CASS
Sentenza 5 aprile 2023
Sentenza 5 aprile 2023
Massime • 1
In tema di reati procedibili a citazione diretta, ove il giudice dibattimentale abbia erroneamente disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda con richiesta di rinvio a giudizio, quest'ultimo non può disattendere tale provvedimento, ma è tenuto a darvi esecuzione, ovvero può impugnarlo con ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, nel diverso caso in cui il pubblico ministero esercita l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio, pur non prevista per i reati per i quali procede, non si determina alcuna nullità, trattandosi di opzione maggiormente garantita per l'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2023, n. 14509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14509 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
Testo completo
14509 -23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da 665 sent. n. Presidente - Geppino Rago Luciano Imperiali UP 3/3/2023- Reg. Gen. n. 18579/2022 MA DA Borsellino IG CC RE - PP CI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di Di RI EV, nato a [...] il [...], D'NG AR, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello de L'Aquila del 28.2.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. IG CC;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ettore Pedicini, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo dei due ricorsi;
udito l'Avv. Giancarlo D'NG, in difesa di AR D'NG e, in sostituzione dell'Avv. Sergio Ianrucc', in uifesa di EV Di RI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso associandosi alle conclusioni del PG. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con cui, in data 25.2.2020, il Tribunale di Pescara aveva dichiarato EV Di RI e AR D'NG responsabili dei reati di furto con strappo e ricettazione e, pertanto, ritenuta la continuazione tra le due violazioni di legge, li aveva condannati alla pena complessiva di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed Euro 500 di multa, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali;
2. ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, sia il Di RI che il D'NG deducendo:
2.1 AR D'NG, con ricorso a firma dell'Avv. Giancarlo D'NG, 2.1.1 violazione di legge processuale;
inosservanza delle modalità di esercizio dell'azione penale e inosservanza delle norme sulla capacità del giudice naturale: rileva che, in data 4.2.2016, il Tribunale, recependo l'eccezione sollevata dalla difesa, aveva ritenuto che il reato di cui al capo A) richiedeva la celebrazione dell'udienza preliminare, invece non tenuta, ed ordinava la trasmissione degli atti al PM che, con nuovo decreto ex art. 550 cod. proc. pen., disponeva nuovamente la citazione a giudizio di fronte al Tribunale Monocratico di Pescara dove il processo veniva deciso da altro magistrato;
rileva, quindi, la abnormità della ordinanza del 4.2.2016 in quanto destinata a produrre una stasi del processo, non potendo il PM procedere con la richiesta di rinvio a giudizio, non prevista per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., ma nemmeno emettere un nuovo decreto di citazione diretta perché in contrasto con il provvedimento di restituzione degli atti;
sotto il primo profilo, infatti, si determinerebbe la violazione del principio di tassatività delle impugnazioni e, quanto al secondo profilo, una forma di esercizio dell'azione penale non consentita dal titolo di reato;
2.1.2 violazione di logge con riferimento all'art. 624-bis cod. pen. ed all'art. 192 cod. proc. pen., travisamento delle prove: rileva che la individuazione degli odierni ricorrenti come responsabili del furto con strappo è stata ribadita in quanto costoro vennero fermati a bordo dell'auto che è stata ritenuta la stessa a bordo della quale viaggiavano gli autori del furto e la cui targa era stata annotata dal teste Di CE che vi aveva assistito;
riporta le dichiarazioni del teste Di CE denunziandone la difformità rispetto a quanto sul punto affermato dalla Corte territoriale;
2.2 EV Di RI, con ricorso a firma dell'Avv. Sergio Iannucci:
2.2.1 violazione di legge processuale;
inosservanza delle modalità di esercizio dell'azione penale e inosservanza delle norme sulla capacità del giudice naturale: rileva che, in data 4.2.2016, il Tribunale, recependo l'eccezione sollevata dalla difesa, aveva ritenuto che il reato di cui al capo A) richiedeva la celebrazione dell'udienza preliminare, invece non tenuta, ed ordinava la trasmissione degli atti al PM che, con nuovo decreto ex art. 550 cod. proc. pen., disponeva nuova citazione a giudizio di fronte al Tribunale Monocratico di Pesca, a dove i processo veniva deciso da altro magistrato;
rileva, quindi, la abnormità della ordinanza del 4.2.2016 in quanto destinato a produrre una stasi del 2 processo, non potendo il PM procedere con la richiesta di rinvio a giudizio, non prevista per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., ma nemmeno emettere un nuovo decreto di citazione diretta perché in contrasto con provvedimento di restituzione degli atti;
sotto il primo profilo, infatti, si determinerebbe la violazione del principio di tassatività delle impugnazioni e, quanto al secondo profilo, una forma di esercizio dell'azione penale non consentita dal titolo di reato. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono fondati.
