Sentenza 6 marzo 2009
Massime • 1
Viola il divieto della "reformatio in peius" la sentenza del giudice d'appello che, in difetto di impugnazione del P.M., abbia ritenuto la sussistenza di una circostanza aggravante esclusa dal giudice di primo grado, onde farne derivare la procedibilità d'ufficio del reato contestato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2009, n. 31917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31917 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2009 |
Testo completo
817 3 19 17 709 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 06/03/2009
SENTENZA
N.677 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE PRESIDENTE
1. Dott. ZECCA GAETANINO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott.ROMIS VINCENZO " N. 043995/2005
3. Dott.BIANCHI LUISA II
4. Dott.IZZO FAUSTO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) AR EL N. IL 06/04/1984
2) ME NI N. IL 13/08/1984
avverso SENTENZA del 20/06/2005
ま
CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
ZECCA GAETANINO
sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dott Francesco Mauro lacoviello che ha domandato il rigetto dei ricorsi sentito l'Avv.to EP Ferro il quale ha domandato l'accoglimento dei ricorsi per ER AN e, in sostituzione dell'Avv.to. Diego Tranchida, anche per FA LE
RILEVATO IN FATTO
La Corte di Appello di Palermo, con sua sentenza del 20/6/2005 ha confermato la sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Marsala sezione di Castelvetrano che, in rito abbreviato, aveva ritenuto FA LE e ER AN responsabili del delitto ( tentato) di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 perché in data 29/10/2003 avevano compiuto atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di ciclomotori custoditi all'interno di un edificio, di proprietà di SC EP, adibito a deposito giudiziale, sottraendoli allo stesso che legittimamente li deteneva. La sentenza di appello ha ritenuto pienamente provata la sussistenza del furto tentato aggravato, ha ritenuto improprio ma non viziante il richiamo all'art. 625 n. 4 cp ritenendo di individuare nei fatti contestati la più appropriata aggravante ex art. 625 n.
7 cp., e ha riaffermato la congruità della pena irrogata escludendo di attribuire le attenuanti generiche.
Gli imputati FA e ER hanno proposto ricorso per cassazione contro la decisione appena ora menzionata e hanno concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
| ricorsi sono stati decisi all'udienza del 6/3/2009 dopo il compimento degli incombenti prescritti dal codice di rito
RITENUTO IN DIRITTO
L'imputato FA, con ricorso depositato il giorno 11/11/2005, denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e della legge processuale con riferimento agli artt. 610 cp e 521 cpp per avere il giudice di appello ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cp contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado. L'imputato ER denunzia illogicità della motivazione e violazione di legge per avere la Corte di Appello ritenuto di poter applicare invece che l'aggravante di cui all'art. 624 n. 4 cp ritenuta dal giudice del primo grado ma espressamente esclusa dal giudice di appello, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cp., Osserva questa Corte che le censure proposte dal ER sono fondate. Il giudice di primo grado nel ritenere la ricorrenza dell'aggravante del furto con destrezza ha sostanzialmente escluso la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cp. A sua volta il giudice di appello ha ritenuto non corretta ( letteralmente un riferimento improprio") la identificazione della ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cp. ed ha viceversa riproposto la certezza della ricorrenza della aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cp. L'operazione così compiuta non è operazione di mera qualificazione ma, in assenza di impugnazione del PM, è operazione di mutamento del fatto contestato con violazione dell'art. 597 cpp., violazione alla quale consegue la nullità della statuizione che ha ritenuto sussistere una aggravante che non apparteneva più al processo. (Cass. Pen. Sez V. 15/3/2001 n. 10543).
1 Se ciò è, la sola configurazione che residua del reato addebitato è quella di furto semplice con esclusione di qualsiasi aggravante che non sia stata contestata ( e ritenuta) nei diversi gradi di giudizio. Il furto semplice essendo procedibile solo dopo querela di parte ( 625 co. 3 cpp), la mancanza in atti di valida querela ( secondo le proteste in tal senso elevate fin dalle censure di appello) configura una mancanza di condizioni di promozione della azione penale. Rileva la Corte che il controllo dei tempi di deposito del ricorso per cassazione impongono di ritenere tardivo il ricorso FA e tempestivo il ricorso ER. Invero la notifica della sentenza poi impugnata è stata effettuata il giorno 7/7/2005 a ER, e il giorno 11/7/2005 all'Avvt.o Tranchida per FA. Considerata la sospensione feriale dal 1/8/ al 15/9 ex art 1 | 7/10/69 n. 742, i 45 giorni ( ex numeratione dierum) del termine per la impugnazione ( 544 co. 3^) scadono per ER il 7/10/2005 e il giorno 12/10/2005 per Tranchida/FA. All'esito della verifica della tempestività della impugnazione la impugnazione proposta il 21/9/2005 da ER è tempestiva mentre quella proposta il giorno 11/11/2005 (timbro piccolo su margine sinistro 1 pag ricorso) da FA è tardiva ( gg 66 e non 45). Tuttavia l'effetto estensivo considerato dall'art. 587 co. 1 cpp., impone che la conseguenza della mancanza di querela, in quanto non rappresentativa di una posizione personale dell'imputato che ha tempestivamente impugnato, giovi anche all'altro imputato. Tanto in una prospettiva interpretativa secondo la quale il giovamento di cui all'art. 587 non deve operare come occasione di rimedio straordinario per revocare ex post la declaratoria intanto pronunziata di inammissibilità del gravame tardivo ma deve operare sincronicamente per evitare immediatamente e secondo la migliore economia processuale situazioni di ingiustificata disuguaglianza.
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.
Così deciso in Roma il 6/3/2009
Gaetanino Zecca
Consigliere est
Carlo EP Brusco Presidente
Any CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 AGO. 2009
IL CANCELLIERE C1 Dr. Giovanni RUELLO