attesa la natura in procedendo - del vizio denunciato con il moti- vo in esame) e interpretate le domande e le tesi difensive delle parti nel giu- 6 dizio innanzi al tribunale, ritiene insussistente la denunciata violazione de- ll'articolo 112 c.p.c. e concorda con la decisione del giudice di secondo gra- do il quale, sollecitato da specifico motivo di gravame, ha proceduto all'interpretazione delle domande proposte da parte attrice e di quelle avan- zate in via ricovenzionale dal convenuto come formulate nell'atto di cita- - zione e nella comparsa di risposta con riferimento, in particolare, alle richie- ste del convenuto in sede di precisazione delle conclusioni - ed ha poi af- fermato che "la domanda di definizione delle proprietà comuni ed esclusive delle parti" era stata prospettata da D'MB IO per la prima volta in sede di conclusioni e che su di essa non era stato accettato il contraddittorio. La corte napoletana ha anche precisato che nelle richieste formulate in causa dal convenuto la detta domanda non si rinveniva "nella dizione ampia e ge- nerale riprodotta in sede di conclusione" posto che D'MB IO, in comparsa di risposta, aveva chiesto solo la delimitazione delle due proprietà con riferimento esclusivamente al lastrico solare e non a tutte le proprietà esclusive e comuni. La corte territoriale ha quindi affermato che il tribunale, nel ritenere do- manda nuova quella avanzata dal convenuto in sede di precisazione delle conclusioni in quanto diversa per petitum e causa petendi rispetto alle ri- chieste proposte con la comparsa di costituzione e risposta, non era incorso nel vizio di omessa pronuncia. Il giudice di appello è giunto a tale conclu- sione all'esito della ricerca e dell'identificazione dell'effettiva volontà di D'MB IO come emergente dalle finalità perseguite con l'atto di co- stituzione ed in applicazione delle regole ermeneutiche in proposito dettate dalla legge e dei principi al riguardo elaborati dalla giurisprudenza. 7 L'interpretazione del giudice del merito è sorretta da adeguata motiva- zione immune da vizi logici e da errori di diritto per cui si sottrae al sinda- cato di questa Corte. Peraltro il ricorrente principale non ha indicato quale canone ermeneutico sarebbe stato violato dalla corte di appello. In definitiva deve escludersi che la corte distrettuale abbia errato nel rite- nere nuova e non ritualmente proposta la domanda avanzata da D'MB IO in sede di precisazione delle conclusioni riguardando una pretesa diversa da quella azionata con l'atto di costituzione in giudizio. Insussistente è poi la lamentata contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata per aver la corte di appello fatto riferimento al testa- mento per escludere la comproprietà delle scale, che insistono su parte dell'androne, nonché per decidere in ordine al lastrico solare e al cantinato. In proposito va rilevato che nella sentenza di primo grado è stato affermato il principio non oggetto di impugnativa ed al quale la corte di appello si è attenuta secondo cui dalla pronuncia di inammissibilità della domanda di definizione delle proprietà esclusive e comuni non è derivata l'esclusione dell'esame del testamento olografo e dell'atto di divisione al fine di decidere le “singole questioni attinenti alle domande proposte dalle parti" ( comprese quelle concernenti l'androne, il lastrico solare e il cantinato ). Con il secondo motivo del ricorso principale D'MB IO denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1366, 1369 e 1371 c.c., con riferimento alla condanna al rilascio di area e all'arretramento di tubi di scarico. Ad avviso del ricorrente principale la corte di merito ha in- terpretato il patto "obblighi e servitù" solo nel suo senso letterale omettendo di esaminare gli atti propedeutici al rogito notarile e di indagare in ordine 8 alla comune intenzione delle parti anche con riferimento al loro comporta- mento prima e dopo il contratto. La condanna all'arretramento dei tubi di scarico è parimenti illogica ed ingiusta perché il mancato rispetto delle nor- me sulla distanze aveva formato oggetto della concorde volontà delle parti le quali si erano obbligate ad eseguire i lavori in appalto in conformità al progetto che prevedeva i servizi a confine. La detta censura è infondata risolvendosi nella pretesa di contrastare il ri- sultato dell'attività svolta dalla corte di appello in odine all'interpretazione del patto "obbligo e servitù" contenuto nell'atto Albore del 14/12/1981. Occorre premettere che, come è noto, in tema di interpretazione dei con- tratti e delle clausole contrattuali, l'accertamento della volontà dei con- traenti si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o contrad- dittorietà di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell'iter