Sentenza 24 aprile 2025
Decreto collegiale 6 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02527/2026REG.PROV.COLL.
N. 06273/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6273 del 2025, proposto dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Messina e Gino Madonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il signor SI LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Celli e Martina Grimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, Sezione IV, n. 1441 del 24 aprile 2025, resa inter partes , concernente l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor SI LL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 il consigliere NI AT e uditi per le parti gli avvocati Gino Madonia e Paolo Celli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 310 del 2022, proposto innanzi al T.a.r. Lombardia, i signori UR CA, LI IA, OC AR RE, VI AN, IA UR, CO RS, IN SS, AN AN, LO SS e SI LL, ex appartenenti all’Arma dei carabinieri o all’Esercito italiano, avevano chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio con inserimento nella relativa base di calcolo del beneficio dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387.
2. A sostegno del ricorso avevano dedotto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’invocata disciplina.
3. Nella resistenza dell’INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, il Tribunale adìto (Sezione IV) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha preliminarmente respinto ogni eccezione in rito sollevata da parte resistente (questo capo della sentenza non risulta impugnato ed è pertanto passato in giudicato);
- ha dichiarato il ricorso estinto per rinuncia limitatamente ai signori LI IA, VI AN e AN AN (anche questo capo della sentenza è passato in giudicato);
- lo ha accolto nei riguardi dei signori UR CA, OC AR RE, IA UR, CO RS, SS IN e LO SS e, per l’effetto, ha accertato il loro diritto al beneficio richiesto e condannato l’INPS al pagamento delle somme corrispondentemente dovute, oltre a interessi legali;
- ha condannato l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti vittoriosi, che sono liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato;
- ha compensato le spese tra amministrazione e ricorrenti rinuncianti.
4. In particolare, il Tribunale ha preso atto dell’art. 6- bis , d.l. n. 387 del 1987, conv. nella l. n. 472 del 1987, ed ha reputato non perentorio il termine del “ 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità ”.
Ha poi osservato che “ Contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS, infatti, anche per SI LL sussiste il requisito de quo , perché dal prospetto di liquidazione del trattamento pensionistico id. LC110201912113001 si evince che il suo servizio utile ai fini del diritto ammonta a 41 anni, 9 mesi e 28 giorni, arrotondati a 41 anni e 10 mesi .”.
5. Avverso tale pronuncia l’INPS ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 28 luglio 2025 e depositato il giorno successivo, articolando un unico complesso motivo di gravame (pagine 5-8) così rubricato: “ Violazione del comma 2, art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, come sostituito dall’art. 21 della legge n. 232/1990 - Insussistenza del requisito assicurativo ”.
5.1. Parte appellante, in particolare, deduce che lo LL sarebbe privo del requisito anagrafico richiesto dalla norma in epigrafe non avendo raggiunto i prescritti 35 anni di servizio alla data dell’11 novembre 2018.
6. L’appellante ha concluso chiedendo la parziale riforma dell’impugnata sentenza, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
7. In data 16 settembre 2025 il signor SI LL si è costituito in giudizio con memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame. Ha evidenziato, tra l’altro, di avere “ una età anagrafica di 55 anni, 1 mesi, 18 giorni ed un servizio utile di 41 anni, 9 mesi, 28 giorni arrotondato a totali 41 anni e 10 mesi ”, con conseguente sussistenza dei presupposti a fondamento del riconosciuto beneficio.
8. In data 30 gennaio 2026 parte appellante ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame. In particolare ha evidenziato che lo LL, ai fini del sospirato trattamento economico, “ non vanta alla cessazione i 35 anni richiesti per il riconoscimento dei 6 scatti ” e che “ che nessuna domanda risulta presentata per il riscatto del Servizio Militare ai fini del TFS ”.
9. In data 18 febbraio 2026 parte appellata ha depositato a sua volta memoria al fine di insistere per il rigetto dell’avverso gravame, evidenziando che sarebbe erroneo quanto opinato da controparte nel senso che il “ servizio utile ” deve coincidere con il servizio computabile ai fini del TFS (Trattamento di Fine Servizio) secondo la restrittiva disciplina del d.P.R. n. 1032/1973. Questa, si osserva, rileva solo per la concreta liquidazione della prestazione, ma non per la verifica della sussistenza del diritto ad ottenerla; ciò che rileva ai fini pensionistici sarebbe il “ servizio utile ” non quello “ effettivo ”.
10. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 17 marzo 2026, è stata trattenuta in decisione.
11. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
12. Come esposto in narrativa, la questione sollevata da parte appellante attiene alla latitudine applicativa della disciplina dalla stessa invocata e segnatamente l’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987, del quale è opportuno ripercorrere il tratto testuale così come di seguito riportato:
“ ((1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.)).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990. ”.
Ebbene, parte appellante invoca tale disciplina nella parte in cui discorre di “ servizio utile ” opinando nel senso che questo deve coincidere con il “ servizio effettivo ” quale servizio computabile ai fini del TFS (Trattamento di Fine Servizio), secondo la restrittiva disciplina del d.P.R. n. 1032/1973.
Quanto dedotto risulta infondato dovendosi ribadire in questa sede il preciso orientamento di questa Sezione, suscettibile di conferma siccome esattamente riferibile alla questione sollevata in questa sede, che così si esprime:
<< ... alla luce del citato disposto dell’art. 5 del decreto legislativo n. 165/1997 che il “ servizio utile ” ex art. 6 bis , comma 2, del decreto-legge n. 387/1987 è quello valutabile ai fini di pensione e quindi include anche i periodi riscattabili (indicati nei prospetti prodotti dall’INPS) e non è limitato al servizio effettivo ... >> (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 10019 del 17 dicembre 2025).
In effetti l’esatta formulazione del richiamato art. 5 depone in tal senso e, pertanto, di seguito si riporta nel suo complessivo tenore:
“A tal riguardo, si rileva che il decreto legislativo n. 165/1997 (recante “ Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego ”) all’art. 5 (rubricato “ Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo ”) dispone:
« 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all’articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all’articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all’articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
2. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995.
3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.
5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l’amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.
6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell’indennità di fine servizio .».
Dalla richiamata pronuncia non è dato quindi decampare in questa sede traendo fondamento dal tenore della richiamata normativa (vedi, in particolare, il punto sub 6) e, pertanto, riflette un principio di diritto che attesta l’infondatezza dell’appello in esame.
13. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
14. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante l’assoluta particolarità della vicenda ed il carattere recente del richiamato orientamento giurisprudenziale, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 6273/2025), lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LU SS NO, Presidente FF
NI AT, Consigliere, Estensore
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI AT | LU SS NO |
IL SEGRETARIO