Art. 17.
Nell'art. 29 sono soppresse le seguenti parole: "per mezzo dei sindaci di nomina governativa, di cui all'art. 13", ed e' sostituita la indicazione "art. 11, n. 2", con "art. 11, ultimo comma".
Nell'art. 29 sono soppresse le seguenti parole: "per mezzo dei sindaci di nomina governativa, di cui all'art. 13", ed e' sostituita la indicazione "art. 11, n. 2", con "art. 11, ultimo comma".