lo- gico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole ermeneutiche. Pertanto in questa sede di legittimità la censura dell'interpretazione data dai giudici di merito al contratto ed alle clausole che lo compongono, può essere formulata sotto due distinte angolazioni: de- nunciando l'errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le re- gole di ermeneutica dettate dagli articoli 1362 e seguenti c.c.; ovvero inve- stendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata è pervenuta a ricostruire la comune intenzione delle parti. Questa Corte ha anche più volte rilevato che non è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione delle parti, qualora sia 9 stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ri- corso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali ( signi- ficato letterale e collegamento tra le varie clausole contrattuali ) siano insuf- ficienti all'individuazione della comune intenzione stessa. E' infine compito del giudice del merito valutare il contenuto del con- tratto al fine di identificarne l'oggetto: il risultato di tale indagine è soggetto al sindacato della cassazione solo sotto il profilo della logicità e della con- gruità della motivazione. Nella specie la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto: la corte di appello ha coerentemente proce- duto alla interpretazione del contenuto del patto in questione con riferimen- to, in particolare, all'esatta individuazione delle dimensioni dell'androne concesso in comunione con il citato atto Albore. In particolare il giudice di secondo grado ha affermato che dalla lettera e dal senso complessivo del ri- chiamato atto non si poteva riscontrare alcun elemento a sostegno della tesi di D'MB IO circa le asserite ridotte dimensioni dell'androne ceduto in comunione, dimensioni invece ricavabili dalla tavola allegata alla conces- sione edilizia in quanto documento attendibile riguardando la riproduzione grafica di quanto poi sancito nell'atto Albore. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni con corretto apprezzamento di merito esponendo adeguatamente le ragioni del suo con- vincimento ed è pervenuto alle dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie e, in particolare, del contenuto del citato documento. Alle dette valutazioni - con 10 riferimento in particolare alla determinazione delle dimensioni dell'androne in questione il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o mi- nore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportan- do un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Il procedimento logico-giuridico sviluppato nell'impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell'interpretazione della convenzione in questione è fondato su un'indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneu- tica e sorretto da motivazione adeguata e corretta. La censura in esame, inoltre, non è meritevole di accoglimento anche per la sua genericità: il ricorso è infatti carente in quanto pur denunciando - l'omesso esame da parte della corte di appello di atti, documenti e compor- tamenti non precisa né il contenuto specifico e completo delle clausole e di tutte le altre pattuizioni del patto in questione, né il concreto comporta- mento tenuto dalle parti ( prima e dopo la redazione dell'atto ), né l'oggetto ed il tema della documentazione prodotta ( alla quale si fa vago riferimento nella censura in esame senza alcun chiarimento in ordine all'individuazione dei singoli documenti in questione ed alla fase processuale in cui sarebbe stata prodotta tale documentazione ), né infine evidenzia la rilevanza degli atti propedeutici al rogito notarile ( progetto presentato dalle parti e con- tratto di appalto) dei quali la corte di merito non avrebbe tenuto conto. In definitiva deve ritenersi corretta l'operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito ed anche se il ricorrente sostiene la violazione degli 11 articoli 1362 e seguenti c.c., svolgendo al riguardo generiche argomentazio- ni, la detta corretta interpretazione rende manifesto che è stato investito il "risultato" interpretativo raggiunto il che è inammissibile in questa sede. In relazione poi alla lamentata illogicità della condanna all'arretramento dei tubi di scarico è sufficiente rilevare che sul punto la corte di merito ha fatto puntuale riferimento a quanto accertato dal c.t.u. in sede di esame dello stato dei luoghi dopo la realizzazione delle opere indicate nel progetto di concessione. Il giudice di appello ha quindi coerentemente condannato D'MB IO all'arretramento dei detti tubi che, secondo il consulente di ufficio, erano stati collocati fuori posto, ossia alla distanza di meno di un metro dal confine con la proprietà del fratello. Con