Sentenza 1 giugno 2006
Massime • 1
L'istituto della revisione non trova applicazione in materia di misure di prevenzione, alle quali è applicabile l'istituto della revoca di cui all'art. 7 L. n. 1423 del 1956, sia "ex nunc" per sopravvenuta cessazione della pericolosità del soggetto, sia "ex tunc" per l'accertamento dell'insussistenza originaria della pericolosità per motivi emersi dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Attesa la diversità tra i due istituti, il secondo dei quali afferisce ad un giudizio emesso "rebus sic stantibus" ed è strettamente connesso all'accertamento della pericolosità sociale che può venire meno alla luce di nuovi elementi sopravvenuti, od anche preesistenti se non conosciuti al momento dell'applicazione della misura, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost. non potendosi ravvisare un'ingiustificata disparità di trattamento nella diversa competenza prevista.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/2006, n. 21858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21858 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 01/06/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1961
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 024419/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO SC OR, N. IL 29/03/1940;
avverso DECRETO del 16/03/2005 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso da eccezione del primo motivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto 16/03/2005 la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto da AZ CO RE avverso il decreto 11/07/2003 del Tribunale in sede, con il quale era stata rigettata la richiesta di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno e della confisca dei beni, disposte con decreto dello stesso Tribunale in data 18/05/1996, divenuto definitivo in data 23/04/2001.
Preliminarmente la Corte territoriale - dopo aver disatteso l'eccezione di incostituzionalità della L. n. 1423 del 1956, art.7 sollevata in relazione all'art. 3 Cost., perché manifestamente infondata - disattendeva anche l'eccezione di nullità del provvedimento di confisca dei beni, osservando che il provvedimento ablatorio era pienamente legittimo, in quanto la confisca era stata disposta insieme alla misura personale entro l'anno di proroga del sequestro dei beni.
Nel merito la Corte territoriale, condividendo il giudizio espresso dal primo giudice, riteneva che le assoluzioni dell'appellante e del fratello AZ TO dal reato di cui all'art. 416 bis c.p., disposte rispettivamente con sentenze definitive 19/07/2000 del G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria e 09/12/1999 della Corte di Appello di Reggio Calabria, non erano significative per escludere la pericolosità dell'appellante, attesa l'autonomia del procedimento penale da quello di prevenzione. In particolare la Corte osservava che la pericolosità qualificata dell'appellante era stata ritenuta sulla base di indizi rilevanti (quali le dichiarazioni di collaboratori di giustizia), anche se non ritenuti sufficienti per l'affermazione di responsabilità per la mancanza di riscontri, di guisa che, attesa l'autonomia dei due procedimenti, la pronuncia assolutoria non consentiva di escludere la sussistenza di indizi rilevanti per l'adozione della misura di prevenzione, tanto più che il G.U.P. aveva ritenuta provata l'esistenza dell'organizzazione criminale facente capo a AZ VI, alla quale secondo l'accusa apparteneva l'appellante AZ CO RE.
Infine la Corte territoriale rigettava l'ulteriore richiesta di applicazione del principio del ne bis in idem avanzata dall'appellante sul presupposto che i beni confiscati erano stati già oggetto di un precedente giudizio di prevenzione svoltosi nel 1984 davanti al Tribunale di Torino, che aveva disposto la confisca degli stessi beni, poi revocata dalla Corte di Appello di Torino con conseguente restituzione di detti beni all'appellante. In particolare la Corte osservava che sul punto si era già formato il giudicato, in quanto con sentenza 07/02/2001 la Suprema Corte aveva escluso la violazione del principio ne bis in idem sull'assunto che la confisca dei beni all'epoca era stata revocata, in quanto era stata contestata al AZ una pericolosità generica ai sensi della L. n. 1423 del 1956, mentre nel successivo procedimento svoltosi davanti al Tribunale di Reggio Calabria ben poteva essere disposta la confisca dei beni, in quanto allo stesso, sulla base di nuovi elementi, era stata contestata la pericolosità qualificata L. n. 575 del 1965. Avverso il predetto decreto hanno proposto distinti ricorsi i difensori, i quali, anche con memorie difensive presentate successivamente, ne hanno chiesto l'annullamento, deducendo i motivi che possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si deduce la questione di legittimità costituzionale della L. n. 1423 del 1956, art. 7 nella parte in cui tale disposizione, in violazione dell'art. 3 Cost., attribuisce la competenza a decidere sulla richiesta di revoca della misura di prevenzione allo stesso giudice che ha applicato la misura definitiva, difformemente da quanto si verifica per l'istituto della revisione.
Con il secondo motivo si deduce la violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter sul rilievo che, poiché la misura personale di prevenzione era stata disposta dopo un anno dal sequestro, la confisca dei beni non poteva più essere disposta.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 649 c.p.p. e L. n. 575 del 1965, art. 2 ter sul rilievo che la Corte territoriale - senza considerare che nel precedente procedimento di prevenzione la Corte di Appello di Torino aveva dissequestrato gli stessi beni non per ragioni di natura procedurale, ma per ragioni di merito - non aveva tenuto conto che, a seguito dell'assoluzione del ricorrente dal reato di cui all'art. 416 bis c.p., era venuto meno il presupposto che consentiva l'applicazione della misura patrimoniale, fondata sulla pericolosità qualificata del ricorrente.
