Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/2006, n. 21858
CASS
Sentenza 1 giugno 2006

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L'istituto della revisione non trova applicazione in materia di misure di prevenzione, alle quali è applicabile l'istituto della revoca di cui all'art. 7 L. n. 1423 del 1956, sia "ex nunc" per sopravvenuta cessazione della pericolosità del soggetto, sia "ex tunc" per l'accertamento dell'insussistenza originaria della pericolosità per motivi emersi dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Attesa la diversità tra i due istituti, il secondo dei quali afferisce ad un giudizio emesso "rebus sic stantibus" ed è strettamente connesso all'accertamento della pericolosità sociale che può venire meno alla luce di nuovi elementi sopravvenuti, od anche preesistenti se non conosciuti al momento dell'applicazione della misura, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost. non potendosi ravvisare un'ingiustificata disparità di trattamento nella diversa competenza prevista.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/2006, n. 21858
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21858
    Data del deposito : 1 giugno 2006

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