il terzo motivo del ricorso principale D'MB IO, denuncian- do "violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento al rilascio di area ex articolo 114 c.p.c.", deduce che il resistente non ha provato l'originaria lun- ghezza dell'androne per cui la corte di appello ha confermato la condanna al rilascio area ponendo a base della decisione non già dati provati dalla parte, ma un'ipotesi formulata dal c.t.u. su una tavola di rilievo - allegata al pro- getto e all'istanza di concessione edilizia - della quale nella stessa relazione peritale si afferma l'erroneità perché priva di orientamento. La doglianza non è fondata riguardando la valutazione del merito della causa e la contestazione degli apprezzamenti dei fatti e delle risultanze pro- batorie (con riferimento, in particolare, alla tavola in questione ed alla rela- zione del c.t.u.) che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non è censurabile se - come appunto nel caso in 12 -esame sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragio- ni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Nella specie la decisione della corte territoriale è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. Come sopra rilevato nell'esame del secondo motivo del ricorso principa- le, il giudice di appello con motivato apprezzamento di merito sorretto da ragionamento ineccepibile e da argomenti coerenti e congrui – ha proceduto all'individuazione delle dimensioni dell'androne concesso in comunione con il citato atto Albore, facendo a tal fine riferimento ( oltre che al conte- nuto di detto atto ) anche ai dati ricavabili dalla tavola allegata alla conces- sione edilizia. La corte distrettuale ha poi ritenuto tale tavola documento at- tendibile “perché riproduce graficamente in anticipo quanto in seguito sarà sancito pattiziamente con l'atto Albore". Trattasi di valutazione in fatto, come tale insindacabile in questa sede di legittimità: spetta infatti al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar pre- valenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Né per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi – come nella specie – gli elementi - - sui quali fonda la sua decisione dovendosi ritenere per implicito disattesi 13 tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Occorre infine porre in evidenza la genericità del riferimento alla rela- zione del c.t.u. - nella quale si affermerebbe l'erroneità della tavola allegata alla richiesta di concessione edilizia - in quanto il ricorso non riporta il contenuto specifico e completo della detta relazione peritale e non fornisce alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il ragiona- mento seguito dal consulente di ufficio in ordine alla valutazione dell'attendibilità o meno del documento in questione. Ciò comporta l'impossibilità di accertare se le argomentazioni sviluppate nella relazione del c.t.u. siano coerenti e complete e se siano in insanabile contrasto con la ricostruzione in fatto operata dalla corte territoriale. Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 938 c.c. sostenendo che la corte di merito ha qua- lificato come domanda quella che era un'eccezione - volta a paralizzare la richiesta di abbattimento delle costruzioni realizzate sull'area prospiciente la scala e, come tale, proponibile in appello in quanto tendente non già all'attribuzione con sentenza della proprietà dell'area, ma solo al rigetto dell'avversa domanda. La censura è inconsistente in quanto la corte di appello si è correttamente uniformata al principio più volte affermato nella giurisprudenza di legitti- mità secondo cui la cosiddetta accessione invertita ex articolo 938 c.c. - comportando per sua natura la necessità di una pronuncia del giudice costi- tutiva del diritto di proprietà a favore di chi, nel costruire, ha occupato una porzione dell'attiguo fondo altrui e, nel contempo, estintiva del correlativo 14 diritto del proprietario dell'area occupata, nonché impositiva del pagamento del doppio valore dell'area stessa - non dà luogo ad una mera difesa e non può essere invocata in via di mera eccezione ma può formare oggetto di una vera e propria domanda riconvenzionale soggetta ai limiti ed alle preclusioni che l'ordinamento pone alla sua proposizione nel giudizio di primo grado ed inammissibile se avanzata per la prima volta in sede di gravame in violazio- ne del principio dello “ius novorum" di cui all'articolo 345 c.p.c. ( tra le tante, sentenze 18/8/1997 n. 7686; 17/6/1997 n. 5868; 17/3/1993 n. 3158 ). Con il quinto motivo del ricorso principale D'MB IO denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 116 c.p.c., in relazione alla delimitazione del lastrico solare, per aver la corte napoletana erronea- mente ritenuto che esso