Sentenza 3 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2003, n. 10501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10501 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE CC 67274 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA 1 0501/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTA N. 23216.99 Cron. 23515 Composta dai Magistrati: Dott. UGO FAVARA PRESIDENTE Rep. Dott. MASSIMO ODDO CONSIGLIERE Ud.23.1.03 CONSIGLIERE Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER OGGETTO: lavoro CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA dipendente renove Outoris Dott. GIANCOLA MARIA CRISTINA CONSIGLIERE ritenute ha pronunciato la seguente decadenza SEN TENZA sul ricorso proposto da: AZ CO in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Zanchetti giusta procura in calce al elett. dom. in Roma presso il medesimo, viale Medaglie d'Oro ricorso, 176 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente CAMPIONE CIVILE
contro
N. 67274 Ministero dell'Economia e delle Finanze e Direzione Regionale delle Entrate del Lazio, in personal del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 207 intimato, controricorrente avverso la sentenza n. 156.20.98 in data 17.7.98 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data 19.10.98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2003 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per il resistente l'avv. MANGIA;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. DARIO CAFIERO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ricorre per Cassazione il contribuente indicato in epigrafe, deducendo quattro motivi, avverso la sentenza con la quale la competente Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello di esso contribuente contro la sentenza di primo grado, la quale aveva ritenuto che l'interessato fosse decaduto dal diritto eventuale - al rimborso delle somme versate а titolo di acconto Irpef dal datore di lavoro Alitalia Spa, sulle quote di indennità di trasferta e volo corrisposte a giugno, in occasione del pagamento dell'indennità operativa, e a dicembre, in occasione del pagamento della tredicesima mensilità. I giudici di merito ritenevano in proposito applicabile il termine decadenziale di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602.73; ed irrilevante ai firi della decorrenza di tale termine la circostanza che il contribuente si fosse originariamente rivolto al Pretore quale giudice de_ lavoro, con una controversia conclusa dalla pronuncia di incompetenza dell' autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione tributaria. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, а sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 38 del D.P.R. n. 602.73, sostenendo la tesi secondo cui nel caso di specie si sarebbe di fronte al versamento di imposta non dovuta, per carenza di potere impositivo. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione è pacifica nel sostenere a partire dalla sentenza 27.7.98 n. 7360 che in tema di rimborso delle imposte sui redditi, la locuzione inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento>, di cui all' art. 38 cit., assoggettata a termine decadenziale di 18 mesi, riguarda anche il caso di pagamento eseguito erroneamente perchè non dovuto per carenza della supposta obbligazione tributaria, integrandosi così un indebito oggettivo. Il testuale tenore della norma non autorizza un'interpretazione diversa e, in particolare, non consente di distinguere tra versamenti diretti in relazione ai quali il contribuente faccia valere l'inesistenza dell'obbligo di versamento e quelli per i quali deduca 1'inesistenza in concreto dell'obbligazione tributaria. Col secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 37 e 38 D.P.R. n. 602.73, sostenendo l'applicabilità della prima norma citata e non della seconda, in quanto il versamento da parte del sostituto di imposta integrerebbe una ipotesi di trattenuta diretta da parte di cui il sostituto sarebbe la longa manus> e dell'amministrazione non un'ipotesi di versamento di imposta da parte del contribuente. Anche questa tesi è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte - vedi sent. 20.11.92 n. 12404 secondo cui il versamento allo Stato, da parte del sostituto, delle trattenute operate costituisce un'ipotesi di 'versamento diretto' da parte del sostituto e non di 'trattenuta diretta' da parte dello Stato;
perciò la domanda di rimborso è soggetta al termine di decadenza di 18 mesi i art. 38 cit.) e non al più lungo termine di prescrizione ( art. 37 ). Con l terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce ancora violazione e falsa applicazione, а sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 38 D.P.R. n. 602.73, sostenendo che la domanda di rimborso è comunque tempestiva anche in relazione al termine di 18 mesi. La tesi è infondata perchè in contrasto con l'esposizione dei fatti compiuta dallo stesso ricorrente, dato che la controversia veniva iniziata dinanzi al giudice del lavoro nel 1985, essa di concludeva nel 1994 con la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, quindi il presunto credito è di molto anteriore. Si nota, incidentalmente, che solo con l'art. 34 della Legge ni. 388.2000 il terrine di decadenza 'de quo' è stato aumentato a 48 mesi, ma tale norma non ha effetto retroattivo. Con il quarto motivo del ricorso, il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC solo nel 1994, la pronuncia definitiva della Corte di Cassazione egli ebbe contez: giurisdizione che i. 1 rimborso doveva essere chiesto in sede di al giudic tributaria e in primo luogo allo Stato, non dinanzi ordinario nei confronti della (sola) Alitalia. Anche questa tesi è infondata. L'errato inizio di una controversial dinanzi al giudice incompetente, e nei riguardi dell'Alitalia, non può sostituire la tempestiva presentazione dell'istanza all'Intendenza di Finanza, nè comportare una sorta di moratoria per la presentazione dell'istanza medesima all'ufficio legittimato. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità della materia contandere ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese. POM La CORTE SUPREMA CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in camera di consiglio, in Roma addi 23 gennaio 2003. IL PRESIDENTE Dott.UGO FAVARA Depositata in Cappaleria R-3 LUG. 2003 IL CONSIGLIERE ESTENSORE CANCELLIERE C1 Dott. VINCENZO DI NUBILA Gina Gasoli muni