1. EV Di RI e AR D'NG, con un primo decreto di citazione datato 13.10.2015, erano stati fatti a giudizio, di fronte al Tribunale di Pescara, per rispondere dei reati di furto con strappo (art. 624-bis cod. pen.) e ricettazione;
il solo Di RI, anche della contravvenzione di cui all'art. 116 CdS. La difesa, alla prima udienza, aveva eccepito la irritualità dell'esercizio dell'azione penale che, a suo avviso, avrebbe dovuto avvenire mediante richiesta di rinvio a giudizio trasmessa al giudice dell'udienza preliminare poiché il delitto di cui all'art. 624-bis cod. proc. pen., punito con pena detentiva massima superiore al limite stabilito dall'art. 550, comma 1, cod. proc. pen., non è compreso nell'elenco dei reati per i quali è ciò non di meno prevista la citazione diretta a giudizio e contenuto nel comma 2 della norma predetta. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione e, come stabilito dal comma 3 dell'art. 550 cod. proc. pen., aveva restituito gli atti al PM che, tuttavia, dissentendo dal giudice del dibattimento, aveva nuovamente provveduto ad evocare in giudizio gli odierni ricorrenti con (nuovo) decreto di citazione ai sensi dell'art. 552 cod. proc. pen.. La difesa aveva eccepito la impossibilità, per il PM, di esercitare l'azione penale con modalità che il Tribunale aveva giudicato non corretta e che, in caso di dissenso dell'avviso del giudice del dibattimento, avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di restituzione degli atti in quanto atto "abnorme". La questione, sollevata anche con l'atto di appello, è stata disattesa dalla Corte territoriale che, non disconoscendo la necessità, per il PM, di impugnare il provvedimento di restituzione degli atti, ha tuttavia sostenuto che la reiterazione del decreto di citazione a giudizio non avesse comportato alcuna ipotesi di nullità avendo il PM esercitato correttamente l'azione penale. 3 ;
2. Tanto premesso, va rilevato, in primo luogo, come il primo giudice di merito abbia sicuramente errato nel ritenere che, per procedere per il delitto di cui all'art. 624- bis cod. pen., sia necessario ricorrere alla richiesta di rinvio a giudizio. Si è chiarito, infatti, che per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624-bis cod. pen., pur a seguito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha apportato modifiche ai minimi edittali, si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 4, n. 1792 del 16/10/2018, Nastasi, Rv. 275078 01). Si è perciò ritenuto che sia abnorme, in quanto tale da determinare un'indebita regressione, nonché la stasi del procedimento, il provvedimento del giudice del dibattimento che, a fronte del corretto esercizio dell'azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio per il delitto di cui all'art. 624-bis, cod. pen., come modificato dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la richiesta di rinvio a giudizio (cfr., in tal senso, Sez. 5, n. 28694 del 19/05/2022, Caggia, Rv. 283578 - 01). La questione è stata affrontata, sia pure indirettamente, dalle SS.UU. di questa Corte che, recentemente, hanno risolto un risalente contrasto insorto sulla qualificazione del provvedimento di restituzione degli atti al PM nella ipotesi "inversa" rispetto a quella che ci occupa: in quell'occasione, si è affermato che è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che si sarebbe dovuto procedere con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento (cfr., Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552-01). Due sono le considerazioni, contenute nella motivazione di questa decisione, che rilevano nel procedimento in esame. In primo luogo, le SS.UU. hanno chiarito che la violazione delle norme sul riparto di attribuzione, contenute nel capo VI-bis del Titolo I del codice di rito, quand'anche in assenza di specifiche previsioni di nullità, determina comunque un vizio assimilabile alle nullità a regime intermedio suscettibili, perciò, di essere dedotte nei termini stabiliti (cfr., pag. 20 della motivazione); nel caso di reati per i quali è previsto l'esercizio dell'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio e sia stato erroneamente disposto il decreto di citazione diretta, è il terzo comma dell'art. 550 cod. proc. pen. a stabilire che la relativa 4 eccezione deve essere sollevata entro il termine stabilito dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen.. Detto questo, le SS.UU. hanno anche chiarito che "... l'udienza preliminare rappresenta uno snodo processuale