Sentenza 6 ottobre 2016
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. proc. esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito).
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- 1. Il patteggiamento preclude la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Il patteggiamento preclude la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto Massima Giurisprudenziale. L'accoglimento della richiesta di applicazione della pena concordata (cd. “patteggiamento”) preclude la rimessa in discussione della fattispecie, ormai coperta dal patteggiamento, ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Decisione: Sentenza n. 13225/2018 Cassazione Penale – Sezione VII Classificazione: Penale Massima: La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis codice penale non rientra nelle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 del codice di procedura penale; l'accoglimento della …
Leggi di più… - 2. Una sentenza predibattimentale di proscioglimento per particolareValentina Vasta · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Spoleto ha pronunciato sentenza ex art. 469, comma 1-bis, c.p.p., pur in costanza dell'opposizione del pubblico ministero, discostandosi dall'orientamento consolidato della Cassazione secondo cui, anche quando l'imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto, per pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento occorre che l'imputato e il pubblico ministero non si oppongano. Chiariamo subito i termini della questione. L'art. 469, comma 1, c.p.p. consente la definizione anticipata del procedimento qualora vi sia una causa d'improcedibilità o …
Leggi di più… - 3. Il patteggiamento preclude la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Il patteggiamento preclude la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto Massima Giurisprudenziale. L'accoglimento della richiesta di applicazione della pena concordata (cd. “patteggiamento”) preclude la rimessa in discussione della fattispecie, ormai coperta dal patteggiamento, ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Decisione: Sentenza n. 13225/2018 Cassazione Penale – Sezione VII Classificazione: Penale Massima: La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis codice penale non rientra nelle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 del codice di procedura penale; l'accoglimento della …
Leggi di più… - 4. Patteggiamento preclude la particolare tenuità del fattoGraziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2018
L'accoglimento della richiesta di applicazione della pena concordata (cd. “patteggiamento”) preclude la rimessa in discussione della fattispecie, ormai coperta dal patteggiamento, ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Decisione: Sentenza n. 13225/2018 Cassazione Penale – Sezione VII Massima: La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis codice penale non rientra nelle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 del codice di procedura penale; l'accoglimento della richiesta di applicazione della pena concordata (cd. “patteggiamento”) preclude la rimessa in discussione della fattispecie, ormai coperta dal …
Leggi di più… - 5. Il patteggiamento esclude la rimessa in discussione della fattispecieAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 27 aprile 2018
L'accoglimento della richiesta di applicazione della pena concordata (cd. "patteggiamento") preclude la rimessa in discussione della fattispecie, ormai coperta dal patteggiamento, ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Decisione: Sentenza n. 13225/2018 Cassazione Penale - Sezione VII Massima: La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis codice penale non rientra nelle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 del codice di procedura penale; l'accoglimento della richiesta di applicazione della pena concordata (cd. "patteggiamento") preclude la rimessa in discussione della fattispecie, ormai coperta dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/10/2016, n. 43874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43874 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2016 |
Testo completo
43 8 74 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/10/2016 Composta da: Sent. n. sez.1458/2016 VINCENZO ROMIS -- Presidente - REGISTRO GENERALE FAUSTO IZZO N.22647/2016 EUGENIA SERRAO -Rel. Consigliere - VINCENZO PEZZELLA DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT FR TT nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 22/12/2015 del TRIBUNALE di GROSSETO sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
lette le conclusioni del sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.HI CO ED ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti in ordine al reato previsto dall'art. 186, commi 2 lett.c) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Grosseto il 10 gennaio 2015. 2. L'esponente deduce violazione e falsa applicazione di legge penale sostanziale e processuale, in particolare degli artt.444 cod. proc. pen. e 131 bis cod. pen. In particolare, si duole del diniego dell'istanza di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. sul presupposto che l'offesa giuridica era di particolare tenuità e che il giudice ha, invece, valutato elementi estranei alla fattispecie legale, segnatamente la pericolosità della guida in orario notturno, l'altruità del veicolo ed il fatto che ci si trovasse in una strada cittadina.
3. Il sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. E', in primo luogo, necessaria, viste le ragioni addotte a sostegno del ricorso, la seguente precisazione: il reato contestato al ricorrente fattispecie contravvenzionale nella quale l'offesa del bene protetto dalla norma incriminatrice si sostanzia nel pericolo al quale viene esposta la circolazione stradale. Non può, in ogni caso, considerarsi sussistente alcuna violazione di legge nella sentenza impugnata laddove il giudice di merito ha negato il giudizio di particolare tenuità del fatto facendo riferimento, tra l'altro, alle modalità della condotta (guida in stato di ebbrezza in orario notturno ed in una strada cittadina), legittimamente indicando quale fosse lo sfondo fattuale in cui la condotta si è inscritta e quale fosse, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato, tanto più che «il nuovo istituto richiede di valutare la sola condotta e non consente di apprezzare se essa abbia dato luogo ad una situazione concretamente pericolosa» (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, Rv. 266595). 2 3. Dirimente risulta il rilievo che l'applicazione della pena su richiesta delle parti è un autonomo rito processuale in virtù del quale l'imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena, mentre il giudice ha il potere ed il dovere di controllare la correttezza giuridica del patto e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod.proc.pen. Ne consegue che una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.- l'imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento, cosicché risulta irrilevante qualsiasi vizio processuale verificatosi in precedenza rispetto alla formulazione dell'istanza, rispetto al quale, peraltro, il ricorrente risulta privo di interesse al suo accertamento.
4. Alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., istanza respinta prima della richiesta di applicazione della pena, la parte deve intendersi abbia rinunciato con la proposizione di tale ultima istanza. La disposizione di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen. ha, invero, introdotto un nuovo istituto di diritto sostanziale, la causa di esclusione della punibilità per la speciale tenuità del fatto di reato, per il cui riconoscimento è richiesto un apprezzamento di merito, volto a riscontrare la sussistenza dei presupposti applicativi richiesti dalla norma cosicché presuppone una analisi di merito, suscettibile di esame in sede di impugnazione esclusivamente in ordine alla coerenza e completezza dell'argomentazione adottata, escludendosi la rilevanza di tutte le questioni processuali e sostanziali caratterizzate da opinabilità (in tema di qualificazione giuridica del fatto, Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865). Né tale analisi può ritenersi essenziale in forza del controllo sull'esistenza di cause di non procedibilità rimesso al giudice al quale è formulata l'istanza di applicazione della pena, poiché tali ipotesi risultano del tutto estranee a quelle riguardanti la causa di non punibilità rivendicata, non richiamata nella disposizione, per la cui applicazione è imposta un'analisi di merito (Sez.7, n.37353 del 21/07/2016, Feletti;
Sez.7, n.36719 del 14/07/2016, Virlan).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 ottobre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente s, CASSAZIONA Eugenia Serrao Vincenzo Romis w o * h DI C O E T R Depositata in Cancelleria 17 OTT. 2016 Oggi, DICA II Funzionario mudiziario Patrizia Corra