ricorrente avesse invocato l'allineamento alle scale e non già all'androne, mentre nel 5° motivo dell'appello era stato chiara- mente detto il contrario con la richiesta dell'allineamento in conformità al testamento e non all'atto notarile che non disciplinava tale aspetto. Con il sesto motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 116 c.p.c. in relazione alle domande ricon- venzionali tendenti alla rimozione di quanto costruito dal resistente in pro- prietà di esso D'MB IO. Secondo quest'ultimo la corte di merito non ha letto tutta la comparsa avendo limitato l'esame di detto atto difensivo solo al punto 2), ossia al ZO ER, laddove al punto 3) era stata chiesta anche "la rimozione di tutto quanto realizzato dall'attore nel piano cantinato di proprietà del comparente". La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragio- ni di ordine logico e per economia di trattazione e di motivazione, possono 15 essere esaminate congiuntamente in quanto connesse e riguardanti la denun- cia di violazione e di falsa applicazione delle stesse norme. In relazione alla doglianza relativa al muretto di divisione posto sul la- strico solare è appena il caso di osservare che la corte di appello ha prima espressamente evidenziato quanto dedotto da D'MB IO in ordine alla necessità per stabilire quel che era suo e quel che era del fratello – di - "rifarsi al testamento paterno e all'atto Albore” e poi ha precisato che ciò era quanto era stato fatto dal c.t.u. il quale, nell'indicare la linea di demarca- zione del lastrico solare, aveva richiamato ed esaminato i titoli di prove- nienza delle parti, ossia il testamento paterno e l'atto di divisione. Peraltro il giudice di secondo grado ha confermato la decisione del tribunale rilevando che sul punto le doglianze erano generiche e non indicavano una linea di demarcazione diversa da quella riportata nella relazione del c.t.u. La detta genericità è ravvisabile anche nel motivo di ricorso in esame nel quale non è stato chiarito l'allineamento indicato nel testamento e non è stata fornita al- cuna precisazione in ordine ai punti di discordanza tra tale allineamento e quello riportato nell'elaborato del c.t.u. fatto proprio dai giudici del merito. E' invece inammissibile la censura di cui al sesto motivo del ricorso principale circa l'asserito omesso esame della comparsa contenente la do- manda riconvenzionale relativa alla richiesta di rimozione di quanto realiz- zato dall'attore nel cantinato. Nel ricorso non risulta precisato né il conte- nuto della pronuncia del tribunale su tale richiesta, né gli specifici motivi di gravame avverso il detto capo della decisione impugnata. Più precisamente nella parte narrativa del ricorso principale si fa riferimento ( alle pagine 5 e 6) solo ad un altro pozzetto ubicato nel locale cantinato - con richiesta di 16 condanna di D'MB IO EP alla rimozione di tale pozzetto, nonché di quello di cui al capo "e" del dispositivo della sentenza di primo grado e non ad altre opere realizzate abusivamente nel vano in questione e delle quali, quindi, la corte di appello non si è occupata in quanto non solle- citata a tanto in virtù di uno specifico ed espresso motivo di gravame. Della detta tesi difensiva non si fa alcun cenno nell'impugnata sentenza e non risulta che abbia formato oggetto del giudizio di secondo grado in quanto rientrante tra le questioni sollevate nei motivi di appello. Incombeva invece al ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità della censura per novità della stessa, dedurre di aver prospettato la riferita que- stione onde dar modo alla corte di cassazione di controllare "ex actis" la ve- ridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa. La problematica esposta dal ricorrente con la censura in esame non è quindi proponibile in questa sede di legittimità perché introduce per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valu- tazioni non compiute dal giudice di appello perché non richieste. E' infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammis- sibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudi- zio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuo- vi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perché non richie- sti in sede di merito. Il giudizio di cassazione ha per oggetto la revisione della sentenza impugnata in relazione alla regolarità formale del processo ed agli aspetti in diritto segnalati e non sono proponibili temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di secondo grado ed involgenti accer- 17 tamenti non compiuti in detto giudizio, tranne nell'ipotesi - che non ricorre nella specie - in cui si tratti di questioni rilevabili di ufficio ( in ogni stato e grado del giudizio ) fondate però sugli stessi elementi di fatto