maggiormente garantito, la cui mancanza produce un evidente, specifico vulnus alle facoltà difensive" tanto che, come si è appena ricordato, "... pur in mancanza dell'espressa qualificazione del vizio quale nullità, non sembrano tuttavia frapporsi ostacoli al suo inquadramento tra quelle generali di tipo intermedio (...) in quanto riconducibili all'intervento e all'assistenza delle parti ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc." (cfr., ivi). Dopo aver precisato che "... la mancanza dell'udienza preliminare dà luogo anche ad una grave alterazione della corretta sequenza procedimentale, che concerne, fra l'altro, la competenza funzionale in materia di riti alternativi, oltre a determinare la diretta esposizione delle parti ad una fase processuale connotata da pubblicità, prima del momento in cui il vaglio assicurato dal giudizio demandato al giudice dell'udienza preliminare sia stato svolto" (cfr., ivi), hanno fatto presente che "... tali considerazioni non valgono invece nell'ipotesi inversa, cioè quella dello svolgimento, pur non previsto, dell'udienza preliminare, la quale costituisce una causa di espansione delle facoltà difensive e la cui fissazione non può di per sé dare luogo ad alcuna nullità, salva la deducibilità, con le modalità e nei limiti stabiliti, della relativa questione, al fine di salvaguardare l'assetto normativamente previsto" (cfr., ivi, ancora, pagg. 20-21 della motivazione). La sentenza "Scarlini" ha inoltre ricordato "... come sia stata ribadita l'insussistenza di una nullità nel caso della celebrazione dell'udienza preliminare, seppur non prevista per il reato oggetto del procedimento" (cfr., ivi, pagg. 21-22). In definitiva, le SS.UU. hanno fatto chiaro ed univoco riferimento alla ipotesi della indebita restituzione degli atti ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen. “... perché si " proceda con citazione diretta a giudizio" sostenendo che in tal caso ricorra almeno un'ipotesi di abnormità funzionale, da cui discende una situazione di stasi, in quanto il provvedimento, di cui non può direttamente ravvisarsi e dichiararsi la nullità, si risolve nell'imposizione di un successivo adempimento, cioè l'atto di impulso consistente nell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, che è affetto da nullità rilevabile nello sviluppo del processo ..." (cfr., ivi, pag. 22). Ed è stata proprio in questa imposizione che le SS.UU. hanno ravvisato il carattere abnorme del provvedimento cui il PM non può opporsi e che, pertanto, "... ha uno specifico interesse alla sua rimozione ..." dovendo "... scongiurare l'imposizione di un atto derivante da una patologia processuale e affetto da nullità rilevabile correlato all'esigenza di assicurare l'ordinato svolgimento del processo, secondo le cadenze prestabilite, evitando 5 l'adozione di un successivo atto nullo, idoneo ad arrecare pregiudizio alle parti, la cui costituzione nel giudizio dibattimentale si sarebbe potuta prevenire con lo svolgimento dell'udienza preliminare" (cfr., ivi). Tornando, allora, al caso che ci occupa, è certo che il PM non poteva eludere il pur errato provvedimento del Tribunale, procedendo alla sua sostanziale rinnovazione: altrettanto certo è che, a fianco della possibilità di impugnazione con ricorso per cassazione, le considerazioni richiamate in precedenza, rendono comunque perseguibile la strada della adozione della richiesta di rinvio a giudizio trattandosi di opzione procedimentale che, pur non prevista per i reati per cui si procede, è tuttavia maggiormente garantista per l'imputato e, per questa ragione, non suscettibile di dar luogo a nullità (cfr., Sez. 2 n. 9876 del 12/02/2021, Macrì, Rv. 280724 - 01, in cui la - , Corte ha affermato, in motivazione, che "... nei casi in cui l'errore nella scelta della forma di esercizio dell'azione penale si risolva in un accrescimento delle garanzie, ovvero nella celebrazione dell'udienza preliminare, non si verifica alcuna lesione del diritto di difesa;
diversamente nei casi in cui - come in quello in esame - l'erronea scelta di procedere con citazione diretta privi l'imputato della garanzia processuale correlata alla celebrazione dell'udienza preliminare si verifica una lesione del diritto difesa che configura una nullità con regime di eccepibilità vincolato (...); sicché ove, come nel caso di specie tale termine sia rispettato deve essere dichiarata la nullità dell'atto di esercizio dell'azione penale e degli atti conseguenti (sentenze di primo e di secondo grado).
