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Sentenza 24 luglio 2023
Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/07/2023, n. 31909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31909 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SE AB nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/11/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/ft e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 31909 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 11/04/2023 Letta la requisitoria del dott. Ettore Pedicini, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di sospensione degli effetti della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, avanzata nell'interesse di IE ER. A tale riguardo ha rilevato che «le statuizioni sulle sanzioni accessorie vengono disposte in sentenza all'esito del periodo dell'espletamento del lavoro di pubblica utilità, che non risulta documentato essere terminato con esito positivo». 2. Avverso detta ordinanza ER, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 186, comma 9-bis Cod. strada. Osserva il difensore che: - ER è stato condannato dal suddetto G.i.p., con decreto penale, per la violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c) Codice della strada (guida in stato di ebbrezza), alla pena di euro 7.550,00 di ammenda e alla sospensione della patente di guida per anni uno;
- a seguito di specifica richiesta, il G.i.p., con provvedimento in data 19 ottobre 2022, ha disposto la sostituzione della pena ammettendo ER al lavoro di pubblica utilità per complessivi giorni 30; - con successiva istanza, del 20 ottobre 2022, il ricorrente ha chiesto al G.i.p. la sospensione degli effetti della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis Codice della strada, come anche da giurisprudenza di legittimità costante;
- con la suddetta sostituzione il periodo della sospensione della patente di guida viene ex lege dimezzato e quindi nel caso in esame (in cui la patente risulta ritirata e sospesa il 20 marzo 2022) risultano ampiamente trascorsi i mesi sei di sospensione, quale sanzione amministrativa accessoria. Rileva la difesa che la giurisprudenza di legittimità citata tiene conto, allo stesso tempo, delle finalità della norma di cui all'articolo in esame e 41 1 dei tempi del procedimento, nell'ottica di apprestare un'idonea e significativa tutela all'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv. 271040; e in termini Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, P.g. in proc. Ferrarini, che specifica che, in caso di sostituzione, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre - ove prevista - la confisca del veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca). In tema di guida in stato di ebbrezza, ove la sentenza impugnata abbia sostituito la pena con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada e abbia omesso di ordinare la sospensione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la Corte di cassazione può provvedervi direttamente ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 48654 del 12/11/2019, Gasparini, Rv. 277903). Ha, quindi, errato il Giudice dell'esecuzione sia quando, in data 19 ottobre 2022, nel sostituire l'ammenda inflitta con il lavoro di pubblica utilità, ha omesso di sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sia quando nel provvedimento impugnato ha rinviato le statuizioni sulla sanzione accessoria all'esito della valutazione sul positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Ne consegue che entrambi i provvedimenti vanno annullati senza rinvio, relativamente alla omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che, invece, va disposta fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Messina, quale giudice dell'esecuzione, in data 19 ottobre 2022, relativamente alla omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sospensione dell'efficacia che dispone fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Così deciso in Roma, I'll aprile 2023.
lette/ft e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 31909 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 11/04/2023 Letta la requisitoria del dott. Ettore Pedicini, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di sospensione degli effetti della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, avanzata nell'interesse di IE ER. A tale riguardo ha rilevato che «le statuizioni sulle sanzioni accessorie vengono disposte in sentenza all'esito del periodo dell'espletamento del lavoro di pubblica utilità, che non risulta documentato essere terminato con esito positivo». 2. Avverso detta ordinanza ER, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 186, comma 9-bis Cod. strada. Osserva il difensore che: - ER è stato condannato dal suddetto G.i.p., con decreto penale, per la violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c) Codice della strada (guida in stato di ebbrezza), alla pena di euro 7.550,00 di ammenda e alla sospensione della patente di guida per anni uno;
- a seguito di specifica richiesta, il G.i.p., con provvedimento in data 19 ottobre 2022, ha disposto la sostituzione della pena ammettendo ER al lavoro di pubblica utilità per complessivi giorni 30; - con successiva istanza, del 20 ottobre 2022, il ricorrente ha chiesto al G.i.p. la sospensione degli effetti della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis Codice della strada, come anche da giurisprudenza di legittimità costante;
- con la suddetta sostituzione il periodo della sospensione della patente di guida viene ex lege dimezzato e quindi nel caso in esame (in cui la patente risulta ritirata e sospesa il 20 marzo 2022) risultano ampiamente trascorsi i mesi sei di sospensione, quale sanzione amministrativa accessoria. Rileva la difesa che la giurisprudenza di legittimità citata tiene conto, allo stesso tempo, delle finalità della norma di cui all'articolo in esame e 41 1 dei tempi del procedimento, nell'ottica di apprestare un'idonea e significativa tutela all'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv. 271040; e in termini Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, P.g. in proc. Ferrarini, che specifica che, in caso di sostituzione, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre - ove prevista - la confisca del veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca). In tema di guida in stato di ebbrezza, ove la sentenza impugnata abbia sostituito la pena con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada e abbia omesso di ordinare la sospensione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la Corte di cassazione può provvedervi direttamente ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 48654 del 12/11/2019, Gasparini, Rv. 277903). Ha, quindi, errato il Giudice dell'esecuzione sia quando, in data 19 ottobre 2022, nel sostituire l'ammenda inflitta con il lavoro di pubblica utilità, ha omesso di sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sia quando nel provvedimento impugnato ha rinviato le statuizioni sulla sanzione accessoria all'esito della valutazione sul positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Ne consegue che entrambi i provvedimenti vanno annullati senza rinvio, relativamente alla omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che, invece, va disposta fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Messina, quale giudice dell'esecuzione, in data 19 ottobre 2022, relativamente alla omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sospensione dell'efficacia che dispone fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Così deciso in Roma, I'll aprile 2023.