esposti e la cui soluzione non presupponga o non richieda nuovi accertamenti ed ap- prezzamenti di fatto ( sentenze 15/4/1999 n. 3737; 5/10/1998 n. 9882). Con il settimo motivo il ricorrente principale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 1067 c.c. con riferimento alla servitù di pas- saggio, deduce che nessuna prova è stata fornita in ordine all'utilizzazione solo in estate dei quattro appartamenti realizzati in difformità al progetto. Anche questo motivo, al pari degli altri, non è fondato. Come è noto l'aggravamento della servitù, a seguito della modificazione dello stato dei luoghi, non è mai in re ipsa, ma va valutato caso per caso, con indagine di fatto riservata al giudice del merito, in relazione alla concreta incidenza che tale mutamento ha comportato sull'entità dell'onere gravante sul fondo servente. Nella specie la corte di appello con incensurabile ap- prezzamento di merito sorretto da ragionamento ineccepibile - ha confer- mato la pronuncia del tribunale il quale, sulla base degli accertamenti effet- tuati dal c.t.u., aveva escluso l'aggravamento della servitù di passaggio. Il giudice di secondo grado ha altresì precisato che detto aggravamento non poteva ravvisarsi sol per effetto dell'utilizzo della scala da parte di un nume- ro di persone lievemente aumentato nel solo periodo estivo. In relazione a tale ultima circostanza di fatto la corte territoriale ha posto in evidenza la genericità della censura al riguardo mossa da D'MB IO il quale aveva solo contestato, ma non provato, che gli appartamenti di proprietà del fratello non erano fittati solo di estate ( come invece era logicamente da ri- 18 tenere verosimile trattandosi di immobili siti nella nota località turistica di HI ). Avverso la detta parte della motivazione - idonea da sola a sorreg- gere la decisione impugnata - il ricorrente principale non ha formulato alcu- na censura con il motivo in esame che deve pertanto essere rigettato. L'ottavo motivo del ricorso principale, relativo alla violazione e falsa ap- plicazione dell'articolo 92 c.p.c. con riferimento al capo della sentenza im- pugnata concernente la compensazione delle spese del giudizio, è palese- mente infondato: il sindacato di questa Corte, in ordine al regolamento delle spese giudiziali, è infatti limitato all'ipotesi - che non ricorre nel caso in nella quale le spese del processo siano state poste a carico della esame parte totalmente vittoriosa. Con il primo motivo del ricorso incidentale D'MB IO EP denuncia violazione dell'articolo 384 c.p.c. per omessa motivazione e deci- sione circa punti decisivi della controversia e violazione dell'articolo 345 c.p.c. e delle norme sul condominio. Deduce il ricorrente incidentale che la corte di merito non ha preso in considerazione né ha esaminato i motivi di appello sviluppati da esso D'MB IO EP sotto i numeri 3 e 5 dell'atto di gravame e relativi: a) al punto E del dispositivo della impugnata sentenza di primo grado ed alla richiesta di modifica e di annullamento dell'ordine di rimozione del ZO ER in quanto ubicato in zona comune tra le parti e non di proprietà esclusiva di D'MB IO;
b) al muretto di divisione in ordine al quale con l'atto di appello era stato sostenuto che l'invasione era stata operata esclusivamente dalla controparte che quindi era la sola tenuta a procedere all'allineamento. Sostiene inoltre D'MB Gio- van EP che la domanda di rimozione del ZO è inammissibile in 19 quanto proposta dalla controparte solo con l'atto di appello: peraltro il detto ZO si trova sotto la proprietà di esso ricorrente incidentale. Il motivo è privo di pregio in quanto frutto di una evidente incompleta lettura della sentenza impugnata nella quale, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente incidentale, si fa espresso riferimento alla tesi - sviluppata nell'atto di gravame di D'MB IO EP - relativa all'asserito er- rore commesso dal tribunale nell'ordinare la rimozione del pozzetto in que- stione realizzato su suolo comune e non di proprietà esclusiva di D'MB IO. La corte di appello ha ritenuto infondata la detta tesi difensiva af- fermando testualmente: “la descrizione della situazione dei luoghi fatta dal c.t.u. non lascia dubbi: il pozzetto è in proprietà del fratello e va rimosso". Del tutto incomprensibile è poi la doglianza mossa dal ricorrente inci- dentale concernente la dedotta inammissibilità della domanda di rimozione del ZO perché proposta per la prima volta con l'atto di appello: dalla let- tura della comparsa di costituzione di D'MB IO nel giudizio di pri- mo grado risulta spiegata la domanda riconvenzionale contenente al punto 2 la richiesta di rimozione del ZO ER realizzato da D'MB IO Giu- seppe in proprietà esclusiva del fratello. La detta domanda riconvenzionale