1.4. La sentenza impugnata e quella di primo grado".
3. La fondatezza del primo motivo di entrambi i ricorsi impone l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado e la relativa restituzione degli atti al PM per l'ulteriore corso. L'esame del secondo motivo del ricorso del De RI è, evidentemente, precluso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Pescara pronunciata in data 25.2.2020 e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 3.3.2023 Il Presidente Il Consigliere estensore DEPONATO IN CANCELLERA Geppino Rago IG CC SECONDA SEZIONE PENALE 5 APR. 2023 L IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO AU LL Z I O N *
udita la relazione svolta dal consigliere dott. IG CC;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ettore Pedicini, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo dei due ricorsi;
udito l'Avv. Giancarlo D'NG, in difesa di AR D'NG e, in sostituzione dell'Avv. Sergio Ianrucc', in uifesa di EV Di RI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso associandosi alle conclusioni del PG. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con cui, in data 25.2.2020, il Tribunale di Pescara aveva dichiarato EV Di RI e AR D'NG responsabili dei reati di furto con strappo e ricettazione e, pertanto, ritenuta la continuazione tra le due violazioni di legge, li aveva condannati alla pena complessiva di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed Euro 500 di multa, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali;
2. ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, sia il Di RI che il D'NG deducendo:
2.1 AR D'NG, con ricorso a firma dell'Avv. Giancarlo D'NG, 2.1.1 violazione di legge processuale;
inosservanza delle modalità di esercizio dell'azione penale e inosservanza delle norme sulla capacità del giudice naturale: rileva che, in data 4.2.2016, il Tribunale, recependo l'eccezione sollevata dalla difesa, aveva ritenuto che il reato di cui al capo A) richiedeva la celebrazione dell'udienza preliminare, invece non tenuta, ed ordinava la trasmissione degli atti al PM che, con nuovo decreto ex art. 550 cod. proc. pen., disponeva nuovamente la citazione a giudizio di fronte al Tribunale Monocratico di Pescara dove il processo veniva deciso da altro magistrato;
rileva, quindi, la abnormità della ordinanza del 4.2.2016 in quanto destinata a produrre una stasi del processo, non potendo il PM procedere con la richiesta di rinvio a giudizio, non prevista per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., ma nemmeno emettere un nuovo decreto di citazione diretta perché in contrasto con il provvedimento di restituzione degli atti;
sotto il primo profilo, infatti, si determinerebbe la violazione del principio di tassatività delle impugnazioni e, quanto al secondo profilo, una forma di esercizio dell'azione penale non consentita dal titolo di reato;
2.1.2 violazione di logge con riferimento all'art. 624-bis cod. pen. ed all'art. 192 cod. proc. pen., travisamento delle prove: rileva che la individuazione degli odierni ricorrenti come responsabili del furto con strappo è stata ribadita in quanto costoro vennero fermati a bordo dell'auto che è stata ritenuta la stessa a bordo della quale viaggiavano gli autori del furto e la cui targa era stata annotata dal teste Di CE che vi aveva assistito;
riporta le dichiarazioni del teste Di CE denunziandone la difformità rispetto a quanto sul punto affermato dalla Corte territoriale;
2.2 EV Di RI, con ricorso a firma dell'Avv. Sergio Iannucci:
2.2.1 violazione di legge processuale;
inosservanza delle modalità di esercizio dell'azione penale e inosservanza delle norme sulla capacità del giudice naturale: rileva che, in data 4.2.2016, il Tribunale, recependo l'eccezione sollevata dalla difesa, aveva ritenuto che il reato di cui al capo A) richiedeva la celebrazione dell'udienza preliminare, invece non tenuta, ed ordinava la trasmissione degli atti al PM che, con nuovo decreto ex art. 550 cod. proc. pen., disponeva nuova citazione a giudizio di fronte al Tribunale Monocratico di Pesca, a dove i processo veniva deciso da altro magistrato;
rileva, quindi, la abnormità della ordinanza del 4.2.2016 in quanto destinato a produrre una stasi del 2 processo, non potendo il PM procedere con la richiesta di rinvio a giudizio, non prevista per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., ma nemmeno emettere un nuovo decreto di citazione diretta perché in contrasto con provvedimento di restituzione degli atti;
sotto il primo profilo, infatti, si determinerebbe la violazione del principio di tassatività delle impugnazioni e, quanto al secondo profilo, una forma di esercizio dell'azione penale non consentita dal titolo di reato. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono fondati.
