Sentenza 15 marzo 2000
Massime • 1
Devono ritenersi tuttora penalmente assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione incendi quelle "aziende e lavorazioni" specificamente indicate nelle tabelle "A" e "B" approvate con d.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 (determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando del Corpo dei Vigili del Fuoco); non lo sono, invece, le "attività" individuate con il Decreto del Ministro dell'Interno del 16.2.1982. (Nella fattispecie, relativa a condanna dell'Assessore dei Lavori pubblici del Comune in quanto un istituto scolastico era privo di certificato antincendio, deve escludersi la sussistenza del reato "de quo" perché, mentre il citato decreto ministeriale, al punto 85, pone, tra le attività soggette al rilascio del detto certificato, "scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti", nulla di simile è previsto dalle tabelle sopra richiamate del d.P.R. del '59.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2000, n. 5206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5206 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Zumbo Antonio Presidente del 15/03/2000
1. Dott. De Maio Guido Consigliere SENTENZA
2. Dott. Di Nubila Vincenzo Consigliere N.1074
3. Dott. Grillo Carlo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Piccialli Luigi Consigliere N. 49368/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IN NO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza n. 551/99 del 23/6-8/7/99, pronunciata dal Pretore di Lucca - Sezione distaccata di Viareggio. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dr. V. Meloni, con le quali chiede l'annullamento senza rinvio della gravata sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- udito il difensore, avv. E. Marzaduri, che insiste sui motivi di ricorso;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in premessa, il Pretore di Lucca - Sezione distaccata di Viareggio, condannava EZ EG, quale Assessore ai Lavori pubblici pro tempore del Comune di Viareggio, alla pena di L.
1.000.000 di ammenda in ordine alla contravvenzione di cui agli artt. 36 e 389 lett. c) D.P.R. n. 547/1955, accertata il 14/10/96, in quanto un istituto scolastico (Scuola Media "Jenco") era privo del certificato prevenzione incendi.
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) erronea applicazione della legge penale sostanziale, giacché il fatto ascrittogli non rientrava nella previsione del D.P.R. n. 547/1955, bensì in quella specifica della legge n. 818/1984 (artt. 1 e 5), dichiarata incostituzionale con sentenza 11-14 giugno 1990 n. 282, per cui il fatto non è più previsto dalla legge come reato;
2) in subordine, illegittimità costituzionale dell'art. 36 D.P.R. n. 547/1955 - per contrasto con l'art. 25, comma 2, Cost. - in quanto, per la determinazione dei soggetti attivi del reato, effettuerebbe un rinvio a fonte non legislativa;
3) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla riferibilità a lui della contravvenzione. All'odierna udienza il P.G. ed il difensore concludono come riportato in epigrafe.
Il primo motivo di gravame, dal quale gli altri restano assorbiti, merita accoglimento.
Al prevenuto è stata contestata la contravvenzione prevista dagli artt. 36 (precetto) e 389 lett. "c" (sanzione) del D.P.R. n.547/1955, in quanto il menzionato istituto scolastico "era privo del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco". La norma suddetta, come è noto, sottopone al controllo antincendio le "aziende e lavorazioni" aventi specifiche caratteristiche e determinate dal D.P.R. n. 689/1959. La materia in questione è stata successivamente toccata anche dalla L. n. 818/1984, che, introducendo il nulla - osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ampliava la categoria delle stesse, rinviando per l'individuazione di tali "attività" al D.M. 16 febbraio 1982. Questa disposizione è stata ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale, con la ricordata sentenza n. 282/1990, per contrasto con l'art. 25, comma 2, Cost. ("viene così demandata all'amministrazione la determinazione di tutti i termini normativi rilevanti per l'individuazione del fatto tipico, contraddicendo l'esigenza che sia la legge, e solo la legge dello Stato, a stabilire, con sufficiente precisione, gli estremi del fatto"), per cui si pongono due problemi ermeneutici tra loro intimamente connessi: il primo è stabilire se la norma dell'84, dichiarata incostituzionale, avesse a suo tempo abrogato quella del '57; il secondo - in caso di accertata sopravvivenza di quest'ultima norma - riguarda l'incidenza della decisione della Consulta sul reato da essa previsto.
Ebbene, ricorda il Collegio che, anche prima della sentenza della Corte Costituzionale, molte decisioni successive all'entrata in vigore della L. n. 818/1984 (tra le tante: Sez. III, 5 novembre 1986, n. 12318, Giordani;
Sez. III, 13 settembre 1985, n. 8042, Sanguanini;
Sez. III, 6 maggio 1985, n. 4152, De Simone) hanno avuto ad oggetto le contravvenzioni previste dagli artt. 36 e 37 del D.P.R. del 155, implicitamente non ritenendole quindi abrogate per effetto della nuova legge.
Questo orientamento e' stato ribadito pure successivamente alla menzionata sentenza della Consulta, avendo ritenuto la Corte di Cassazione - esplicitamente (Sez. III, 18 febbraio 1992, n. 2696, Fusca) o implicitamente (Sez. III, 12 febbraio 1998, Kot)- ancora vigenti le norme di cui agli artt. 36 e 37 D.P.R. n.547/1955. Difatti, anche la decisione menzionata dal ricorrente (Sez. III, 27 aprile 1992, n. 6894, PM/Parisi), apparentemente contrastante con detto consolidato orientamento, a ben guardare, si limita ad affermare l'ovvia conseguenza (insussistenza del reato) della pronunzia della Consulta sulle norme dichiarate incostituzionali (artt. 1, comma 1, e 5, comma 1, L. n. 818/1984), ma non che, per effetto della stessa, devono ritenersi non più penalmente punibili le contravvenzioni previste dagli artt. 36 e 37 in questione. Assodato, quindi, che dette norme incriminatrici non sono state toccate dalla successiva L. n. 818/1984, ne' dalle vicende alla stessa occorse, bisogna stabilire a quali condizioni esse possono considerarsi compatibili con l'art. 25 Cost., paladino del principio della riserva di legge, si da rimanere esenti da sospetti di incostituzionalità.
Ad avviso del Collegio la soluzione è di tutta evidenza: sono tuttora "penalmente" assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione incendi quelle "aziende e lavorazioni" specificamente indicate nelle tabelle "A" e "B" approvate con D.P.R. n. 689/1959;
non lo sono, invece, le "attività" individuate con il D.M. 16 febbraio 1982. E allora, venendo alla fattispecie in esame, deve escludersi la sussistenza del reato de quo perché, mentre il citato decreto ministeriale, al punto 85, pone, tra le attività soggette al rilascio del detto certificato, "scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti", nulla di simile è previsto dalle tabelle sopra richiamate del D.P.R. del '59, ne' appare possibile far rientrare il caso di specie in altre categorie da esse contemplate. Tutt'al più potrebbe avere una qualche attinenza la previsione del punto 4 del decreto presidenziale ("Magazzini e depositi di bombole o bidoni di gas combustibili:
compressi, per capacità complessiva delle bombole superiori a 2000 litri;
disciolti o liquefatti, per quantità di gas superiori a 500 kg"), ma nella sentenza impugnata manca qualsiasi riferimento alla specifica situazione di fatto, per cui è completamente carente la dimostrazione della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dalla norma, accertamento peraltro inibito in questa sede.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2000