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Sentenza 17 settembre 2021
Sentenza 17 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/09/2021, n. 34616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34616 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TE IO nato a [...] il [...] AG AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/05/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio relativamente alla posizione di TE IO, per essere il reato estinto per intervenuta morte del reo e per l'inammissibilità del ricorso presentato da AG AR. udito il difensore, avvocato FILIPPONE LAURA del foro di ROMA in difesa di AG AR che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34616 Anno 2021 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 08/07/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - ha dichiarato la 'dichiarazione dilpenale responsabilità degli odierni ricorrenti parzialmente riformando la sentenza in data 19 maggio 2016 dal GIP del Tribunale di Taranto in relazione a fattispecie di usura. 2. Avverso tale provvedimento propongono ricorso per cassazione gli imputati TE NI e AG IA articolando i seguenti motivi. 2.1. Ricorso TE con l'Avv. Maggi del foro di Taranto. 2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità dell'imputato in conseguenza della mancanza dei requisiti di gravità precisione e concordanza degli elementi tratti dalle intercettazioni 2.2 Ricorso AG con l'Avv. Maggi del foro di Taranto. 2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per il delitto di usura di cui al capo G1). Secondo la ricorrente, la motivazione risulterebbe carente e lacunosa in quanto si sarebbe tradotta nel mero richiamo al contenuto dell'appello proposto dal pubblico ministero e perché non avrebbe adeguatamente valutato le motivazioni del provvedimento di primo grado con cui la ricorrente era stata assolta e di cui la difesa riporta ampi stralci. Inoltre, le intercettazioni materialmente fondanti la condanna risulterebbero del tutto prive di riscontri individualizzanti e giungerebbero a conclusioni illogiche. Illogica sarebbe anche IQ, lettura. offerta di documenti oggetto di sequestro ed in particolare4igli appunti manoscritti rinvenuti. 2.2.2. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla eccessività del trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche in conseguenza di una motivazione ritenuta meramente assertiva. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Paola Mastroberardino - ha depositato conclusioni scritte in data 17 giugno 2021 chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ricorso TE. 1.1. Nelle more del procedimento, in data 29 aprile 2020, è intervenuto il decesso dell'imputato TE, come risulta dalla certificazione in pari data del Comune di Taranto pervenuta in Cancelleria il 2 luglio 2021. Per l'effetto, il reato contestato al medesimo si è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che - in relazione a tale posizione - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod.proc.pen. La morte dell'imputato intervenuta successivamente alla 2 proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245). 2. Ricorso AG. 2.1. Il motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) dovendosi ricordare che, per consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano infatti adeguatamente valorizzati gli esiti delle intercettazioni telefoniche ed in particolare la portata qualificante del progr. 15068 del 6 dicembre 2011 e del progr. 25173 del 21 gennaio 2012, la presenza di riscontri documentali rinvenuti presso l'abitazione della UL che fornivano riscontro e chiave di lettura delle intercettazioni stesse nonché ulteriore documentazione scritta contenente elenco di nomi e somme di danaro palesemente omologo e di cui l'imputata non ha mai saputo dare spiegazione . Sussiste sul punto motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità 3 A fronte di tali elementi, il ricorrente non offre alcun elemento di effettivo contrasto, limitandosi a riproporre in gran parte profili già valutati da parte del giudice di appello senza esplicitare argomenti idonei a superare la logica della decisione impugnata. 2.2. Inammissibili anche le doglianze in punto eccessività della pena sussistendo congrua motivazione in ordine alla parametrazione della stessa. È infatti inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in quanto i giudici territoriali hanno correttamente valorizzato particolare intensità del dolo, mantenuto costante per anni, grave pregiudizio economico per il debitore. Allo stesso modo motivato risulta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena. A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, l'assenza di congrui profili di meritevolezza. La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso AG e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ON NI perché' il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di AG IA e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in oma, 1'8 luglio 2021 Il Consigli e estensore Il Presi ente (EN LI) (Se li Paola)
