Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2014, n. 52219
CASS
Sentenza 30 ottobre 2014

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Massime2

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento della previa disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell'impresa prevista dall'art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate - soprattutto quando la loro corrispondenza al vero sia negata dall'imprenditore - nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali.

In tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare - ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore - la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

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  • 1Bancarotta per distrazione: no a presunzioni sulle scritture
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 marzo 2026

    In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento della precedente disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dall'art. 2710 cod. civ.? Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su …

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  • 2Bancarotta per distrazione: serve la prova che i beni esistessero davvero e fossero nella disponibilità dell’imputato (Cass. pen. n. 40487/2025)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 dicembre 2025

    Indice: La massima La spiegazione La sentenza integrale La massima Elemento oggettivo del reato – Prova della previa disponibilità dei beni – Valore probatorio delle scritture contabili – Limiti dell'onere di allegazione dell'amministratore In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, l'elemento oggettivo del reato richiede la prova certa della previa esistenza e disponibilità dei beni nel patrimonio della società fallita al momento dell'assunzione della carica da parte dell'imputato; tale prova non può essere desunta dalla mera iscrizione contabile né dalla presunzione di attendibilità delle scritture ex art. 2710 c.c., ma impone una valutazione critica della loro …

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  • 3Presunzione di distrazione nella bancarotta fraudolenta: l'onere probatorio è a carico dell'imprenditore (Tribunale Cassino n. 2172/23)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 aprile 2024

    1. La massima Il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione: il che sposta sull'imprenditore fallito l'onere di provare che il bene di cui sia stata previamente accertata la disponibilità e che non sia stato rinvenuto alla data del fallimento sia stato utilizzato nell'interesse della società ovvero incolpevolmente perduto. Circostanza, questa, che non ha trovato riscontro alcuno non potendo, quindi, escludere la sussistenza del dolo specifico. 2. La sentenza integrale Tribunale Cassino, 21/11/2023, (ud. 10/11/2023, dep. 21/11/2023), n.2172 Svolgimento del processo 1. Con decreto …

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  • 4Bancarotta fraudolenta patrimoniale
    Giovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 17 luglio 2022

    Bancarotta fraudolenta: l'art. 216 L.F. Bene giuridico protetto Soggetto attivo Elemento soggettivo Elemento oggettivo Oggetto materiale della condotta Consumazione Prescrizione Tentativo Procedibilità Concorso Cessione del ramo d'azienda Percezione di compensi da parte dell'amministratore di una società fallita Giurisprudenza Considerazioni conclusive Bancarotta fraudolenta: l'art. 216 L.F. [Torna su] La garanzia dei creditori può subire un pregiudizio per effetto di svariati atti gestori compiuti dal soggetto attivo del reato di bancarotta: tra questi si annoverano la cessione o l'affitto di ramo d'azienda e la riscossione da parte dell'amministratore di propri crediti per l'opera …

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  • 5Bancarotta fraudolenta distrattiva per il pagamento del proprio compenso da parte dell’amministratore in ipotesi di conclamato dissesto
    https://www.dirittobancario.it/ · 13 novembre 2017
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2014, n. 52219
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52219
Data del deposito : 30 ottobre 2014

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