1. EV Di RI e AR D'NG, con un primo decreto di citazione datato 13.10.2015, erano stati fatti a giudizio, di fronte al Tribunale di Pescara, per rispondere dei reati di furto con strappo (art. 624-bis cod. pen.) e ricettazione;
il solo Di RI, anche della contravvenzione di cui all'art. 116 CdS. La difesa, alla prima udienza, aveva eccepito la irritualità dell'esercizio dell'azione penale che, a suo avviso, avrebbe dovuto avvenire mediante richiesta di rinvio a giudizio trasmessa al giudice dell'udienza preliminare poiché il delitto di cui all'art. 624-bis cod. proc. pen., punito con pena detentiva massima superiore al limite stabilito dall'art. 550, comma 1, cod. proc. pen., non è compreso nell'elenco dei reati per i quali è ciò non di meno prevista la citazione diretta a giudizio e contenuto nel comma 2 della norma predetta. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione e, come stabilito dal comma 3 dell'art. 550 cod. proc. pen., aveva restituito gli atti al PM che, tuttavia, dissentendo dal giudice del dibattimento, aveva nuovamente provveduto ad evocare in giudizio gli odierni ricorrenti con (nuovo) decreto di citazione ai sensi dell'art. 552 cod. proc. pen.. La difesa aveva eccepito la impossibilità, per il PM, di esercitare l'azione penale con modalità che il Tribunale aveva giudicato non corretta e che, in caso di dissenso dell'avviso del giudice del dibattimento, avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di restituzione degli atti in quanto atto "abnorme". La questione, sollevata anche con l'atto di appello, è stata disattesa dalla Corte territoriale che, non disconoscendo la necessità, per il PM, di impugnare il provvedimento di restituzione degli atti, ha tuttavia sostenuto che la reiterazione del decreto di citazione a giudizio non avesse comportato alcuna ipotesi di nullità avendo il PM esercitato correttamente l'azione penale. 3 ;
2. Tanto premesso, va rilevato, in primo luogo, come il primo giudice di merito abbia sicuramente errato nel ritenere che, per procedere per il delitto di cui all'art. 624- bis cod. pen., sia necessario ricorrere alla richiesta di rinvio a giudizio. Si è chiarito, infatti, che per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624-bis cod. pen., pur a seguito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha apportato modifiche ai minimi edittali, si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 4, n. 1792 del 16/10/2018, Nastasi, Rv. 275078 01). Si è perciò ritenuto che sia abnorme, in quanto tale da determinare un'indebita regressione, nonché la stasi del procedimento, il provvedimento del giudice del dibattimento che, a fronte del corretto esercizio dell'azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio per il delitto di cui all'art. 624-bis, cod. pen., come modificato dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la richiesta di rinvio a giudizio (cfr., in tal senso, Sez. 5, n. 28694 del 19/05/2022, Caggia, Rv. 283578 - 01). La questione è stata affrontata, sia pure indirettamente, dalle SS.UU. di questa Corte che, recentemente, hanno risolto un risalente contrasto insorto sulla qualificazione del provvedimento di restituzione degli atti al PM nella ipotesi "inversa" rispetto a quella che ci occupa: in quell'occasione, si è affermato che è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che si sarebbe dovuto procedere con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento (cfr., Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552-01). Due sono le considerazioni, contenute nella motivazione di questa decisione, che rilevano nel procedimento in esame. In primo luogo, le SS.UU. hanno chiarito che la violazione delle norme sul riparto di attribuzione, contenute nel capo VI-bis del Titolo I del codice di rito, quand'anche in assenza di specifiche previsioni di nullità, determina comunque un vizio assimilabile alle nullità a regime intermedio suscettibili, perciò, di essere dedotte nei termini stabiliti (cfr., pag. 20 della motivazione); nel caso di reati per i quali è previsto l'esercizio dell'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio e sia stato erroneamente disposto il decreto di citazione diretta, è il terzo comma dell'art. 550 cod. proc. pen. a stabilire che la relativa 4 eccezione deve essere sollevata entro il termine stabilito dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen.. Detto questo, le SS.UU. hanno anche chiarito che "... l'udienza preliminare rappresenta uno snodo processuale maggiormente garantito, la cui mancanza produce un evidente, specifico vulnus alle facoltà difensive" tanto che, come si è appena ricordato, "... pur in mancanza dell'espressa qualificazione del vizio quale nullità, non sembrano tuttavia frapporsi ostacoli al suo inquadramento tra quelle generali di tipo intermedio (...) in quanto