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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2025, n. 38792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38792 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo italiano SESTA SEZIONE PENALE Composta da Ercole AP - Presidente - Sent. n. sez. 1485/2025 GE ST CC - 28/10/2025 IC OS - Relatore - R.G.N. 24165/2025 IN NA RI LL IA IO ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di HI GI, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/07/2025 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IC OS;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IL VA che ha concluso per inammissibilità del ricorso;
letta la memoria degli avvocati Alessio Tranfia e Maria Claudia Conidi Ridola, difensori di GI HI, che hanno concluso per l’inammissibilità del ricorso. 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, annullava il decreto emesso dal Pubblico Ministero il 16 maggio 2024 relativo al sequestro probatorio dei telefoni cellulari o degli altri dispositivi/supporti in uso a GI HI, indagata per il reato previsto dall’art. 368 cod. pen., con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, in riferimento alle dichiarazioni spontanee rese dalla stessa nel corso di un giudizio abbreviato con le quali avrebbe accusato falsamente i Carabinieri di aver minacciato il coniuge, IE ZO Antonio, durante il suo interrogatorio (il 12 maggio 2025). Penale Sent. Sez. 6 Num. 38792 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 28/10/2025 2 L’annullamento veniva disposto perché il provvedimento sarebbe privo di una motivazione adeguata sulla pertinenza delle cose sequestrate in relazione alla prova del reato di calunnia ascritto all’indagata. Si osserva che il sequestro generalizzato di tutti i supporti e apparecchi informatici rinvenuti nell’abitazione dell’indagata all’esito di perquisizione domiciliare con la finalità di acquisizioni probatorie utili a disvelare gli accordi intercorsi tra l’indagata ed i suoi familiari, tra cui il coniuge ZO IE Antonio, per ordire un piano fraudolento per assumere la veste di collaboratori di giustizia, appare privo di attinenza con lo specifico reato di calunnia posto a fondamento del sequestro alcuni mesi dopo il presunto accordo fraudolento, in difetto di riferimenti temporali precisi utili a delimitare l’ambito temporale della ricerca e a specificarne l’oggetto. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge per carenza o manifesta illogicità della motivazione per non essere stati apprezzati gli elementi di fatto posti a base del sequestro ed in particolare la circostanza che l’indagata ha fatto riferimento alla registrazione di una conversazione intercorsa con l’avv. Allevato da cui sarebbe emerso che la predetta avvocatessa avrebbe confermato le minacce subite dal coniuge IE ad opera dei Carabinieri. Tale registrazione pertinente al reato era l’obiettivo del sequestro potendo tale registrazione essere contenuta nei telefoni cellulari e negli altri rinvenuti nella abitazione dell’indagata. Inoltre, nel decreto di perquisizione e sequestro erano riportati stralci di conversazioni intercorse tra l’indagata e IE in cui quest’ultimo sebbene avesse già manifestato la volontà di collaborare con la giustizia chiedeva alla moglie di occultare alcune agende contenenti documenti non meglio specificati. 3. Il difensore ha prodotto una memoria dallo stesso qualificata come controricorso, con la quale ha eccepito la nullità del procedimento di impugnazione per omessa notificazione del ricorso per cassazione al difensore, la violazione del cautelare e del principio della litispendenza cautelare per essere stato emesso un secondo sequestro probatorio in pendenza dell’impugnazione cautelare, e, comunque, l’inammissibilità del ricorso per la corretta valutazione del Tribunale in relazione alla mancanza di pertinenzialità dei beni con il reato per cui si procede. 3 1. Il ricorso è inammissibile. Con riguardo alle questioni preliminari dedotte dalla difesa si deve innanzitutto rilevare che le censure con cui si eccepisce la nullità del procedimento di impugnazione sono manifestamente infondate atteso che la violazione dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, nè la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita 6, n. 6246 del 11/01/2024, A., Rv. 286082). Nel caso di specie, trattandosi di ricorso per cassazione avverso il provvedimento di annullamento di un decreto di sequestro probatorio è evidente che non si ponga un problema di impugnazione incidentale da parte della difesa, trattandosi di un provvedimento del tutto favorevole all’indagato e quindi non suscettibile di impugnazione da parte dello stesso. Quanto, invece al profilo della litispendenza cautelare, trattandosi di una impugnazione cautelare promossa in sede di ricorso per cassazione, la questione non appare pertinente al caso in esame, atteso che la preclusione è prevista nel solo caso in cui nelle more della decisione sull'appello cautelare proposto contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero rinnovi la richiesta cautelare nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, allegando elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, essendo tale preclusione prevista solo per il giudice chiamato a decidere sulla nuova richiesta cautelare, in pendenza del procedimento di appello, mentre nessuna preclusione è prevista per il procedimento di impugnazione pendente davanti alla Corte di cassazione (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227358). 