Sentenza 1 febbraio 2000
Massime • 1
L'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta la richiesta di restituzione delle cose sequestrate è impugnabile solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/02/2000, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola ZINGALE Presidente del 1.2.2000
1.Dott. Diana LAUDATI Consigliere SENTENZA
2. " Donato DANZA Consigliere N.679
3. " Maria Rosaria CULTRERA Cons. relatore REGISTRO GENERALE
4. " Francesco TIRELLI Consigliere N.41388/99
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TI MO avverso il provvedimento Tribunale di Busto Arsizio del 10.5.99 Letti gli atti e l'ordinanza denunziata
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere rel. Dott. M. R. Cultrera
Udito il P.M. in persona del Dott. Gianfranco Jadecola che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza gravata con rinvio degli atti al tribunale competente.
Udito il difensore del ricorrente, Avv. Maurizio Antoniazzi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso
Osserva
L'Avv. Maurizio Antoniazzi ricorre nell'interesse di TI MO per l'annullamento dell'ordinanza con cui il Tribunale penale di Busto Arsizio ha respinto la sua istanza di restituzione dei beni oggetto del sequestro probatorio disposto su di essi dal P.M.
Nell'unico motivo dedotto denunzia la violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, osservando che il tribunale, nella sua stringatissima ordinanza, non motiva circa la necessità di mantenere il sequestro per l'accertamento dei fatti, limitandosi ad affermare che i beni sono corpo di reato, assoggettabili a confisca.
Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento censurato è stato adottato dal tribunale penale di Busto Arsizio, nel corso del dibattimento a carico del TI per i reati cui si riferisce il decreto con cui il P.M. ha disposto il sequestro probatorio in esame.
La sua impugnabilità innanzi a questa corte è, perciò, preclusa. L'ordinanza in esame, infatti, non si sottrae per il suo solo contenuto, al regime ordinario che esclude l'impugnabilità delle ordinanze dibattimentali disgiuntamennte ed autonomamente rispetto alla sentenza che definisce il giudizio - art. 586 c.p.p. - (cfr. Cass. sez. 2 n. 605 del 13.3.96 (c.c. 5.2.96) rv 204263, Di Rosa). Nessuna delle disposizioni dettate in materia di sequestro, inteso come genus ricomprendente sia il mezzo di ricerca della prova di cui all'art. 253 c.p.p. che le misure reali, giustifica, invero, il ricorso diretto avverso il provvedimento che decida sulla restituzione dei beni sui quali il sequestro ricade, innanzi a questa corte. Tantomeno la disciplina generale contenuta nell'art. 585 c.p.p. consente di ricomprendere il provvedimento in esame nel novero degli atti ricorribili in sede di legittimità.
Ed infatti:
1. con riferimento alla normativa specifica della materia, va rilevato che gli art. 262 e 263 c.p.p. contengono puntuale e specifica regolamentazione della procedura di restituzione nella fase delle indagini preliminari, indicando espressamente i soggetti legittimati all'istanza, l'organo competente a decidere, e cioè il P.M., ed, infine, quello innanzi a cui è consentito reclamare, indicato nel G.I.P.
2. Parimenti, quanto alla fase dell'esecuzione, è agevole rinvenire nella disposizione generale contenuta nell'art. 676 c.p.p., che è implicitamente richiamato dall'art. 263 co. 6^ c.p.p., la disciplina del procedimento applicabile che devesi espletare, dunque, innanzi al giudice dell'esecuzione.
3. Alcuna specifica previsione si rinviene, ne' nelle disposizioni sopra indicate, ne' nella disciplina del dibattimento, per la fase processuale stricto sensu, sicché non può dubitarsi che competente a decidere sulla restituzione è il giudice del dibattimento, così identificato a mente del disposto dell'art. 91 delle disp. att. c.p.p.. (cass. sez. 3 n. 1027 del 5.4.96 (c.c. 5.3.96) rv 204281, Stragapede).
