Versione
27 marzo 1963
27 marzo 1963
Art. 23.
Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego o dal servizio durante la espiazione della pena. Il relativo provvedimento e' adottato con decreto ministeriale.
Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego o dal servizio durante la espiazione della pena. Il relativo provvedimento e' adottato con decreto ministeriale.