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio relativamente alla posizione di TE IO, per essere il reato estinto per intervenuta morte del reo e per l'inammissibilità del ricorso presentato da AG AR. udito il difensore, avvocato FILIPPONE LAURA del foro di ROMA in difesa di AG AR che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34616 Anno 2021 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 08/07/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - ha dichiarato la 'dichiarazione dilpenale responsabilità degli odierni ricorrenti parzialmente riformando la sentenza in data 19 maggio 2016 dal GIP del Tribunale di Taranto in relazione a fattispecie di usura. 2. Avverso tale provvedimento propongono ricorso per cassazione gli imputati TE NI e AG IA articolando i seguenti motivi. 2.1. Ricorso TE con l'Avv. Maggi del foro di Taranto. 2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità dell'imputato in conseguenza della mancanza dei requisiti di gravità precisione e concordanza degli elementi tratti dalle intercettazioni 2.2 Ricorso AG con l'Avv. Maggi del foro di Taranto. 2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per il delitto di usura di cui al capo G1). Secondo la ricorrente, la motivazione risulterebbe carente e lacunosa in quanto si sarebbe tradotta nel mero richiamo al contenuto dell'appello proposto dal pubblico ministero e perché non avrebbe adeguatamente valutato le motivazioni del provvedimento di primo grado con cui la ricorrente era stata assolta e di cui la difesa riporta ampi stralci. Inoltre, le intercettazioni materialmente fondanti la condanna risulterebbero del tutto prive di riscontri individualizzanti e giungerebbero a conclusioni illogiche. Illogica sarebbe anche IQ, lettura. offerta di documenti oggetto di sequestro ed in particolare4igli appunti manoscritti rinvenuti. 2.2.2. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla eccessività del trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche in conseguenza di una motivazione ritenuta meramente assertiva. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Paola Mastroberardino - ha depositato conclusioni scritte in data 17 giugno 2021 chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ricorso TE. 1.1. Nelle more del procedimento, in data 29 aprile 2020, è intervenuto il decesso dell'imputato TE, come risulta dalla certificazione in pari data del Comune di Taranto pervenuta in Cancelleria il 2 luglio 2021. Per l'effetto, il reato contestato al medesimo si è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che - in relazione a tale posizione - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod.proc.pen. La morte dell'imputato intervenuta successivamente alla 2 proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245). 2. Ricorso AG. 2.1. Il motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) dovendosi ricordare che, per consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano infatti adeguatamente valorizzati gli esiti delle intercettazioni telefoniche ed in particolare la portata qualificante del progr. 15068 del 6 dicembre 2011 e del progr. 25173 del 21 gennaio 2012, la presenza di riscontri documentali rinvenuti presso l'abitazione della UL che fornivano riscontro e chiave di lettura delle intercettazioni stesse nonché ulteriore documentazione scritta contenente elenco di nomi e somme di danaro palesemente omologo e di cui l'imputata non ha mai saputo dare spiegazione . Sussiste sul punto motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità 3 A fronte di tali elementi, il ricorrente non offre alcun elemento di effettivo contrasto, limitandosi a riproporre in gran parte profili già valutati da parte del giudice di appello senza esplicitare argomenti idonei a superare la logica della decisione impugnata. 2.2. Inammissibili anche le doglianze in punto eccessività della pena sussistendo congrua motivazione in ordine alla parametrazione della stessa. È infatti inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in quanto i giudici territoriali hanno correttamente valorizzato particolare intensità del dolo, mantenuto costante per anni, grave pregiudizio economico per il debitore. Allo stesso modo motivato risulta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena. A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, l'assenza di congrui profili di meritevolezza. La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso AG e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ON NI perché' il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di AG IA e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in oma, 1'8 luglio 2021 Il Consigli e estensore Il Presi ente (EN LI) (Se li Paola)