CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2023, n. 10042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10042 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ON CO NI, nato a [...] 1'11/11/1954 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 20/C1/2022 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
sentito il Sostituto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
sentito l'avv. Alessandra Bruni, rappresentante dell'Avvocatura Generale dello Stato per la parte civile, Ministero della Giustizia e Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
sentito l'avv. Francesco Saverio Dambrosio, difensore dell'imputato, che ha concluso riportandosi ai motivi e insistendo per il loro accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui ON CO NI è stato condannato per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie di reati contro la pubblica amministrazione ON, cancelliere presso il Tribunale di Salerno, si sarebbe associato con RI AN, Giudice in servizio presso detto Tribunale e Giudice presso la Commissione 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 10042 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 15/12/2022 tributaria provinciale di Salerno, AN AR, fratello di RI AN e sindaco di Roccapiemonte, AN AN, avvocato, ON CO Donienico, funzionario in servizio presso l'ufficio "recupero crediti" dell'ufficio G.I.P. del Tribunale di Salerno, Villani Augusta, Giudice onorario presso il Tribunale di Salerno, ed altri al fine di commettere una serie di reati contro la pubblica amministrazione In particolare, ON, abusando della sua qualità, avrebbe assunto un ruolo di intermediario tra AN RI e i soggetti che di volta in volta si rivolgevano al magistrato al fine di ottenere la sua indebita interferenza nella decisone dei magistrati assegnatari della cause civili, previdenziali e tributarie, e avrebbe provveduto ad acquisire informazioni riservate relative alla cause civili di interesse degli altri membri dell'associazione per pilotare l'assegnazione a giudici compiacenti (così l'imputazione) 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione degli artt. 130 e 547 cod. proc. pen.; il tema attiene all'ordinanza del 9.1.2019, successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado, con cui il Giudice, ritenendo sussistente un mero "errore di battitura", aveva corretto il dispositivo della sentenza con cui l'imputato era stato assolto per il reato di truffa. Si assume che la sentenza impugnata per avere la Corte ritenuto opportuna la correzione, incorrendo in tal modo in una violazione di legge;
l'errore del giudice, si argomenta, sarebbe stato riparabile solo con la impugnazione e nel caso di specie nella motivazione della sentenza di primo grado il Giudice non avrebbe spiegato alcunchè in ordine alla assoluzione per il reato di truffa. Sarebbe errato anche l'affermazione secondo cui per il delitto di truffa non ricorrevano i presupposti per disporre il giudizio immediato c.d. custodiale, non avendo la Corte considerato che il vizio sarebbe stato "superato" dal successivo giudizio abbreviato. In tale contesto si chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello e della ordinanza di correzione con conferma della sentenza di primo grado quanto al capo relativo alla truffa. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. I Giudici di merito si sarebbero limitati ad indicare le fonti di prova senza valutarle. A ON non sarebbe stato contestato nessun reato satellite - ad eccezione di quello di truffa in concorso con RI AN -, il rapporto di affinità tra l'imputato e il di lui cognato RI AN, avrebbe potuto giustificare i costanti contatti tra loro e al riguardo si sarebbe dovuto motivare quanto alla sussistenza dell'affectio societatis;
il ruolo ascritto al ricorrente di intermediario sarebbe stato lo stesso ricoperto da altri 2 partecipi e si sarebbe dovuto spiegare perché tale attività fosse attribuibile al sodalizio e non potesse essere espressione di relazioni personali con il magistrato. A tali doglianze, dedotte con l'atto di appello, la Corte non avrebbe fornito adeguate risposte, limitandosi a rinviare alla sentenza di primo grado;
né sarebbe dimostrativo del vincolo associativo la "confessione" stragiudiziale dell'imputato con la compagna, potendo farsi derivare da essa al più la prova della complicità fra le due persone ma non anche quella della esistenza di un'associazione e l'agire degli associati. La Corte avrebbe errato anche nel ritenere provato che il ricorrente avesse consapevolezza che AN potesse fare affidamento sulla completa disponibilità del G.O.T. Villani per le illecite interferenze in controversie civili, senza tuttavia chiarire se tale consapevolezza fosse sufficiente per configurare un'associazione criminale ovvero solo un concorso di persone nel reato continuato. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla prova del dolo del reato associativo. L'aver richiesto in due occasioni al cognato di intervenire sul magistrato amico per "aggiustare" le decisioni non sarebbe sufficiente a dimostrare che si intendesse costituire e far parte di un sodalizio criminoso. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio;
il tema attiene anche al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. E' stata trasmessa una memoria nell'interesse dell'imputato con la quale si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento del ricorso con particolare riguardo alla prova del dolo del reato associativo CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. E' inammissibile per manifesta infondatezza il primo motivo. Il decreto di giudizio immediato aveva ad oggetto il solo reato di associazione per delinquere a non anche il delitto di truffa per il quale, è stato spiegato, pendeva un autonomo procedimento. La sentenza fu emessa all'esito di un processo in cui all'irnputato era dunque contestato solo il delitto associativo;
