Sentenza 16 ottobre 2012
Massime • 1
I benefici penitenziari previsti dall'art. 16 nonies, comma primo, legge 15 marzo 1991, n. 82, ivi compresa la detenzione domiciliare, possono essere concessi al condannato ammesso a speciale programma di protezione anche se i reati, la cui pena è in espiazione, non siano compresi nel novero di quelli indicati dall'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., qualora sia intervenuta sentenza di condanna, definitiva o non definitiva, per altri reati in relazione ai quali sia stata riconosciuta la diminuente prevista dall'art. 8 legge 12 luglio 1991, n. 203.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2012, n. 43207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43207 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/10/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 2836
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA EP - Consigliere - N. 40670/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS US N. IL 21/08/1962;
avverso l'ordinanza n. 4006/2011 TR1B. SORVEGLIANZA di ROMA, del 24/08/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. Spinaci Sante il quale ha chiesto venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione della misura alternativa (detenzione domiciliare) proposta da SO EP.
Il SO è detenuto in espiazione delle pene oggetto del provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona il 2 settembre 2011 (che include condanne a pene per complessivi anni 17 di reclusione) con inizio dell'esecuzione a far data dal 30.12.2005 e fine pena - considerata la liberazione anticipata già ottenuta - al 9.12.2018. 1.1 Il Tribunale ha motivato la propria decisione affermando che, seppure il SO è collaboratore di giustizia dal marzo 2006 e sottoposto a speciale programma di protezione dal luglio 2007, lo stesso risulta condannato per reati -truffa, rapina aggravata, violazione legge armi, associazione per delinquere ed altro - che non rientrano tra quelli per i quali, ai sensi del D.L. n. 8 del 1991, art. 16 nonies, comma 1, è applicabile la disciplina che consente l'ammissione al beneficio della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di pena di cui all'art. 47 ter O.P..
Sul punto si fa rilevare, infatti, che il SO soltanto recentemente, con sentenza del 13 gennaio 2011 ancora non definitiva, è stato condannato per uno dei delitti di cui all'art. 51 cod. proc. pen.,comma 3 bis (art. 416 bis cod. pen.) che tuttavia "non rientra nel titolo posto in esecuzione".
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del suo difensore Sante Foresta, chiedendone, anche con i motivi aggiunti di cui alla memoria in data 5 settembre 2012, l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 Osserva il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza ha erroneamente dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare avanzata dal SO, non considerando adeguatamente che la stessa era stata proposta ai sensi non già della L. n. 8 del 1991, art. 16 nonies, comma 1 ma del comma 5, che disciplina un'ipotesi diversa ed autonoma di ammissione al beneficio del collaboratore di giustizia, della quale sussistevano tutti i presupposti: collaborazione iniziata dopo l'emissione delle sentenze di condanna in esecuzione;
collaborazione avente ad oggetto fatti diversi da quelli per i quali è intervenuta condanna;
intervenuta emissione di sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto della collaborazione, che ha riconosciuto l'importanza della collaborazione del SO, al quale è stata concessa l'attenuante speciale L. n. 203 del 1991, ex art.
8. Incongruo deve ritenersi quindi secondo il ricorrente il riferimento alla circostanza che il SO non risulti (ancora) condannato (in via definitiva) per un delitto rientrante nella competenza della Direzione Distrettuale Antimafia, dimenticando, per altro, il Tribunale che dell'ammissibilità dell'istanza dava prova (indiretta) anche la concessione al detenuto di permessi premio regolarmente fruiti.
2.2 In data 3 ottobre 2012 il difensore dell'interessato, depositava ulteriore memoria difensiva con la quale ribadiva le proprie tesi e richieste di cui al ricorso principale, rappresentando:
l'irragionevolezza della decisione impugnata laddove ritiene preclusa l'ammissione ai benefici premiali ad un soggetto, il SO, a cui pure risultano applicate speciali misure di protezione ai sensi della L. 15 marzo 1991, n. 82, art. 9, comma 3; che la sentenza di primo grado che ha giudizialmente accertato la collaborazione del prevenuto, applicando la speciale attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, ha posto in continuazione i fatti sub iudice con quelli oggetto delle condanne in esecuzione;
che la decisione impugnata risulta in contrasto con quanto affermato da questa Corte (sentenza n. 5852 del 25 gennaio 2006 - 15 febbraio 2006, De Napoli) in un caso assolutamente identico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, sia pure con una decisione che non risulta massimata, ai sensi della L. n. 82 del 1991 (e succ. mod.), art. 16 nonies, comma 5 qualora sia intervenuta sentenza di condanna per reati, diversi da quelli in espiazione, in relazione ai quali sia stata riconosciuta la diminuente prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 8, i benefici penitenziari di cui al comma 1 della norma citata possono essere concessi al condannato ammesso a speciale programma di protezione anche se i reati, la cui pena è in espiazione, non siano compresi nel novero di quelli indicati dall'art. 51 cod. proc. pen., comma 3 bis. Tale interpretazione, Infatti, oltre ad essere più aderente alla "ratio" ispiratrice della legge sui collaboratori di giustizia, trova ulteriore conferma nel fatto che la disposizione di cui alla L. n. 82 del 1991, e succ. mod., art. 16 nonies, comma 5, si limita a indicare i benefici penitenziari che possono essere concessi ai sensi del comma primo senza richiamare i reati per i quali è intervenuta la condanna.
Ritiene in altri termini il Collegio, che l'implicito convincimento del Tribunale secondo cui la L. 15 marzo 1991 n. 8, art. 16 nonies, comma 1 costituisce presupposto di operatività anche della disciplina di cui al comma 5, costituisca assunto che non può ritenersi condivisibile, in quanto, oltre a non trovare un sicuro avallo nella lettera nella norma, perviene - come ben evidenziato dalla difesa del ricorrente - a conclusioni contrastanti con le finalità perseguite con la profonda modifica apportata al previgente impianto normativo dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45. Se è pur vero, infatti, così come rimarcato anche dalla dottrina, che l'accesso al sistema premiale viene ora subordinato esclusivamente alla valutazione della qualità e dell'importanza oggettiva delle dichiarazioni del collaboratore e che la decisione giurisdizionale sui benefici è ora sottratta alla verifica della sussistenza o meno dello speciale programma di protezione (di un provvedimento cioè di natura essenzialmente amministrativa), è pero illogico che colui che è stato condannato, sia pure non in via definitiva, per un delitto rientrante nella competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia e sia stato ammesso al programma di protezione subisca un trattamento deteriore rispetto ad altri collaboratori di giustizia di criminalità organizzata, solo a ragione del dato che la sua condanna per uno dei delitti di cui all'art. 51 cod. proc. pen., comma 3 bis, non sia ancora definitiva, e ciò specie allorquando, come nel caso in esame, tra i fatti diversi in relazione ai quali si richiedono i benefici e quelli di competenza delle Direzione Distrettuale Antimafia per cui è intervenuta condanna di primo grado sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, istituto per effetto del quale, come è noto, più reati concorrenti vengono considerati come unico, sia pure in forza di una fictio iuris.
L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata e gli atti vanno rinviati al Tribunale di sorveglianza di Roma perché, ferma restando la sua discrezionalità nella valutazione della ricorrenza dei presupposti per la concessione del beneficio, proceda a un nuovo esame dell'istanza del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2012