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Sentenza 27 settembre 2023
Sentenza 27 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2023, n. 39382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39382 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA LI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/08/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 39382 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 29/03/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Alessandro Cimmino, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 11 agosto 2022, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata nell'interesse di MI PA, tendente ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui era stato condannato con undici sentenze di condanna, emesse dal Tribunale di Napoli Sezione XI il 24 febbraio 2014 e dal Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia nelle date 16 giugno 2011, 12 ottobre 2011, 9 febbraio 2012, 9 maggio 2014, 27 ottobre 2014, 8 ottobre 2014, 10 novembre 2014, 13 aprile 2015, 15 dicembre 2014 e 19 ottobre 2016. 2. Il difensore di MI PA ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione della suddetta ordinanza, della quale chiede l'annullamento. Il ricorrente afferma che, nonostante l'accertata ricorrenza di due degli indici sintomatici del reato continuato, cioè la contiguità temporale fra i reati in ordine ai quali era stata richiesta l'unificazione sotto il vincolo della continuazione, e l'omogeneità delle fattispecie criminose oggetto delle relative contestazioni, il giudice dell'esecuzione, nel negare il beneficio, ha omesso l'indicazione degli elementi posti a fondamento di una siffatta conclusione, sulla scorta di una generica affermazione riguardante lo stile di vita del condannato, ritenuto improntato all'abitualità nel delinquere. Il ricorrente afferma che i reati furono commessi in una ristretta area geografica, con la finalità del prevenuto di fare ritorno nell'isola di Ischia contravvenendo così al contrario ordine impostogli dal Questore di Napoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. È assorbente rilevare che il giudice dell'esecuzione non ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di 2 vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156-01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, la motivazione adottata dal giudice dell'esecuzione è generica e non consente di stabilire se i principi che regolano la materia siano stati rispettati. Il giudice dell'esecuzione non ha reso una congrua disamina circa gli indici sintomatici ritenuti idonei a dimostrare la sussistenza di un originario programma unitario per l'esecuzione dei reati. In tale situazione, l'ordinanza non è sorretta da chiara spiegazione circa il percorso argomentativo seguito dal giudice dell'esecuzione. 2. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al giudice dell'esecuzione che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio ora riscontrato. In sede di rinvio, il giudice dell'esecuzione sarà libero di riconoscere o negare la continuazione, ma dovrà rendere motivazione adeguata. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, 29 marzo 2023.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 39382 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 29/03/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Alessandro Cimmino, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 11 agosto 2022, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata nell'interesse di MI PA, tendente ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui era stato condannato con undici sentenze di condanna, emesse dal Tribunale di Napoli Sezione XI il 24 febbraio 2014 e dal Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia nelle date 16 giugno 2011, 12 ottobre 2011, 9 febbraio 2012, 9 maggio 2014, 27 ottobre 2014, 8 ottobre 2014, 10 novembre 2014, 13 aprile 2015, 15 dicembre 2014 e 19 ottobre 2016. 2. Il difensore di MI PA ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione della suddetta ordinanza, della quale chiede l'annullamento. Il ricorrente afferma che, nonostante l'accertata ricorrenza di due degli indici sintomatici del reato continuato, cioè la contiguità temporale fra i reati in ordine ai quali era stata richiesta l'unificazione sotto il vincolo della continuazione, e l'omogeneità delle fattispecie criminose oggetto delle relative contestazioni, il giudice dell'esecuzione, nel negare il beneficio, ha omesso l'indicazione degli elementi posti a fondamento di una siffatta conclusione, sulla scorta di una generica affermazione riguardante lo stile di vita del condannato, ritenuto improntato all'abitualità nel delinquere. Il ricorrente afferma che i reati furono commessi in una ristretta area geografica, con la finalità del prevenuto di fare ritorno nell'isola di Ischia contravvenendo così al contrario ordine impostogli dal Questore di Napoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. È assorbente rilevare che il giudice dell'esecuzione non ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di 2 vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156-01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, la motivazione adottata dal giudice dell'esecuzione è generica e non consente di stabilire se i principi che regolano la materia siano stati rispettati. Il giudice dell'esecuzione non ha reso una congrua disamina circa gli indici sintomatici ritenuti idonei a dimostrare la sussistenza di un originario programma unitario per l'esecuzione dei reati. In tale situazione, l'ordinanza non è sorretta da chiara spiegazione circa il percorso argomentativo seguito dal giudice dell'esecuzione. 2. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al giudice dell'esecuzione che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio ora riscontrato. In sede di rinvio, il giudice dell'esecuzione sarà libero di riconoscere o negare la continuazione, ma dovrà rendere motivazione adeguata. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, 29 marzo 2023.