Sentenza 30 ottobre 2014
Massime • 2
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento della previa disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell'impresa prevista dall'art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate - soprattutto quando la loro corrispondenza al vero sia negata dall'imprenditore - nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali.
In tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare - ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore - la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Commentari • 7
- 1. Bancarotta per distrazione: no a presunzioni sulle scrittureDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 marzo 2026
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento della precedente disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dall'art. 2710 cod. civ.? Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su …
Leggi di più… - 2. Bancarotta per distrazione: serve la prova che i beni esistessero davvero e fossero nella disponibilità dell’imputato (Cass. pen. n. 40487/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 dicembre 2025
Indice: La massima La spiegazione La sentenza integrale La massima Elemento oggettivo del reato – Prova della previa disponibilità dei beni – Valore probatorio delle scritture contabili – Limiti dell'onere di allegazione dell'amministratore In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, l'elemento oggettivo del reato richiede la prova certa della previa esistenza e disponibilità dei beni nel patrimonio della società fallita al momento dell'assunzione della carica da parte dell'imputato; tale prova non può essere desunta dalla mera iscrizione contabile né dalla presunzione di attendibilità delle scritture ex art. 2710 c.c., ma impone una valutazione critica della loro …
Leggi di più… - 3. Presunzione di distrazione nella bancarotta fraudolenta: l'onere probatorio è a carico dell'imprenditore (Tribunale Cassino n. 2172/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 aprile 2024
1. La massima Il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione: il che sposta sull'imprenditore fallito l'onere di provare che il bene di cui sia stata previamente accertata la disponibilità e che non sia stato rinvenuto alla data del fallimento sia stato utilizzato nell'interesse della società ovvero incolpevolmente perduto. Circostanza, questa, che non ha trovato riscontro alcuno non potendo, quindi, escludere la sussistenza del dolo specifico. 2. La sentenza integrale Tribunale Cassino, 21/11/2023, (ud. 10/11/2023, dep. 21/11/2023), n.2172 Svolgimento del processo 1. Con decreto …
Leggi di più… - 4. Bancarotta fraudolenta patrimonialeGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 17 luglio 2022
Bancarotta fraudolenta: l'art. 216 L.F. Bene giuridico protetto Soggetto attivo Elemento soggettivo Elemento oggettivo Oggetto materiale della condotta Consumazione Prescrizione Tentativo Procedibilità Concorso Cessione del ramo d'azienda Percezione di compensi da parte dell'amministratore di una società fallita Giurisprudenza Considerazioni conclusive Bancarotta fraudolenta: l'art. 216 L.F. [Torna su] La garanzia dei creditori può subire un pregiudizio per effetto di svariati atti gestori compiuti dal soggetto attivo del reato di bancarotta: tra questi si annoverano la cessione o l'affitto di ramo d'azienda e la riscossione da parte dell'amministratore di propri crediti per l'opera …
Leggi di più… - 5. Bancarotta fraudolenta distrattiva per il pagamento del proprio compenso da parte dell’amministratore in ipotesi di conclamato dissestohttps://www.dirittobancario.it/ · 13 novembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2014, n. 52219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52219 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 30/10/2014
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 3179
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI PA - Consigliere - N. 8262/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS OL N. IL 11/09/1954;
avverso la sentenza n. 2576/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del 12/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 12/11/2013, in parziale riforma di quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato SA PA per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale in relazione al fallimento della IA GI sas, dichiarato il 7/1/2009.
Secondo l'accusa, condivisa dal giudicante, il SA, quale accomandatario della società fallita, distrasse, nel periodo antecedente al fallimento, beni per 413.000 Euro e, nel triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento, omise di istituire il libro giornale e quello degli inventari.
