CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ZZ PP FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6681/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrovillari - Ufficio Tributi 87012 Castrovillari CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. SP - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/2888 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti di ER SP e del Comune di Castrovillari l'intimazione ad adempiere n. 2024/288 del 7.5.2024 notificata il 17.6.2024, recante la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 3.281,14 a titolo di IMU originariamente dovuta dal de cuius Nominativo_1 per l'anno 2013, deducendone la nullità per vizio di notifica (in quanto non era stata specificata la qualità di erede nella formulazione dell'indirizzo del destinatario); la violazione delle norme sulla notifica;
la mancata notifica degli atti presupposti;
la prescrizione della pretesa impositiva;
la decadenza dall'iscrizione a ruolo;
il difetto di motivazione;
l'illegittimo della pretesa creditoria relativa alle sanzioni poiché non esercitabile nei confornti dell'erede.
In data 4.2.2025 la ER s.p.a. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 4.12.2025 la ER s.p.a. ha depositato memorie evidenziando, da un lato, che la Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado della Calabria, con la sentenza n. 295/25 del 4.2.2025, avrebbe dichiarato l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale n. 2021/542 sottostante all'atto impugnato, nella parte in cui si riferisce alle sanzioni;
dall'altro, che l'Ufficio, in esecuzione della citata sentenza, avrebbe adottato un provvedimento di sgravio relativamente alle sanzioni.
In data 31.12.2025 la ricorrente ha depositato memorie illustrative evidenziando la circostanza relativa all'avvenuto annullamento delle sanzioni e insistendo nell'accogliemnto del ricorso.
All'udienza del 9.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la ER s.p.a., in esecuzione di quanto disposto nella sentenza n. 295/25 del 4.2.2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in relazione al credito in contestazione ha adottato un provvedimento di sgravio relativamente alle sanzioni.
In parte qua, quindi, si impone una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso, il ricorso è nel resto infondato.
Va rilevato che nel corpo dell'atto impugnato è stata chiaramente indicata la qualità di erede della destinataria, conseguendone l'infondatezza del primo motivo.
Con riferimento alla censura concernente la notifica, si osserva che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto di imposizione tributaria cosicché l'eventuale vizio di tale notificazione (anche quando sia tale da determinarne l'inesistenza giuridica) è inidoneo ad incidere sulla validità dell'atto e rimane privo di alcuna rilevanza nel caso in cui essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario proposto impugnativa avverso l'atto medesimo.
Ed infatti “il vizio della notificazione dell'atto tributario (finanche ove si reputi annoverabile nella categoria dell'inesistenza) non incide sulla validità dell'atto medesimo. L'atto amministrativo di imposizione tributaria
è sottoposto a un regime procedimentale che distingue la fase di decisione (o di perfezionamento dell'atto) dalla fase integrativa dell'efficacia (v. Cass. n. 4760-09). La notificazione non è elemento costitutivo dell'atto
(e v. del resto il D.Lgs. n. 546, art. 19), ma rappresenta una mera condizione di efficacia (o, potrebbe dirsi nel solco della dottrina amministrativistica, di operatività). E, come le sezioni unite di questa corte hanno rilevato, tanto la nullità, quanto l'inesistenza della notifica dell'atto non rileva ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, per il fatto di essere stato, in particolare, impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo (v. sez. un. n. 19854-04)”. Peraltro, in tema di notificazioni a mezzo posta la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, atteso che le disposizioni dettate dalla L. 20 novembre 1982, n. 890 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 c.p.c.
Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. in termini, Cass.
n. 15315/2014).
In ogni caso, qualora il contribuente abbia proposto ricorso avverso l'atto del quale si deduce l'irrituale notifica, svolgendo le proprie difese e dimostrando di averne avuto piena conoscenza (come avvenuto nel caso di specie), deve ritenersi che l'atto impugnato (pur presentando natura sostanziale e non processuale) abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, con conseguente sanatoria dell'eventuale invalidità ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (cfr., in termini, Cass. S.U. n. 19704/2015; Cass. n. 8374/15; Cass. n. 654/14; Cass. n.
6613/13; Cass. n. 2272/11; Cass. n.13231/05; Cass. n.1401/08; Cass. n. 8939/14; Cass. n. 8938/14; Cass.
n. 1238/14).
Parimenti infondate sono le censure relative al difetto di notifica degli atti presupposti, alla prescrizione del credito e alla decadenza dall'azione di riscossione, per come già riconosciuto dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria con la sentenza n. 295/25 del 4.2.2025.
Destituita di fondamento, infine, è la doglianza relativa al difetto di motivazione.
L'atto impugnato, infatti, indica la natura, l'importo, il periodo di riferimento dell'imposta e, pertanto, consente al contribuente di comprendere le ragioni sottostanti al credito e di articolare la propria strategia difensiva.
La soccombenza recirpoca giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza dichiara la cessazione della materia del contendere nei limiti di quanto disposto in parte motiva.
Rigetta nel resto il ricorso.
