Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2000, n. 5206
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Sentenza 15 marzo 2000

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Devono ritenersi tuttora penalmente assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione incendi quelle "aziende e lavorazioni" specificamente indicate nelle tabelle "A" e "B" approvate con d.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 (determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando del Corpo dei Vigili del Fuoco); non lo sono, invece, le "attività" individuate con il Decreto del Ministro dell'Interno del 16.2.1982. (Nella fattispecie, relativa a condanna dell'Assessore dei Lavori pubblici del Comune in quanto un istituto scolastico era privo di certificato antincendio, deve escludersi la sussistenza del reato "de quo" perché, mentre il citato decreto ministeriale, al punto 85, pone, tra le attività soggette al rilascio del detto certificato, "scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti", nulla di simile è previsto dalle tabelle sopra richiamate del d.P.R. del '59.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2000, n. 5206
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5206
    Data del deposito : 15 marzo 2000

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