riconducibili all'intervento e all'assistenza delle parti ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc." (cfr., ivi). Dopo aver precisato che "... la mancanza dell'udienza preliminare dà luogo anche ad una grave alterazione della corretta sequenza procedimentale, che concerne, fra l'altro, la competenza funzionale in materia di riti alternativi, oltre a determinare la diretta esposizione delle parti ad una fase processuale connotata da pubblicità, prima del momento in cui il vaglio assicurato dal giudizio demandato al giudice dell'udienza preliminare sia stato svolto" (cfr., ivi), hanno fatto presente che "... tali considerazioni non valgono invece nell'ipotesi inversa, cioè quella dello svolgimento, pur non previsto, dell'udienza preliminare, la quale costituisce una causa di espansione delle facoltà difensive e la cui fissazione non può di per sé dare luogo ad alcuna nullità, salva la deducibilità, con le modalità e nei limiti stabiliti, della relativa questione, al fine di salvaguardare l'assetto normativamente previsto" (cfr., ivi, ancora, pagg. 20-21 della motivazione). La sentenza "Scarlini" ha inoltre ricordato "... come sia stata ribadita l'insussistenza di una nullità nel caso della celebrazione dell'udienza preliminare, seppur non prevista per il reato oggetto del procedimento" (cfr., ivi, pagg. 21-22). In definitiva, le SS.UU. hanno fatto chiaro ed univoco riferimento alla ipotesi della indebita restituzione degli atti ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen. “... perché si " proceda con citazione diretta a giudizio" sostenendo che in tal caso ricorra almeno un'ipotesi di abnormità funzionale, da cui discende una situazione di stasi, in quanto il provvedimento, di cui non può direttamente ravvisarsi e dichiararsi la nullità, si risolve nell'imposizione di un successivo adempimento, cioè l'atto di impulso consistente nell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, che è affetto da nullità rilevabile nello sviluppo del processo ..." (cfr., ivi, pag. 22). Ed è stata proprio in questa imposizione che le SS.UU. hanno ravvisato il carattere abnorme del provvedimento cui il PM non può opporsi e che, pertanto, "... ha uno specifico interesse alla sua rimozione ..." dovendo "... scongiurare l'imposizione di un atto derivante da una patologia processuale e affetto da nullità rilevabile correlato all'esigenza di assicurare l'ordinato svolgimento del processo, secondo le cadenze prestabilite, evitando 5 l'adozione di un successivo atto nullo, idoneo ad arrecare pregiudizio alle parti, la cui costituzione nel giudizio dibattimentale si sarebbe potuta prevenire con lo svolgimento dell'udienza preliminare" (cfr., ivi). Tornando, allora, al caso che ci occupa, è certo che il PM non poteva eludere il pur errato provvedimento del Tribunale, procedendo alla sua sostanziale rinnovazione: altrettanto certo è che, a fianco della possibilità di impugnazione con ricorso per cassazione, le considerazioni richiamate in precedenza, rendono comunque perseguibile la strada della adozione della richiesta di rinvio a giudizio trattandosi di opzione procedimentale che, pur non prevista per i reati per cui si procede, è tuttavia maggiormente garantista per l'imputato e, per questa ragione, non suscettibile di dar luogo a nullità (cfr., Sez. 2 n. 9876 del 12/02/2021, Macrì, Rv. 280724 - 01, in cui la - , Corte ha affermato, in motivazione, che "... nei casi in cui l'errore nella scelta della forma di esercizio dell'azione penale si risolva in un accrescimento delle garanzie, ovvero nella celebrazione dell'udienza preliminare, non si verifica alcuna lesione del diritto di difesa;
diversamente nei casi in cui - come in quello in esame - l'erronea scelta di procedere con citazione diretta privi l'imputato della garanzia processuale correlata alla celebrazione dell'udienza preliminare si verifica una lesione del diritto difesa che configura una nullità con regime di eccepibilità vincolato (...); sicché ove, come nel caso di specie tale termine sia rispettato deve essere dichiarata la nullità dell'atto di esercizio dell'azione penale e degli atti conseguenti (sentenze di primo e di secondo grado).
1.4. La sentenza impugnata e quella di primo grado".
3. La fondatezza del primo motivo di entrambi i ricorsi impone l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado e la relativa restituzione degli atti al PM per l'ulteriore corso. L'esame del secondo motivo del ricorso del De RI è, evidentemente, precluso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Pescara pronunciata in data 25.2.2020 e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 3.3.2023 Il Presidente Il Consigliere estensore DEPONATO IN CANCELLERA Geppino Rago IG CC SECONDA SEZIONE PENALE 5 APR. 2023 L IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO AU LL Z I O N *