2. Tanto ciò premesso, passando alla valutazione del ricorso proposto dal Pubblico Ministero, si deve ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico, quale un o un telefono cellulare, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute. Il rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza impone, infatti, che il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico specifichi le ragioni che rendono necessaria la indiscriminata apprensione di una massa indistinta di 4 dati informatici, senza alcuna indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6 n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838). Le Sezioni unite nella sentenza Bevilacqua n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226711 hanno statuito che anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti. È stato più volte affermato che il sequestro di dispositivi informatici come i telefoni cellulari, costituisce una misura particolarmente invasiva della sfera personale, in quanto l'accesso a tale supporto di dati fornisce, non solo informazioni relative a particolari condotte degli interessati oggetto di indagine, ma offre un quadro completo di aspetti significativi della loro vita passata e attuale. E' perciò illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisce la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell'accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, Bozzano, Rv. 287421 - 01, in motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità del sequestro si estende, ex art. 185 cod. proc. pen., all'acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo). Inoltre, deve considerarsi che il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale. 3. Conseguentemente, poiché non emerge dal provvedimento di sequestro annullato dal Tribunale del riesame l’indicazione degli atti specifici oggetto della ricerca investigativa, né la specificazione dei criteri di selezione dei documenti da ricercare e neppure la delimitazione dell’ambito temporale entro il quale i documenti da ricercare potrebbero essere ritenuti pertinenti con le indagini in corso di svolgimento per il reato di calunnia, il provvedimento di annullamento impugnato appare adeguatamente motivato perché in linea con la giurisprudenza 5 sopra richiamata che esclude la legittimità di un sequestro a fini probatori con valenza meramente esplorativa. In conclusione, deve ritenersi che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, discendendone l’inammissibilità del ricorso essendo in questa materia il ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IC OS Ercole AP
udita la relazione svolta dal Consigliere IC OS;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IL VA che ha concluso per inammissibilità del ricorso;
letta la memoria degli avvocati Alessio Tranfia e Maria Claudia Conidi Ridola, difensori di GI HI, che hanno concluso per l’inammissibilità del ricorso. 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, annullava il decreto emesso dal Pubblico Ministero il 16 maggio 2024 relativo al sequestro probatorio dei telefoni cellulari o degli altri dispositivi/supporti in uso a GI HI, indagata per il reato previsto dall’art. 368 cod. pen., con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, in riferimento alle dichiarazioni spontanee rese dalla stessa nel corso di un giudizio abbreviato con le quali avrebbe accusato falsamente i Carabinieri di aver minacciato il coniuge, IE ZO Antonio, durante il suo interrogatorio (il 12 maggio 2025). Penale Sent. Sez. 6 Num. 38792 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 28/10/2025 2 L’annullamento veniva disposto perché il provvedimento sarebbe privo di una motivazione adeguata sulla pertinenza delle cose sequestrate in relazione alla prova del reato di calunnia ascritto all’indagata. Si osserva che il sequestro generalizzato di tutti i supporti e apparecchi informatici rinvenuti nell’abitazione dell’indagata all’esito di perquisizione domiciliare con la finalità di acquisizioni probatorie utili a disvelare gli accordi intercorsi tra l’indagata ed i suoi familiari, tra cui il coniuge ZO IE Antonio, per ordire un piano fraudolento per assumere la veste di collaboratori di giustizia, appare privo di attinenza con lo specifico reato di calunnia posto a fondamento del sequestro alcuni mesi dopo il presunto accordo fraudolento, in difetto di riferimenti temporali precisi utili a delimitare l’ambito temporale della ricerca e a specificarne l’oggetto. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge per carenza o manifesta illogicità della motivazione per non essere stati apprezzati gli elementi di fatto posti a base del sequestro ed in particolare la circostanza che l’indagata ha fatto riferimento alla registrazione di una conversazione intercorsa con l’avv. Allevato da cui sarebbe emerso che la predetta avvocatessa avrebbe confermato le minacce subite dal coniuge IE ad opera dei Carabinieri. Tale registrazione pertinente al reato era l’obiettivo del sequestro potendo tale registrazione essere contenuta nei telefoni cellulari e negli altri rinvenuti nella abitazione dell’indagata. Inoltre, nel decreto di perquisizione e sequestro erano riportati stralci di conversazioni intercorse tra l’indagata e IE in cui quest’ultimo sebbene avesse già manifestato la volontà di collaborare con la giustizia chiedeva alla moglie di occultare alcune agende contenenti documenti non meglio specificati. 