la pronuncia di assoluzione riguardava un reato che non costituiva l'oggetto della regiudicanda e pertanto era obiettivamente inesistente. Un evidente errore materiale al quale correttamente il Giudice ha posto rimedio con una rituale correzione 3 3. Il secondo ed il terzo motivo, che attengono al giudizio di responsabilità e che possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili per genericità. 3.1. La Corte di appello ha puntualmente ricostruito i fatti e, richiamando le pagine specifiche della sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado e il contenuto di alcune di conversazioni intercettate, ha spiegato come: a) ON e AN fossero in costante contatto per la "gestione" delle cause civili e penali di loro interesse;
b) l'imputato segnalasse al cognato le cause che questi poi assegnava a magistrati, come la dott.ssa Villani, che erano a loro disposizione "ma questa è la roba nostra sempre"; c) l'imputato avesse chiara consapevolezza che, oltre a AN, i traffici illeciti potessero avere attuazione attraverso il contributo della stessa Villani;
d) ON avesse sostanzialmente confessato alla compagna il proprio coinvolgimento e fosse pienamente consapevole della stabilità e della continuità dei traffici illeciti in cui era coinvolto;
e) sia stata raggiunta la prova della esistenza di un legame stabile quantomeno tra il ricorrente, AN e la Villani, un accordo sistemico per il quale, in ragione dei rispettivi ruoli ricoperti all'interno del Tribunale di Salerno e della commissione tributaria, i soggetti indicati fossero intcondizione di reciproca disponibilità per "pilotare" le singole cause. Una motivazione puntuale, esente da illogicità evidenti e una corretta applicazione della legge penale, avendo la Corte spiegato perché nella specie siano configurabili gli elementi di struttura del contestato reato, nonché il contributo e il dolo di partecipazione da parte del ricorrente. 3.2. Rispetto a tale quadro di riferimento i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità non essendo stato dedotto nulla di specifico non essendosi confrontato il ricorrente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di innpugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argonnentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se i motivi di ricorso, come nel caso di specie, si limitano ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", !ungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4 In particolare, secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). L'odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito;
compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argonnentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Annbrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici dì secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 5 4. È inammissibile anche il quarto motivo di ricorso, avendo la Corte adeguatamente, da una parte, spiegato perché la pena inflitta, pur superiore al minimo edittale, debba considerarsi congrua e, dall'altra, indicato i motivi per i quali le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute. Nulla di specifico è stato dedotto. 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. L'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Ministero della Giustizia e Presidenza del Consiglio dei Ministri che si liquidane in complessivi euro 4.200,00, oltre accessori di legge
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Ministero della Giustizia e Presidenza del Consiglio dei Ministri che liquida in complessivi euro 4.200,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2022.
sentito il Sostituto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
sentito l'avv. Alessandra Bruni, rappresentante dell'Avvocatura Generale dello Stato per la parte civile, Ministero della Giustizia e Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
sentito l'avv. Francesco Saverio Dambrosio, difensore dell'imputato, che ha concluso riportandosi ai motivi e insistendo per il loro accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui ON CO NI è stato condannato per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie di reati contro la pubblica amministrazione ON, cancelliere presso il Tribunale di Salerno, si sarebbe associato con RI AN, Giudice in servizio presso detto Tribunale e Giudice presso la Commissione 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 10042 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 15/12/2022 tributaria provinciale di Salerno, AN AR, fratello di RI AN e sindaco di Roccapiemonte, AN AN, avvocato, ON CO Donienico, funzionario in servizio presso l'ufficio "recupero crediti" dell'ufficio G.I.P. del Tribunale di Salerno, Villani Augusta, Giudice onorario presso il Tribunale di Salerno, ed altri al fine di commettere una serie di reati contro la pubblica amministrazione In particolare, ON, abusando della sua qualità, avrebbe assunto un ruolo di intermediario tra AN RI e i soggetti che di volta in volta si rivolgevano al magistrato al fine di ottenere la sua indebita interferenza nella decisone dei magistrati assegnatari della cause civili, previdenziali e tributarie, e avrebbe provveduto ad acquisire informazioni riservate relative alla cause civili di interesse degli altri membri dell'associazione per pilotare l'assegnazione a giudici compiacenti (così l'imputazione) 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione degli artt. 130 e 547 cod. proc. pen.; il tema attiene all'ordinanza del 9.1.2019, successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado, con cui il Giudice, ritenendo sussistente un mero "errore di battitura", aveva corretto il dispositivo della sentenza con cui l'imputato era stato assolto per il reato di truffa. Si assume che la sentenza impugnata per avere la Corte ritenuto opportuna la correzione, incorrendo in tal modo in una violazione di legge;
l'errore del giudice, si argomenta, sarebbe stato riparabile solo con la impugnazione e nel caso di specie nella motivazione della sentenza di primo grado il Giudice non avrebbe spiegato alcunchè in ordine alla assoluzione per il reato di truffa. Sarebbe errato anche l'affermazione secondo cui per il delitto di truffa non ricorrevano i presupposti per disporre il giudizio immediato c.d. custodiale, non avendo la Corte considerato che il vizio sarebbe stato "superato" dal successivo giudizio abbreviato. In tale contesto si chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello e della ordinanza di correzione con conferma della sentenza di primo grado quanto al capo relativo alla truffa. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. I Giudici di merito si sarebbero limitati ad indicare le fonti di prova senza valutarle. A ON non sarebbe stato contestato nessun reato satellite - ad eccezione di quello di truffa in concorso con RI AN -, il rapporto di affinità tra l'imputato e il di lui cognato RI AN, avrebbe potuto giustificare i costanti contatti tra loro e al riguardo si sarebbe dovuto motivare quanto alla sussistenza dell'affectio societatis;