L'ovvio corollario di tale premessa determina l'inapplicabilità, quanto all'impugnazione avverso la pronunzia di diniego proveniente da tale ultima autorità procedente, sia del rimedio specifico della fase procedimentale delle indagini dall'art. 263 c.p.p., che, come si è già chiarito, devolve al G.I.P. la decisione, nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p., dell'opposizione al rigetto dell'istanza formulata al P.M., con provvedimento contro cui è ammesso ricorso per cassazione ex art. 585 c.p.p. ma per soli vizi procedurali (cass. sez. 5 n. 18 del 7.3.96 (c.c. 8.1.96) rv 204475, Telleri), sia dell'opposizione davanti allo stesso giudice dell'esecuzione - art.667 co. 4^ c.p.p. - poiché tale forma di reclamo postula necessariamente che sia intervenuta pronunzia decisoria non impugnabile (cass. sez. 2 n. 1597 del 17.7.99 (c.c. 6.4.99) rv 214260, P.M. in proc. Filippone).
4. E, dunque, stante l'assenza di disciplina specifica, l'impugnazione avverso l'ordinanza dibattimentale di diniego della restituzione non può differire dal gravame previsto, secondo il sistema ordinario, avverso ogni altro provvedimento non decisorio adottato nel corso del giudizio di 1^ grado.
Osta, peraltro, alla ricorribilità in sede di legittimità, la natura interlocutoria della decisione in esame, non omologabile, quanto alla sua regolamentazione, ad alcuna delle pronunzie sopra descritte, inerenti a fasi diverse e, peraltro, non tutte sicuramente ricorribili in sede di legittimità, e, quanto al suo contenuto, a quella del giudice del riesame, impugnabile innanzi a questa corte, la cui cognizione, ex art. 257 c.p.p., è ben più ampia investendo le condizioni di legittimità, validità ed opportunità, anche nel merito, del mezzo di ricerca della prova adottato dal P.M., con la conseguenza che la restituzione dei beni, ove disposta ai sensi dell'art. 324 c.p.p., consegue alla revoca del sequestro, ma non può essere oggetto di autonoma statuizione. Diversamente, nel caso in esame, la decisione di rigetto dell'istanza di restituzione non poggia sulla verifica della illegittimità del decreto di sequestro ma sull'accertamento del perdurare delle originarie esigenze che ne determinarono l'adozione.
E, dunque, se la procedura regolatrice, in relazione a tale ultima ipotesi, si pone al di fuori del paradigma normativo che disciplina il riesame, poiché trova la sua regolamentazione specifica nella normativa contenuta nell'art. 263 c.p.p., che governa però fasi diverse e non prende in considerazione la celebrazione del dibattimento, in relazione a questa devono trovare applicazione le norme ordinarie regolatrici del processo.
Appare, dunque, evidente l'equivoco in cui è incorso il ricorrente. La pronunzia gravata, emessa dal tribunale penale, come si è già rilevato, si innesta nell'alveo del giudizio di merito, non investe i presupposti di merito o di legittimità del sequestro, ma verifica l'esigenza della sua permanenza, non è stata assunta, ne' necessitava del rispetto delle forme di cui all'art. 127 c.p.p., data la pienezza del contraddittorio che contraddistingue la fase del dibattimento. Perciò, non si atteggia diversamente da ogni altra ordinanza dibattimentale e, dunque, non può essere impugnata autonomamente innanzi a questa corte, peraltro per vizi attinenti la logicità della motivazione la cui disamina è preclusa in materia di sequestri giusta l'espressa limitazione alla sola ipotesi della violazione di legge prevista dall'art. 325 c.p.p. ma potrà essere essere sottoposta alla cognizione del giudice dell'appello unitamente alla sentenza che definirà il giudizio.
Poiché dagli atti detto processo non risulta ancora concluso, non può farsi luogo alla conversione del presente gravame ai sensi dell'art. 580 c.p.p.. Tanto premesso, il ricorso devesi dichiarare inammissibile con le conseguenze di legge.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2000