Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2012, n. 43207
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Sentenza 16 ottobre 2012

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I benefici penitenziari previsti dall'art. 16 nonies, comma primo, legge 15 marzo 1991, n. 82, ivi compresa la detenzione domiciliare, possono essere concessi al condannato ammesso a speciale programma di protezione anche se i reati, la cui pena è in espiazione, non siano compresi nel novero di quelli indicati dall'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., qualora sia intervenuta sentenza di condanna, definitiva o non definitiva, per altri reati in relazione ai quali sia stata riconosciuta la diminuente prevista dall'art. 8 legge 12 luglio 1991, n. 203.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2012, n. 43207
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43207
    Data del deposito : 16 ottobre 2012

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