Sentenza 20 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53 l. n. 689 del 1981, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico. (Fattispecie in materia di ricettazione di merci recanti marchi contraffatti, nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della sostituzione della pena detentiva fondato sul fatto che l'imputato era irregolare nel territorio italiano ed era stato identificato più volte per fatti analoghi fornendo nomi diversi, dimodoché non era presumibile che lo stesso adempisse alle eventuali prescrizioni impostegli).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/02/2015, n. 13920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13920 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 20/02/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 388
Dott. LOMBARDO Luigi G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 33740/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OP AM ND DIONEWAR N. IL 24/07/1974;
avverso la sentenza n. 341/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del 18/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per annullamento senza rinvio, limitatamente alla pubblicazione della sentenza.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. IO DO ND Dionewar ricorre per cassazione - a mezzo del suo difensore - avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 18.3.2013, che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, lo ha assolto dalle contravvenzioni contestategli, confermando invece la condanna del primo giudice in ordine ai delitti di cui agli artt. 473, 474 e 648 c.p. (relativi a merci con marchi contraffatti) e rideterminando la pena.
2. Propone diversi motivi di ricorso.
2.1. Col primo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, con riferimento al diniego della sostituzione della pena detentiva ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 53, 57 e 58. Deduce, in particolare, che i giudici del gravame avrebbero errato nel negare l'invocata sostituzione della pena detentiva, non avendo considerato i criteri indicati all'art. 133 c.p. e non avendo verificato la sussistenza delle condizioni soggettive per concedere le pene sostitutive invocate. La censura è inammissibile.
Va premesso che la L. n. 689 del 1981, art. 58, conferisce al giudice un potere discrezionale di concedere o meno le sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 stessa legge. In particolare, recita l'art. 58 cit. commi 1 e 2 che "il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato. Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato".
La valutazione del giudice compiuta avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 133 c.p. e in ordine al pericolo che le prescrizioni non vengano adempiute costituisce un "accertamento di fatto", incensurabile in sede di legittimità, ove motivato in modo non manifestamente illogico.
È per tali ragioni che questa Corte ha già affermato il principio secondo cui non è sindacabile in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di non applicare, per la sussistenza di precedenti penali, una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve di cui alla L. 24 dicembre 1981, n. 689, art. 53 e segg. (Sez. 2, n. 4564 del 09/02/1993 Rv. 194152). Va affermato, pertanto, il seguente principio di diritto:
"L'accertamento della sussistenza delle condizioni che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 58, consentono di far luogo alla sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 stessa legge costituisce un accertamento di fatti, non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico".
Nella specie, la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto non potesse provvedersi alla sostituzione della pena detentiva;
ha richiamato, in particolare, il fatto che l'imputato è irregolare nel territorio italiano e che è stato identificato più volte per fatti analoghi fornendo nomi diversi, dimodoché non è presumibile che lo stesso adempia alle prescrizioni che gli verrebbero imposte.
La motivazione della Corte territoriale sul punto non è manifestamente illogica, risultando così insindacabile in sede di legittimità.
2.2. Col secondo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, per non avere la Corte territoriale riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha irrogato la pena accessoria della pubblicazione della sentenza sul quotidiano "Il Secolo XIX", piuttosto che sul sito internet del Ministero della Giustizia, come previsto ora dal nuovo testo dell'art. 36 c.p.. Questa censura è fondata.
In effetti, il D.L. n. 98 del 2011, art. 37 (conv., con modif., nella L. 15 luglio 2011, n. 111), modificando l'art. 36 c.p., ha soppresso la possibilità che la pena accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna sia eseguita su uno o più giornali indicati dal giudice, lasciando come unica modalità della pubblicazione quella sul sito internet del Ministero della Giustizia. Pertanto, la Corte di Appello avrebbe dovuto provvedere a riformare la sentenza di primo grado, adeguandola al nuovo dettato normativo. Ne consegue che la sentenza va annullata sul punto, dovendosi disporre che la pubblicazione della sentenza avvenga, piuttosto che sul quotidiano "Il Secolo XIX", sul sito internet del Ministero della Giustizia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pubblicazione della sentenza sul quotidiano "il Secolo XIX", che sostituisce con la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia;
rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Penale, il 20 febbraio 2015. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2015