3. Il difensore ha prodotto una memoria dallo stesso qualificata come controricorso, con la quale ha eccepito la nullità del procedimento di impugnazione per omessa notificazione del ricorso per cassazione al difensore, la violazione del cautelare e del principio della litispendenza cautelare per essere stato emesso un secondo sequestro probatorio in pendenza dell’impugnazione cautelare, e, comunque, l’inammissibilità del ricorso per la corretta valutazione del Tribunale in relazione alla mancanza di pertinenzialità dei beni con il reato per cui si procede. 3 1. Il ricorso è inammissibile. Con riguardo alle questioni preliminari dedotte dalla difesa si deve innanzitutto rilevare che le censure con cui si eccepisce la nullità del procedimento di impugnazione sono manifestamente infondate atteso che la violazione dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, nè la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita 6, n. 6246 del 11/01/2024, A., Rv. 286082). Nel caso di specie, trattandosi di ricorso per cassazione avverso il provvedimento di annullamento di un decreto di sequestro probatorio è evidente che non si ponga un problema di impugnazione incidentale da parte della difesa, trattandosi di un provvedimento del tutto favorevole all’indagato e quindi non suscettibile di impugnazione da parte dello stesso. Quanto, invece al profilo della litispendenza cautelare, trattandosi di una impugnazione cautelare promossa in sede di ricorso per cassazione, la questione non appare pertinente al caso in esame, atteso che la preclusione è prevista nel solo caso in cui nelle more della decisione sull'appello cautelare proposto contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero rinnovi la richiesta cautelare nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, allegando elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, essendo tale preclusione prevista solo per il giudice chiamato a decidere sulla nuova richiesta cautelare, in pendenza del procedimento di appello, mentre nessuna preclusione è prevista per il procedimento di impugnazione pendente davanti alla Corte di cassazione (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227358). 2. Tanto ciò premesso, passando alla valutazione del ricorso proposto dal Pubblico Ministero, si deve ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico, quale un o un telefono cellulare, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute. Il rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza impone, infatti, che il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico specifichi le ragioni che rendono necessaria la indiscriminata apprensione di una massa indistinta di 4 dati informatici, senza alcuna indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6 n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838). Le Sezioni unite nella sentenza Bevilacqua n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226711 hanno statuito che anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti. È stato più volte affermato che il sequestro di dispositivi informatici come i telefoni cellulari, costituisce una misura particolarmente invasiva della sfera personale, in quanto l'accesso a tale supporto di dati fornisce, non solo informazioni relative a particolari condotte degli interessati oggetto di indagine, ma offre un quadro completo di aspetti significativi della loro vita passata e attuale. E' perciò illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisce la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell'accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, Bozzano, Rv. 287421 - 01, in motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità del sequestro si estende, ex art. 185 cod. proc. pen., all'acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo). Inoltre, deve considerarsi che il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale. 3. Conseguentemente, poiché non emerge dal provvedimento di sequestro annullato dal Tribunale del riesame l’indicazione degli atti specifici oggetto della ricerca investigativa, né la specificazione dei criteri di selezione dei documenti da ricercare e neppure la delimitazione dell’ambito temporale entro il quale i documenti da ricercare potrebbero essere ritenuti pertinenti con le indagini in corso di svolgimento per il reato di calunnia, il provvedimento di annullamento impugnato appare adeguatamente motivato perché in linea con la giurisprudenza 5 sopra richiamata che esclude la legittimità di un sequestro a fini probatori con valenza meramente esplorativa. In conclusione, deve ritenersi che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, discendendone l’inammissibilità del ricorso essendo in questa materia il ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IC OS Ercole AP