La prova della distrazione è stata tratta dall'analisi della documentazione contabile della società fallita e dalla relazione del curatore fallimentare, che hanno messo in evidenza ricavi per soli 122.872 nell'anno 2008, a fronte di un costo del venduto di 304.383 Euro: indice, secondo la sentenza, della distrazione della merce, ovvero dei ricavi conseguiti dalle vendite (determinati applicando al "costo del venduto" il ricavo del 70%, risultante dalla media del triennio precedente). Quanto alla bancarotta documentale, la Corte d'appello ha disatteso la tesi difensiva, secondo cui la tenuta informatica della contabilità esonerebbe i piccoli imprenditori dalla tenuta dei libri previsti dall'art. 2214 c.c., ed ha messo in evidenza che, ad ogni modo, non sono state rispettate le prescrizioni dell'art. 2215 bis c.c., per la contabilità informatica.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Ennio Pischedda, con due motivi.
2.1. Col primo denunzia una violazione della L. Fall., artt. 216 e 223, e illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per la distrazione. Deduce che, in base alla giurisprudenza di legittimità, l'affermazione della responsabilità per bancarotta distrattiva presuppone la prova dell'esistenza - in un determinato periodo della vita sociale - dei beni che si assumono distratti;
prova che, aggiunge, non può essere desunta dalle sole scritture contabili, allorché - come nella specie - il fallito adduca l'inattendibilità delle stesse.
2.2. Col secondo ripropone la tesi, già sostenuta nel corso del giudizio di merito, che la tenuta informatica della contabilità esonerasse l'imprenditore dalla tenuta dei registri di cui all'art. 2214 c.c.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
1. In base alla più accreditata giurisprudenza di questa Corte - richiamata anche nel ricorso della parte - la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa; accertamento non condizionato dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale dell'impresa, che non obbedisce - per quel che concerne il delitto in questione - alla qualificazione in termini di prova, ex art. 2710 c.c.; infatti, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., la risultanza deve essere valutata (anche nel silenzio del fallito) con ricerca della relativa intrinseca attendibilità, secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita motivazione (Cass., n. 7588 del 26/1/2011; Cass., n. 40726 del 6/11/2006). Ciò significa che le scritture contabili del fallito, per costituire prova della presenza - in una determinata epoca - di beni all'interno dell'impresa, devono essere valutate nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della documentazione contabile reperita (fatture, ricevute, lettere, messaggi postali, contratti, ecc.) e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali. Tale accertamento si impone, a maggior ragione, allorché la corrispondenza al vero delle scritture sia negata dall'imprenditore interessato - il quale fornisca spiegazioni della affermata discordanza - e sia, come nella specie, dubitata dal curatore, che abbia messo in luce incongruenze riferibili all'andamento delle giacenze di magazzino, rimaste, per tre anni, praticamente immutate nonostante il variare dello scenario economico di riferimento e delle fortune dell'impresa. Tale accertamento non risulta effettuato dal giudice di merito, che ha sussunto, nel proprio ragionamento, un dato contabile motivatamente contestato, oltre che screditato, ed ha sviluppato, su di esso, un ragionamento presuntivo per la determinazione dei ricavi che - se è consentito, in sede fiscale, per la determinazione del reddito d'impresa - non rappresenta, in sede penale, un procedimento da cui ricavare, con tranquillità, la prova della responsabilità, che deve rimanere ancorata a dati di incontrovertibile valore inferenziale.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. In base al costante indirizzo di questa Corte, da cui il Collegio non intravede motivi per discostarsi, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, previsto dall'art. 2214 c.c., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare - ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore - la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale e, ove tale preordinazione manchi, il delitto di bancarotta documentale semplice (da ultimo, Cass., n. 656 del 13/11/2013). Peraltro, nella specie la Corte d'appello ha messo in evidenza che neanche le prescrizioni dell'art. 2215 bis - invocato dal ricorrente - sono state rispettate (osservazione degli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione ed altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento). La tesi difensiva si rivela, pertanto, fallace nei presupposti e infondata in concreto.
3. In conclusione, la sentenza va annullata limitatamente al reato di cui al capo A) (distrazione) affinché, con libertà di giudizio, ma senza incorrere nell'errore sopra censurato, il giudice di merito proceda alla rivalutazione del materiale probatorio relativo alla contestata distrazione e, ove ritenga non adeguatamente raggiunta la prova della stessa, ridetermini la pena per il reato residuo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Genova, altra sezione.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2014