il ruolo ascritto al ricorrente di intermediario sarebbe stato lo stesso ricoperto da altri 2 partecipi e si sarebbe dovuto spiegare perché tale attività fosse attribuibile al sodalizio e non potesse essere espressione di relazioni personali con il magistrato. A tali doglianze, dedotte con l'atto di appello, la Corte non avrebbe fornito adeguate risposte, limitandosi a rinviare alla sentenza di primo grado;
né sarebbe dimostrativo del vincolo associativo la "confessione" stragiudiziale dell'imputato con la compagna, potendo farsi derivare da essa al più la prova della complicità fra le due persone ma non anche quella della esistenza di un'associazione e l'agire degli associati. La Corte avrebbe errato anche nel ritenere provato che il ricorrente avesse consapevolezza che AN potesse fare affidamento sulla completa disponibilità del G.O.T. Villani per le illecite interferenze in controversie civili, senza tuttavia chiarire se tale consapevolezza fosse sufficiente per configurare un'associazione criminale ovvero solo un concorso di persone nel reato continuato. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla prova del dolo del reato associativo. L'aver richiesto in due occasioni al cognato di intervenire sul magistrato amico per "aggiustare" le decisioni non sarebbe sufficiente a dimostrare che si intendesse costituire e far parte di un sodalizio criminoso. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio;
il tema attiene anche al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. E' stata trasmessa una memoria nell'interesse dell'imputato con la quale si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento del ricorso con particolare riguardo alla prova del dolo del reato associativo CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. E' inammissibile per manifesta infondatezza il primo motivo. Il decreto di giudizio immediato aveva ad oggetto il solo reato di associazione per delinquere a non anche il delitto di truffa per il quale, è stato spiegato, pendeva un autonomo procedimento. La sentenza fu emessa all'esito di un processo in cui all'irnputato era dunque contestato solo il delitto associativo;
la pronuncia di assoluzione riguardava un reato che non costituiva l'oggetto della regiudicanda e pertanto era obiettivamente inesistente. Un evidente errore materiale al quale correttamente il Giudice ha posto rimedio con una rituale correzione 3 3. Il secondo ed il terzo motivo, che attengono al giudizio di responsabilità e che possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili per genericità. 3.1. La Corte di appello ha puntualmente ricostruito i fatti e, richiamando le pagine specifiche della sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado e il contenuto di alcune di conversazioni intercettate, ha spiegato come: a) ON e AN fossero in costante contatto per la "gestione" delle cause civili e penali di loro interesse;
b) l'imputato segnalasse al cognato le cause che questi poi assegnava a magistrati, come la dott.ssa Villani, che erano a loro disposizione "ma questa è la roba nostra sempre"; c) l'imputato avesse chiara consapevolezza che, oltre a AN, i traffici illeciti potessero avere attuazione attraverso il contributo della stessa Villani;
d) ON avesse sostanzialmente confessato alla compagna il proprio coinvolgimento e fosse pienamente consapevole della stabilità e della continuità dei traffici illeciti in cui era coinvolto;
e) sia stata raggiunta la prova della esistenza di un legame stabile quantomeno tra il ricorrente, AN e la Villani, un accordo sistemico per il quale, in ragione dei rispettivi ruoli ricoperti all'interno del Tribunale di Salerno e della commissione tributaria, i soggetti indicati fossero intcondizione di reciproca disponibilità per "pilotare" le singole cause. Una motivazione puntuale, esente da illogicità evidenti e una corretta applicazione della legge penale, avendo la Corte spiegato perché nella specie siano configurabili gli elementi di struttura del contestato reato, nonché il contributo e il dolo di partecipazione da parte del ricorrente. 3.2. Rispetto a tale quadro di riferimento i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità non essendo stato dedotto nulla di specifico non essendosi confrontato il ricorrente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di innpugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argonnentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se i motivi di ricorso, come nel caso di specie, si limitano ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", !ungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4 In particolare, secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). L'odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito;
compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argonnentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Annbrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici dì secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 5 4. È inammissibile anche il quarto motivo di ricorso, avendo la Corte adeguatamente, da una parte, spiegato perché la pena inflitta, pur superiore al minimo edittale, debba considerarsi congrua e, dall'altra, indicato i motivi per i quali le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute. Nulla di specifico è stato dedotto. 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. L'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Ministero della Giustizia e Presidenza del Consiglio dei Ministri che si liquidane in complessivi euro 4.200,00, oltre accessori di legge
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Ministero della Giustizia e Presidenza del Consiglio dei Ministri che liquida in complessivi euro 4.200,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2022.