Spese di lite compensate tra le parti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ZZ PP FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6681/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrovillari - Ufficio Tributi 87012 Castrovillari CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. SP - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/2888 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti di ER SP e del Comune di Castrovillari l'intimazione ad adempiere n. 2024/288 del 7.5.2024 notificata il 17.6.2024, recante la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 3.281,14 a titolo di IMU originariamente dovuta dal de cuius Nominativo_1 per l'anno 2013, deducendone la nullità per vizio di notifica (in quanto non era stata specificata la qualità di erede nella formulazione dell'indirizzo del destinatario); la violazione delle norme sulla notifica;
la mancata notifica degli atti presupposti;
la prescrizione della pretesa impositiva;
la decadenza dall'iscrizione a ruolo;
il difetto di motivazione;
l'illegittimo della pretesa creditoria relativa alle sanzioni poiché non esercitabile nei confornti dell'erede.
In data 4.2.2025 la ER s.p.a. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 4.12.2025 la ER s.p.a. ha depositato memorie evidenziando, da un lato, che la Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado della Calabria, con la sentenza n. 295/25 del 4.2.2025, avrebbe dichiarato l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale n. 2021/542 sottostante all'atto impugnato, nella parte in cui si riferisce alle sanzioni;
dall'altro, che l'Ufficio, in esecuzione della citata sentenza, avrebbe adottato un provvedimento di sgravio relativamente alle sanzioni.
In data 31.12.2025 la ricorrente ha depositato memorie illustrative evidenziando la circostanza relativa all'avvenuto annullamento delle sanzioni e insistendo nell'accogliemnto del ricorso.
All'udienza del 9.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la ER s.p.a., in esecuzione di quanto disposto nella sentenza n. 295/25 del 4.2.2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in relazione al credito in contestazione ha adottato un provvedimento di sgravio relativamente alle sanzioni.
In parte qua, quindi, si impone una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso, il ricorso è nel resto infondato.
Va rilevato che nel corpo dell'atto impugnato è stata chiaramente indicata la qualità di erede della destinataria, conseguendone l'infondatezza del primo motivo.
Con riferimento alla censura concernente la notifica, si osserva che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto di imposizione tributaria cosicché l'eventuale vizio di tale notificazione (anche quando sia tale da determinarne l'inesistenza giuridica) è inidoneo ad incidere sulla validità dell'atto e rimane privo di alcuna rilevanza nel caso in cui essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario proposto impugnativa avverso l'atto medesimo.
Ed infatti “il vizio della notificazione dell'atto tributario (finanche ove si reputi annoverabile nella categoria dell'inesistenza) non incide sulla validità dell'atto medesimo. L'atto amministrativo di imposizione tributaria
è sottoposto a un regime procedimentale che distingue la fase di decisione (o di perfezionamento dell'atto) dalla fase integrativa dell'efficacia (v. Cass. n. 4760-09). La notificazione non è elemento costitutivo dell'atto
(e v. del resto il D.Lgs. n. 546, art. 19), ma rappresenta una mera condizione di efficacia (o, potrebbe dirsi nel solco della dottrina amministrativistica, di operatività). E, come le sezioni unite di questa corte hanno rilevato, tanto la nullità, quanto l'inesistenza della notifica dell'atto non rileva ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, per il fatto di essere stato, in particolare, impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo (v. sez. un. n. 19854-04)”. Peraltro, in tema di notificazioni a mezzo posta la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, atteso che le disposizioni dettate dalla L. 20 novembre 1982, n. 890 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 c.p.c.
Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. in termini, Cass.
n. 15315/2014).
In ogni caso, qualora il contribuente abbia proposto ricorso avverso l'atto del quale si deduce l'irrituale notifica, svolgendo le proprie difese e dimostrando di averne avuto piena conoscenza (come avvenuto nel caso di specie), deve ritenersi che l'atto impugnato (pur presentando natura sostanziale e non processuale) abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, con conseguente sanatoria dell'eventuale invalidità ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (cfr., in termini, Cass. S.U. n. 19704/2015; Cass. n. 8374/15; Cass. n. 654/14; Cass. n.
6613/13; Cass. n. 2272/11; Cass. n.13231/05; Cass. n.1401/08; Cass. n. 8939/14; Cass. n. 8938/14; Cass.
n. 1238/14).
Parimenti infondate sono le censure relative al difetto di notifica degli atti presupposti, alla prescrizione del credito e alla decadenza dall'azione di riscossione, per come già riconosciuto dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria con la sentenza n. 295/25 del 4.2.2025.
Destituita di fondamento, infine, è la doglianza relativa al difetto di motivazione.
L'atto impugnato, infatti, indica la natura, l'importo, il periodo di riferimento dell'imposta e, pertanto, consente al contribuente di comprendere le ragioni sottostanti al credito e di articolare la propria strategia difensiva.
La soccombenza recirpoca giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza dichiara la cessazione della materia del contendere nei limiti di quanto disposto in parte motiva.
Rigetta nel resto il ricorso.
Spese di lite compensate tra le parti.