non è stata quindi proposta per la prima volta in secondo grado ed anzi è stata accolta dal tribunale con la pronuncia di condanna di D'MB IO EP a rimuovere il ZO ER (capo "e" del dispositivo della sentenza di primo grado confermato dalla corte di appello ). Anche in relazione al muretto di divisione e di delimitazione sul lastrico solare la corte di merito ha esaminato i contrapposti appelli delle parti - le quali avevano reciprocamente sostenuto che non il proprio muro ma quello 2 020 dell'avversario andava corretto ed ha al riguardo confermato la condanna di entrambi i litiganti come pronunciata dal tribunale rilevando che "sul punto la c.t.u. appare categorica e si rifà al testamento paterno e all'atto no- tarile, richiamati dalle due parti”. Il giudice di secondo grado ha altresì pre- cisato che le doglianze mosse dalle parti “sono generiche e non indicano una diversa linea di demarcazione, né in che differirebbe da quella del c.t.u.". Deve quindi ritenersi insussistente il lamentato omesso esame dei motivi di gravame proposti da D'MB IO EP sotto i numeri 3 e 5 dell'atto di appello. Con il secondo motivo del ricorso incidentale D'MB IO EP denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1117 c.c. per aver la corte di appello erroneamente condannato esso ricorrente incidentale all'arretramento della cisterna fino ad una distanza di ml. 2 dal confine di D'MB IO. Ad avviso del ricorrente incidentale la corte di merito ha erroneamente interpretato il contenuto dell'atto Arbore modificativo del te- stamento del padre dei litiganti: in base a detto atto di divisione la cisterna è stata costruita secondo il progetto comune sotto l'androne di proprietà - condominiale (anche a norma dell'articolo 1117 c.c. ) che dà accesso alla cisterna di proprietà esclusiva di esso D'MB IO EP. Con il terzo motivo del ricorso incidentale D'MB IO EP denuncia omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, per aver la corte di merito erroneamente ritenuto la canna fu- maria posta a distanza regolamentare. Sostiene il ricorrente incidentale di aver fatto presente, con il sesto motivo dell'atto di appello, che, per poter deliberare sul detto punto, occorreva far riferimento all'atto Albore dal 21 quale si dovevano evincere gli esatti confini delle proprietà dei contendenti: solo dopo la determinazione di tali confini sarebbe stato possibile giudicare in ordine all'ubicazione della canna fumaria a distanza legale o non legale. Le dette censure da esaminare insieme riguardando entrambe o - l'interpretazione dell'atto Albore o il rispetto di quanto concordato dalle parti con tale atto sono infondate: in proposito va richiamato e ribadito quanto in precedenza esposto in ordine all'esame del secondo motivo del ri- corso principale di D'MB IO ( avente ad oggetto l'interpretazione dell'atto in questione ) e del terzo motivo di detto ricorso principale (per la parte relativa a quanto insindacabilmente accertato in fatto dai giudici del merito sulla scorta degli risultati della disposta c.t.u. e dell'esame dello stato dei luoghi da parte del consulente di ufficio ). Il ricorrente incidentale ha criticato l'interpretazione data dalla corte di appello all'atto Albore senza denunciare specifiche violazioni delle regole ermeneutiche e senza precisare il contenuto delle clausole non ( o mal ) esaminate dal giudice di secondo grado. Del pari D'MB IO EP non ha indicato le parti dell'atto Al- bore dalle quali poter "evincere gli esatti confini delle proprietà dei conten- denti" e non ha chiarito i punti divergenti tra quanto al riguardo risultante in detto atto e quanto di diverso ed erroneo riportato nell'impugnata sentenza con riferimento agli accertamenti eseguiti dal c.t.u. sulla base proprio del te- stamento del padre delle parti e dell'atto Albore. Le doglianze in questione non sono pertanto meritevoli di accoglimento anche perché inammissibilmente relative a compiti riservati al giudice del 22 merito, quali la valutazione del merito della causa e l'apprezzamento dei fatti e delle risultanze probatorie. In definitiva devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello in- cidentale. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti delle spese del giudi- zio di legittimità. 120000
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti le spese del 370000 giudizio di cassazione. Roma 13 febbraio 2001 " france doctores Il presidente Il consigliere estensore Ma ligh IL CANCELLIERE C1 TalaricPaolo Talan Lazico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 APR. 2001. Roma IL CANCELLIERE C1 totezico 2001 S DEL GIU 370.00 IO UFFIC 5 ul 26779 o Registrat t Sep ... udiziari en Il Dirigento Area (D.ssa Maria Grazia D c n TCHINI) e Il Responsabile Servizio al r (tire . RACE p. (Dr. M 30 23