Con il quarto motivo si deducono la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione sul rilievo che la Corte territoriale aveva ritenuto persistente la pericolosità qualificata del ricorrente, valorizzando elementi indiziari, costituiti dalle dichiarazioni del collaboratore IN, che erano già stati disattesi con la sentenza di assoluzione relativa al reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo, la dedotta questione di legittimità costituzionale della L. n. 1423 del 1956, art. 7 in relazione all'art. 3 della Costituzione deve ritenersi manifesta infondata. Va premesso che l'istituto della revisione non può trovare applicazione in materia di misure di prevenzione, alle quali è applicabile l'istituto della revoca (o della modifica) di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 7, sia ex "nunc" per sopravvenuta cessazione della pericolosità del proposto, sia ex "tunc" per l'accertamento della insussistenza originaria della pericolosità per motivi emersi dopo l'applicazione della misura di prevenzione (Cass. Sez. Un. n. 18 del 30/03/1998). Tuttavia da tale premessa non può discendere come conseguenza l'equiparazione dell'istituto della revisione a quello della revoca (o della modifica) sotto il profilo della competenza nel senso che per la revoca (o la modifica) è competente il giudice che ha applicato la misura di prevenzione, mentre per la revisione è competente la Corte di Appello individuata secondo i criteri dettati dall'art. 11 c.p.p.. Infatti il diverso sistema di competenza previsto per la revisione e per la revoca (o modifica) trova una sua ragionevole giustificazione nella diversità dei due istituti e degli scopi da essi perseguiti, essendo la revisione un mezzo straordinario di impugnazione esperibile solo avverso sentenze (o decreti penali) di condanna definitive, mentre la revoca (o la modifica) della misura di prevenzione è strettamente connessa all'accertamento della pericolosità sociale, che può venire meno alla luce di nuovi elementi sopravvenuti o anche preesistenti, che non siano stati conosciuti al momento dell'applicazione della misura, trattandosi di giudizio emesso "rebus sic stantibus". Pertanto, attesa la diversità dei due istituti, non può ravvisarsi una ingiustificata disparità di trattamento sotto il profilo della competenza, di guisa che la dedotta questione di legittimità costituzionale deve ritenersi manifestamente infondata.
Quanto al secondo motivo - a parte la considerazione che eventuale nullità verificatasi nel procedimento di applicazione della misura patrimoniale doveva essere eccepita mediante impugnazione - va rilevato che comunque alcuna nullità è ravvisabile nel caso di specie, in quanto il sequestro dei beni fu prorogato di un anno e il successivo provvedimento di confisca fu emesso contestualmente alla misura di prevenzione personale entro l'anno di proroga del sequestro.
Parimenti infondato deve ritenersi il terzo motivo di ricorso relativo alla violazione del principio ne bis in idem. Infatti, come risulta dal decreto impugnato, con la sentenza 07/02/2001 la Corte di Cassazione, decidendo sullo specifico punto, escluse la violazione del suddetto principio, rilevando che ben poteva essere disposta la confisca dei beni che erano stati restituiti con la sentenza della Corte di Appello di Torino, in quanto nel nuovo procedimento, sulla base di elementi sopravvenuti, era stata contestata la pericolosità qualificata ai sensi della L. n. 575 del 1965, che consentiva la confisca dei beni. Nè può ritenersi che nel caso di specie il presupposto della pericolosità qualificata sia venuto meno per effetto dell'assoluzione del ricorrente dal reato di cui all'art. 416 bis c.p., attesa la puntuale motivazione svolta sul punto dalla Corte di merito di cui si dirà appresso.
Inammissibile deve ritenersi il quarto motivo di ricorso relativo al vizio della motivazione in ordine alla persistente pericolosità qualificata del ricorrente. Invero - a parte la considerazione che in "subiecta materia" le censure deducibili con il ricorso per Cassazione sono limitate alla violazione di legge, sicché l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di legittimità ha una estensione più circoscritta, non potendo evidentemente farsi coincidere la violazione di legge con il vizio della motivazione - va rilevato che proprio per l'intrinseca differenza tra il giudizio di prevenzione e quello di accertamento della responsabilità penale, la valutazione di pericolosità sociale non deve essere necessariamente formulata sulla base di fatti integranti estremi di reato, trattandosi di una valutazione a carattere essenzialmente sintomatico, basata sulla utilizzazione di qualsiasi elemento certo ed idoneo a giustificare il libero convincimento del giudice in ordine alla illecita condotta di vita del proposto. Adeguandosi a tale principio, i giudici di merito, con provvedimenti conformi sul punto, hanno escluso che le sentenze di assoluzione del ricorrente e di suo fratello TO dal reato di cui all'art. 416 bis c.p. potessero avere una apprezzabile incidenza nel procedimento di prevenzione al fine di escludere la sua pericolosità qualificata, attesa la congruenza degli elementi acquisiti, tutti di rilevante significato indiziario, la cui valutazione si sottrae con tutta evidenza al sindacato di legittimità. Ne consegue che le censure dedotte dal ricorrente sul punto devono ritenersi non proponibili in questa sede, in quanto dirette alla rivalutazione di circostanze di fatto già correttamente esaminate in sede di merito.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 giugno 2006